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Ordinanza — n. 21454/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against bankruptcy ruling, upholding notification and insolvency findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21454/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the bankruptcy declaration of Bruno Isabella's sole proprietorship. The court found the notification of the bankruptcy petition regular via certified email and confirmed the debtor exceeded the €500,000 insolvency threshold with €764,125 in liabilities. Consequently, the appeal was dismissed for lack of merit, and the appellant was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 15, comma 3, l.fall.; Art. 1, comma 2°, l.fall.: The court must verify procedural regularity of notification and substantive insolvency thresholds independently; a debtor cannot evade bankruptcy by claiming reliance on a consultant's email management or by citing temporary liquidity.

Parole chiave

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bankruptcy declaration insolvency threshold procedural notification sole proprietorship appeal dismissal credito nel fallimento attestato di carenza beni grida ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 15, comma 3, l.fall.
Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione “del comma 2 dell’art. 15 del D.Lgs.
Art. 1, comma 2°, l.fall.
Ed una volta che la corte d’appello ha (oramai definitivamente) accertato che la reclamante, al momento della sentenza impugnata, era un imprenditore soggetto alle disposizioni sul fallimento, ai sensi dell’art. 1, comma 2°, l.fall., e che la stessa versava in stato d’insolvenza, ai sensi dell’art.
Art. 5 l.fall.
1, comma 2°, l.fall., e che la stessa versava in stato d’insolvenza, ai sensi dell’art. 5 Ric.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
l. n. 228 del 2012
1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25188 del 2017
169/2007), si risolve in danno dell’imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilita (Cass. n. 25188 del 2017;
Cass. n. 8769 del 2012
Cass. n. 7087 del 2022
Cass. n. 7087 del 2022; Cass.
Cass. n. 32280 del 2022
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Testo completo

ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9025-2020 proposto da: BRUNO ISABELLA, rappresentat a e difes a da ll ’ A vvocat o ROBERTO PRETEper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro PIZZUTO CRISTIANO GIORGIO e ANGIOLA LUIGI, rappresentati e difesidall’Avvocato PIETRO CARROZZINI per procura in calce al controricorso; -controricorrenti – nonché FALLIMENTO DI BRUNO ISABELLA; -intimato - avverso la SENTENZA n. 115/2020 del la CORTE D ’ APPELLO DI BARI,depositata il 23/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2023dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo proposto daIsabella Bruno nei confronti della Ric. 2020n.9025 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 sentenza con la quale, in data 22/7/2019, il tribunale di Bari, su ricorsi presentati nel 2019 d a Cristiano Giorgio Pizzuto e Luigi Angiola, ne aveva dichiarato il fallimento nella sua qualità di titolare dell’impresa individuale “Elettrosud Impianti di Bruno Isabella”. 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha esaminato, innanzitutto, il motivo con il quale la reclamante aveva dedotto la mancata notificazione dell’istanza di fallimento: e l’ha ritenuto infondato sul rilievo che: - la notificazione dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza è avvenuta, infatti, all’indirizzo pec elettrosudimpianti@sicurezzapostale.it, che, in quel momento, era attivo e risultava dai registri INI-PEC come riferibile alla ditta Elettrosud Impianti di Bruno Isabella; - il fatto, poi, che la debitrice avesse affidato la gestione e il controllo della suddetta casella di posta elettronica certificato al proprio consulente non la esonerava dall’onere di consultare direttamente la casella, così come, in caso di attivazione di un nuovo indirizzo, la debitrice avrebbe dovuto comunicarlo tempestivamente al registro delle imprese;- la notificazione dell ’ istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare dovevano, pertanto, considerarsi assolutamente regolari, “essendo stata pienamente rispettata la sequenza procedimentale prevista dall’art. 15, comma 3, l.fall.”. 1.3.

La corte, poi, ha esaminato il motivo con il quale la reclamante aveva dedotto la mancanza del suo stato di insolvenza ed il mancato raggiungimento delle soglie di fallibilità previste dall’art. 1, comma 2°, l.fall.: e l’ha parimenti ritenuto infondatosul rilievo che: - lo stato passivo (“ depositato nel corso del presente giudizio”) dichiarato esecutivo il 13/11/2019 documentava una “debitoria complessiva” di €. 764.125,72 in Ric. 2020n.9025 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 collocazione privilegiata e di €. 41.097,49 in collocazione chirografaria e, quindi, di gran lunga superiore al limite di €. 500.000,00 previsto dall’art. 1, comma 2°, lett. c), l.fall.- la debitrice, inoltre, non aveva provato la ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2°, lett.

a) e b), l.fall., avendo omesso di depositare, a fronte di istanze di fallimento presentate nel 2019, i bilanci relativi agli esercizi 2016 e 2017;- l ’ insolvenza emerge chiaramente dagli atti della procedura prefallimentare, se si considera, per un verso, l’infruttuosità delle azioni esecutive intraprese dai creditori procedenti , e, per altro verso, l’irrilevanzadel credito vantato dalla debitrice nei confronti della Magneti Marelli s.p.a. poiché l’esistenzadi crediti e di un attivo patrimoniale immobiliare non comporta l’esclusione dell’insolvenza ove la debitrice non disponga comunque della liquidità necessaria per il pagamento dei debiti scaduti, quali sono quelli dei creditori procedenti e dell’Agenzia delle entrate. 1.4.

