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Ordinanza — n. 21452/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against special curator appointment as it lacks final binding effect for cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21452/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible, ruling that the appointment of a special curator lacks the decisive character required for cassation review. The appellants argued the appointment violated their rights due to alleged abuse of power by the majority in a corporate resolution. The court held that such appointments are merely procedural instruments within the ongoing arbitration and do not establish final rights or obligations.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 78 c.p.c.: The appointment of a special curator is a procedural measure lacking decisive effect and finality, therefore it cannot be the subject of a cassation appeal under Article 111 of the Constitution.

Parole chiave

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special curator appointment cassation inadmissibility procedural instrument corporate resolution abuse arbitration representation conflitto di interessi nomina dell'arbitro amministrazione speciale del fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Marulli ricorribili per cassazione a mente dell'art. 111 Cost. E' infatti inammissibile, come si afferma con giudizio a cui si intende dare anche qui continuità, «il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.
Art. 78 c.p.c.
Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione dell'art. 78, comma 2, cod.
art. 24 Cost
civ., nonché dell'art. 24 Cost.
art. 111 Cost
Marulli ricorribili per cassazione a mente dell'art. 111 Cost.
art. 78 c.p
Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione dell'art. 78, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. I, 4/11/2015, n. 22566
Cass., Sez. III, 23/02/2007, n. 4213
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Testo completo

CONE Consigliere ORDINANZA sul ricorso19658/2020 proposto da: PIERINI MARIALUISA, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato Massimo Panzarani che larappresenta e difende unitamente agli avvocati Cristina Pototschnig e BeatriceBertini HINTHA SRL, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato Alessio Luca Bonafine rappresentata e difes a dall'avvocato Maria Carla Giorgetti - ricorrenti - contro PIERINI NICOLA, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio Orsingher Ortu rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale GerardoMarasco e Bianca Manuela Gutierrez RG 19658/20Pierini-Pierini Est.

Cons. Marulli - controricorrente - nonchécontro PIERINI MARCO FABIO, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Pergami e Andrea Vezzuli -controricorrente – e contro PIERINI MARIALUISA, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato Massimo Panzarani che larappresenta e difende unitamente agli avvocati Cristina Pototschnig e Beatrice Bertini HINTHA SRL, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato Alessio Luca Bonafine rappresentata e difes a dall'avvocato Maria Carla Giorgetti -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1074/2019 depositatoil 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 24/05/2023dal Cons. Dott.

Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1.1. Marialuisa Pierini, nella sua veste di socio ed amministratore unico della Hinta s.r.l., e la Hinta s.r.l. stessa – già convenuti in arbitrato, insieme ad altro socio della medesima società Marco Fabio Pierini, da Nicola Pierini anch'egli socio della Hinta – ricorrono a questa Corte al fine di sentire cassare l'impugnato decreto con cui il Presidente della Corte d'Appello di Milano, attinto dagli odierni ricorrenti per la riforma dell'analogo provvedimento adottato dal RG 19658/20Pierini-Pierini Est. Cons. Marulli Presidente del Tribunale di Milano su istanza di Nicola Pierini, ne ha respinto i reclami ed ha confermato il pregresso decreto di nomina di un curatore speciale per la rappresentanza processuale della società nell'incardinato giudizio arbitrale, in cui Nicola Pierini aveva chiesto che fosse annullata la deliberazione sociale adottata con il voto favorevole di Marialuisa Pierini e di Marco Fabio Pierini il 19.6.2019 viziata per abuso di potere della maggioranza; che fosse accertata la responsabilità dei predetti nella gestione della società caratterizzata da un'attività in contrasto con gli scopi di lucro e che fosse disposta la revoca dell'amministratore unico per gravi irregolarità nella gestione. 1.2.

