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Ordinanza — n. 21451/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal; judgment confirmed arbitration award on damages and timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21451/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The lower court had previously upheld an arbitration award regarding damages and the timeliness of the appeal against a liquidation society. Since the appellant voluntarily renounced the recourse, the proceedings terminated without further disposition on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished if the appellant renounces the recourse, resulting in the termination of the proceedings without a ruling on costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of recourse extinguishment of proceedings arbitration award damages claim timeliness of appeal costs disposition impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 828 cod. proc. civ.
Art. 829 cod. proc. civ.
Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
Marulli ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio e che nulla va disposto sulle spese, a mente dell'art. 391, quarto comma,cod.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

E Consigliere ORDINANZA sul ricorso19170/2020 proposto da: AGRIENDA AGRICOLA ERIDANO DI ZERMANI FLLI SAS SOC AGR, AZIENDA AGRICOLA PIGHI GIANDOMENICO, BASSI FRANCO FAUSTO E SCOTTI MARIA LUISA SOCIETÀ AGRICOLA, AZIENDA AGRICOLA GOBBI DANIELE, AZIENDA AGRICOLA LAMBERTI DANIELE, AZIENDA AGRICOLA MOSCHINI FLLI SS SOCIETÀ AGRICOLA, AZIENDA AGRICOLA MOSCHINI GIORGIO, FROSI GIUSEPPE STEFANO C SOC AGR, AZIENDA AGRICOLA VERANI GIOVANNI, AZIENDA AGRICOLA BARONI PIETRO, AZIENDA AGRICOLA GIZZI CATERINA, BOTTI FRANCO E PIETRO SS SOC AGR, BOTTI FRANCO CLAUDIO PAOLO E GIOVANNI SS SOC AGR, AZIENDA AGRICOLA ROSA MASSIMO, elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio dell’avvocato Federico De Angelis che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Stefano Antonio Marchesi ed Ettore Maini - ricorrente - contro RG 19170/20Az.

Agr. Eridano-CO.PAD.OR. Est. Cons. Marulli COPADOR SOC AGR COOP IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliatain Roma presso lo studio dell’avvocato Attilio Zimatore rappresentata e difesa dall'avvocato AndreaMora -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1318/2020 depositata il 19/05/2020; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 24/05/2023dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte d'Appello di Bologna, attinta dagli odierni ricorrenti per l'annullamento a mente degli artt.828 e 829 cod. proc. civ. del lodo pronunciato a definizione del contenzioso insorto tra essi e la società resistente in merito al risarcimento del danno reclamato da quest'ultima con delibera adottata dal consiglio di amministrazione in data 15.11. 2013, ha respinto il proposto atto di gravame, così confermando le assunte determinazioni arbitrali in punto di tardività dell'impugnazione, di insussistenza di un errore scusabile in capo agli istanti e di fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla società a fronte dell'inadempimento degli obblighi di conferimento anche per l'anno 2014; preso atto del ricorso a questa Corte interposto dai soccombenti avverso detta sentenza; considerato che, con atto da loro sottoscritto, i ricorrenti hanno inteso rinunciare al ricorso e che l'atto di rinuncia è stato notificato alla controparte costituita a mente dell'art. 390 cod. proc. civ.che vi ha apposto il proprio visto in atto di assenso;

RG 19170/20Az. Agr. Eridano-CO.PAD.OR. Est. Cons. Marulli ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio e che nulla va disposto sulle spese, a mente dell'art. 391, quarto comma,cod. proc. civ.

P.Q.M.

dichiaraestinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno24.05.2023. Il P