La corte, quindi, ha rigettato il reclamo. 2.1. Isabella Bruno, con ricorso notificato il 22/2/2020, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione della sentenza. 2.2. Hanno resistito , con atto da qualificare come controricorso, notificato il 20/7/2020, Cristiano Giorgio Pizzuto e Luigi Angiola. 2.3. Il Fallimento di Isabella Bruno è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione ela falsa applicazione “del comma 184 e seguenti del D.L. 145/2018 e dell’art. 1 del D . L gs. 267/1942 ” e l ’ omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ’ appello ha ritenuto che lo stato passivo dichiarato esecutivo il 13/11/2019 documentava una debitoria complessiva di €. 764.125,72 in Ric. 2020n.9025 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 collocazione privilegiata e di €. 41.097,49 in collocazione chirografaria e, quindi, di gran lunga superiore al limite di €. 500.000,00 previsto dall’art. 1, comma 2°, lett. c), l.fall., senza, tuttavia, considerare che:

a) la debitrice, al momento della dichiarazione di fallimento, non si trovava in stato d’insolvenza posto che le esposizioni debitorie della stessa erano inferiori ad €. 500.000,00, poiché ammontavano ad €. 17.841,15 nei confronti di Pizzuto, ad €. 34.610,07 nei confronti di Angiola e ad €.455,929,79 (al netto di sanzioni e interessi) nei confronti dell’Agenzia Riscossione;

b) tale ultimo debito era, tuttavia, sospeso ex lege in ragione della presentazione dell ’ istanza di accesso al beneficio della definizione agevolata delle cartelle esattorialie che, in relazione alle risultanze del certificato ISEE, si sarebbe ridotto nella misura prevista dalla legge del 16%, del 20% o del 35%;c) la debitrice, alla luce del “credito di prossima soddisfazione presso la Magneti Marelli” e d el “ patrimonio mobiliare ed immobiliare” di cui è titolare, era certamente in grado di soddisfare il credito “vantato da controparte”;

d) la debitrice deve essere qualificata come un “piccolo imprenditore” e non è, come tale, assoggettata alla procedura fallimentare. 3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione “del comma 2 dell’art. 15 del D.Lgs. 267/1942”, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’istanza di fallimento e il decreto di fissazione della relativa udienza erano stati correttamente notificati all ’ indirizzo pec elettrosudimpianti@sicurezzapostale.it, che, in quel momento, era attivo e risultava dai registri INI-PEC come riferibile alla ditta Elettrosud Impianti di Bruno Isabella, senza, tuttavia, considerare che la stessa solo in data 27/8/2019 era riuscita ad accedere alla propria casella di posta elettronica certificata e che Ric. 2020n.9025 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 solo in tale data aveva , pertanto, appreso della procedura prefallimentare e della sentenza di fallimento, non avendo, in precedenza, come dimostrato dalla documentazione in atti, effettuato alcun accesso alla predetta casella, né avrebbe potuto farlo non essendo in possesso della relative credenziali di accesso. 3.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.m. 44/2011, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che lo stato passivo dichiarato esecutivo il 13/11/2019 documentava una debitoria complessiva di misura superiore al limite di €. 500.000,00 previsto dall’art. 1, comma 2°, lett. c), l.fall., senza, tuttavia, considerare che la comparsa della curatela nel giudizio di reclamo, essendo costituita non da un file nativo digitale ma un file ottenuto mediante la scansione di immagini, era viziata da nullità e che, per l’effetto, l’intera documentazione dalla stessa prodotta non era utilizzabile. 4.1.

Il primo motivo è infondato con assorbimento del secondo e del terzo. 4.2. La ricorrente, limitandosi a contestare la misura complessiva dei suoi debiti così come accertata dalla corte d’appello, ha finito, intanto,per non censurare in alcun modo la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha comunque rilevato che la reclamante non aveva dimostrato la sussistenza delle (ulteriori) esimenti previste dall’art. 1, comma 2°, lett.

a) e b), l.fall., avendo, in particolare, omesso di depositare, a fronte di istanze di fallimento presentate nel 2019, i bilanci relativi agli esercizi 2016 e 2017. Ed è noto che, i n tema di istruttoria prefallimentare, l’omesso deposito da parte dell’imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di Ric. 2020n.9025 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell’art. 15, comma 4°, l.fall. (come sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 169/2007), si risolve in danno dell’imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilita (Cass. n. 25188 del 2017;

Cass. n. 8769 del 2012), e cioè, rispettivamente, di non “ aver avuto, nei tre esercizi antecedente la data di deposito della istanza di fallimento … un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila” e di non “aver realizzato, in qualunque modo, nei tre esercizi antecedente la data di deposito della istanza di fallimento …, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila”. 4.3. L’insolvenza, intesa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie (cfr.

Cass. n. 7087 del 2022; Cass. n. 32280 del 2022), non può essere, d’altra parte,esclusa, come invece pretende la ricorrente, né dal fatto che la debitrice vantava un credito verso terzi né dal fatto che la stessa era titolare di un attivo patrimoniale ove (come, appunto, nel caso in esame) non sia emerso, in fatto, che la stessa disponeva della liquidità necessaria per il pagamento dei debiti scaduti, a partire da quelli vantati dai creditori procedenti, dichiaratamente pari ad €. 17.841,15 e ad €. 34.610,07. 4.4. Ed una volta che la corte d’appello ha (oramai definitivamente) accertato che la reclamante, al momento della sentenza impugnata, era un imprenditore soggetto alle disposizioni sul fallimento, ai sensi dell’art. 1, comma 2°, l.fall., e che la stessa versava in stato d’insolvenza, ai sensi dell’art. 5 Ric. 2020n.9025 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 3 l.fall., risulta, allora, evidente che, a fronte del pieno dispiegamento del suo diritto di difesa nel giudizio di reclamo (e, quindi, a prescindere dalla correttezza della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento prefallimentare), non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la stessa corte ha, di conseguenza, assunto, e cioè il rigetto, per infondatezza nel merito, del reclamo proposto avverso il fallimento dichiaratoai suoi danni dal tribunale.

5. Il ricorsodev’essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor