Italian court dismisses appeal due to lack of standing and inadmissible new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because Giulia Cantonati lacked standing to act as a party who was not formally involved in the arbitration. The court rejected arguments regarding procedural violations and the scope of the arbitration agreement, noting they were novel issues not raised in lower proceedings. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 828, 829, 831 c.p.c.; Only a formal party to the arbitration proceedings may challenge the award, and new legal grounds not previously debated in the merits phase are inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
E Consigliere ORDINANZA sul ricorso10497/2020 proposto da: TROTICOLTURA CARE' ALTO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, CANTONATI LUIGI, CANTONATI DINO e CANTONATI GIULIA, domiciliati in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Romolo Bugaro e Maria Cristina Osele - ricorrenti - contro CONSORZIO TUTELA TROTE DEL TRENTINO IGP, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato Claudio Colini rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Amadori RG 10497/20Troticoltura-Cons. Tutela Trote del Trentino Est.
Cons. Marulli - controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 13/2020 depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 24/05/2023dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1.I ricorrenti impugnano per cassazione la sopra riportata sentenza con la quale la Corte d'appello di Trento, attinta dai medesimi per l'annullamento a mente degli artt. 828 e 829 cod. proc. civ. del lodo pronunciato tra esse parti e il Consorzio di Tutela delle Trote del trentino IGP, di cui i ricorrenti erano debitori, ha respinto il proposto atto di gravame ed ha così confermato le determinazioni arbitrali di condanna degli impugnanti al pagamento di quanto ancora dovuto in favore del Consorzio.
La sentenza, qui oggi impugnata sulla base di tre motivi di ricorso, resistiti dal Consorzio con controricorso, ha motivato il pronunciato rigetto sul rilievo dell'infondatezza, tra l'altro, delle ragioni di opposizione fatte valere dagli impugnanti in punto di perpetrata violazione del contraddittorio, in quanto nel giudizio arbitrale erano stati convenuti solo due dei tre soci, giacché detta ragione poteva essere dedotta solo dal socio pretermesso, sicché gli altri due erano privi di interesse a valersene; ed in punto di allegate violazioni di diritto, non essendo esse rilevabili, nella specie applica ndosi l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. nel testo ora vigente.
RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Va previamente rilevato il difetto di legittimazione ad agire di Giulia Cantonati, non essendo stata costei parte del giudizio nelle pregresse fasi di svolgimento avanti agli arbitri e alla Corte d'Appello. Sicché in piana applicazione del principio secondo cui RG 10497/20Troticoltura-Cons. Tutela Trote del Trentino Est. Cons. Marulli legittimato a proporre l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale e, di seguito, anche il ricorso per cassazione avverso la sentenza che l'abbia rigettata «è soltanto colui il quale sia stato formalmente parte del giudizio arbitrale in cui è stato pronunciato il lodo da impugnare e non colui che a tale giudizio sia rimasto estraneo, anche se sia l'effettivo titolare del rapporto sostanziale oggetto della controversia decisa dagli arbitri, trattandosi, rispetto al lodo, pur sempre di un terzo il quale può far valere il suo diritto con l'opposizione di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 831 stesso codice), a nulla rilevando che il lodo contenga un'espressa pronuncia anche nei confronti di detto terzo» (Cass., Sez.
I, 28/05/2003, n. 8545), il ricorso di Giulia Cantonati deve dichiararsi inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, per mezzo del quale si censura l'impugnata decisione per non aver essa rilevato che gli arbitri avevano pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato in quanto essa si applicava alla sola società semplice, membro del Consorzio, sicché nessun effetto poteva esplicare nei confronti dei soci della stessa, ed il secondo motivo di ricorso, per mezzo del quale si censura l'impugnata decisione per non aver essa rilevato la violazione del contraddittorio intervenuta nel giudizio arbitrale avendo gli arbitri pronunciato il lodo anche nei confronti dei soci, sebbene la domanda di arbitrato fosse stata notificata solo alla società, sono entrambi inammissibili per novità della questione. 3.2.
E' noto infatti che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi RG 10497/20Troticoltura-Cons. Tutela Trote del Trentino Est. Cons. Marulli profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass., Sez.
I, 26/03/2012, n. 4787); e dunque, non avendo le predette questioni formato oggetto di pregresso rilievo e neppure incarnando profili di diritto già affrontati dal dibattito processuale, essi si sottraggono al sindacato di questa Corte.
4. Il terzo motivo di ricorso, per mezzo del qu ale si censura l'impugnata decisione per non aver essa rilevato le disposizioni contraddittorie contenute nel lodo e per aver irrogato in loro danno la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., è inammissibile E' ragione di ciò il difetto di specificità del motivo, che inficia entrambe le allegazioni, giacché, esso, obliterando il comando secondo cui l'esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata deve avere i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., Sez. I, 17/07/2007, n. 15952 ), non si confronta con le ragioni della decisione e reitera in modo acritico , formulando in base ad esse la duplice censura che ne è oggetto, le medesime argomentazioni fatte valere già nella pregressa fase di impugnazione, sicché, come si è già affermato altrove, si è in presenza di un non motivo che preclude il sindacato qui richiesto (Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22478).
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con ovvio riflesso quanto alle spese di lite e al contributo ex art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. RG 10497/20Troticoltura-Cons. Tutela Trote del Trentino Est. Cons. Marulli Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. C