Motivando il pronunciato diniego, il giudice del gravame si è dato cura di confutare le ragioni di reclamo osservando, quanto al fatto che il provvedimento impugnato mancasse di una «valutazione autonoma», che, essendo quello in esame motivato per relationem, non poteva dubitarsi della sua regolarità, tanto più trattandosi di un decreto; quanto alla mancata audizione delle parti interessate, che l'art. 80, comma 2, cod. proc. civ., non prevede l'obbligatorietà dell'adempimento; quanto al preteso difetto di motivazione per non aver preso posizione sulle domande dell'istante, che l'opposto argomento tribunalizio era ineccepibile, atteso che la nomina del curatore obbedisce ad una valutazione probabilistica, non vincolata ad un esame di merito, e si impone ogni qualvolta sia dedotta in giudizio una situazione foriera di un possibile conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

In ogni caso, ha conclusivamente considerato il decidente, la sussistenza di un conflitto di interessi tra la società ed ilproprio amministratore, tale da giustificare la nomina di un curatore speciale della società, appariva nella specie evidente alla luce delle domande proposte nel giudizio arbitrale, e ciò , segnatamente con riguardo all'impugnativa della deliberazione RG 19658/20Pierini-Pierini Est. Cons. Marulli sociale motivata sul presupposto dell'abuso di potere commesso dalla maggioranza nell'approvarla. 1.3. Per la cassazione di detto provvedimento Marialuisa Pierini si vale di quattro mezzi e la Hinta di tre mezzi; ad entrambi i ricorsi si è associato Marco Fabio Pierini con controricorso e resiste Nicola Pierini con controricorso, mentre Marialuisa Pierini si è costituita con controricorso e ricorso incidentale nel ricorso proposto da Hinta ed Hinta a sua volta si è costituita con controricorso e ricorso incidentale nel ricorso proposto da Marialuisa Pierini.

RAGIONI DELLA DECISIONE 2.In ragione della data in cui ne avvenuta la notificazione il ricorso della Pierini ha veste di ricorso principale, mentre quello della Hinta va inteso quale ricorso incidentale.

3. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione degli artt. 78, comma 2, 80 comma 2, e 737 cod. proc. civ. circa la mancanza di una valutazione autonoma da parte del Presidente della Corte d'Appello in ordine all'insussistenza dei presupposti per la nomina di un curatore speciale nel procedimento arbitrale promosso da Nicola Pierini in danno della società Hinta. In particolare, il provvedimento impugnato, incorrendo nel vizio denunciato, per giustificare nella specie la nomina del curatore, si sarebbe limitato a richiamare, facendole acriticamente proprie, le osservazioni del primo giudice che, a sua volta, si era rifatto alle argomentazioni sviluppate nella stessa direzione dal collegio arbitrale.

Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione degli artt. 80, comma 2 e 101 cod. proc. civ., nonché dell'art. 24 Cost. circa la mancata audizione da parte del Presidente della Corte d'Appello nel corso del giudizio di reclamo delle parti interessate. In particolare, il provvedimento impugnato, incorrendo nel vizio denunciato, in contrasto con il dato normativo di cui alla prima delle RG 19658/20Pierini-Pierini Est. Cons. Marulli norme indicate, avrebbe ingiustificatamente pretermesso di dare seguito all'istanza della ricorrente intesa ad essere personalmente sentita prima che il procedimento fosse definito.

Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione dell'art. 78, comma 2, cod. proc. civ. circa l'insussistenza del conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore nel contenzioso instaurato da Nicola Pierini per l'annullamento della deliberazione sociale del 19.6.2019. In particolare, il provvedimento impugnato, incorrendo nel vizio denunciato, non avrebbe considerato che nel contesto in disamina rappresentante e rappresentato hanno interessi convergenti, in quanto entrambi interessati allo stesso esito della lite ovvero al rigetto della proposta impugnativa.

Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta la violazione dell'art. 78, comma 2, cod. proc. civ. sempre in relazione all'insussistenza del conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore nel contenzioso instaurato da Nicola Pierini per l'annullamento della deliberazione sociale del 19.6.2019. In particolare, il provvedime nto impugna to, incorrendo nel vi zi o denunciato, avrebbe errato nel ritenere sussistenti le condizioni per far luogo alla chiesta nomina di un curatore speciale per la società anche se il conflitto di interessi pretesamente rappresentato si configuri soltanto in via potenziale, senza che occorra indicare la ricorrenza di sintomi in tal senso dimostrativi della situazione di conflitto.

4. Parimenti con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione dell'art. 78, comma 2, cod. proc. civ. per avere il decidente erroneamente ritenuto che la nomina del curatore speciale possa essere effettuata anche senza un'analisi in merito all'esistenza o meno in concreto del conflitto di interessi denunciato da Nicola Pierini. In particolare, poiché il conflitto deve essere accertato, il RG 19658/20Pierini-Pierini Est. Cons. Marulli provvedimento impugnato non spiega come a tale accertamento si possa pervenire senza entrare seppur sommariamente nel merito delle domande del Pierini.

Con il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale si lamenta la violazione dell'art. 80, comma 2, cod. proc. civ. per avere il decidente erroneamente ritenuto non necessario procedere alla audizione delle parti interessate. In particolare, il provvedimento impugnato, incorrendo nella violazione denunciata, aveva omesso di procedere all'incombente sebbene l'avverbio possibilmente figurante nel testo della norma renda l'incombente obbligatorio quando tale possibilità sussista. Con il terzo motivo ancora del ricorso incidentale si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, nonché la violazione di norme di diritto, per non avere il decidente rilevato l'insussistenza del denunciato conflitto di interessi in ordine alla domanda proposta da Nicola Pierini ai fini dell'annullamento della deliberazione sociale assunte il 19.6.2019.

In particolare, il provvedim ento impugnato, incorrendo nel vizio denunciato, aveva omesso di valutare se il conflitto di interessi azionato dal Pierini fosse ravvisabile in relazione a tutte le domande proposte dal medesimo, quantunque riguardo alla detta domanda di annullamento il conflitto fosse insussistente, atteso che riguardo ad essa società ed amministratori erano portatori del medesimo interesse al suo mantenimento e al rigetto perciò della proposta impugnativa.

5. I sopradetti ricorsi si prestano ad un preliminare e preclusivo rilievo di inammissibilità. E' infatti convinzione saldamente invalsa nella giurisprudenza di questa Corte che il decreto di nomina del curatore speciale, non avendo contenuto decisorio e non avendo attitudine ad acquisire carattere definitivo non è riconducibile alla sfera dei provvedimenti RG 19658/20Pierini-Pierini Est. Cons. Marulli ricorribili per cassazione a mente dell'art. 111 Cost. E' infatti inammissibile, come si afferma con giudizio a cui si intende dare anche qui continuità, «il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. contro il decreto di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c., perché tale provvedimento non attribuisce o nega un bene della vita, ma assicura la rappresentanza processuale all'incapace che ne sia privo o al rappresentato che sia in conflitto d'interessi con il rappresentante, ha una funzione strumentale al singolo processo, destinata ad esaurirsi nell'ambito del processo medesimo, ed è sempre revocabile o modificabile ad opera del giudice che l'ha pronunciato, anche d'ufficio in primo grado e, successivamente, su gravame di parte, ad opera dei giudici di merito e di legittimità» (Cass., Sez.

I, 4/11/2015, n. 22566). Ne discende, perc iò, che nessuno dei proposti ricorsi si rende scrutinabile in quanto la materia de qua si sottrae ad ogni vaglio di legittimità.

6. I predetti ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili con il favore delle spese –che graveranno anche sul controricorrente Marco Fabio Pierini, stante il carattere adesivo del controricorso proposto dallo stesso (Cass., Sez. III, 23/02/2007 , n. 4213 ) – per la parte vittoriosa. E' dovuto, ove ne sussistano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara iricorsi inammissibili e condanna le parti ricorre nti nonché il controricorrente Marco Fabio Pierini al pagamento in solido delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 20.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. RG 19658/20Pierini-Pierini Est. Cons. Marulli Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno24.05.2023. Il Presidente Dott.ssa Adelaide Amendola