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Ordinanza — n. 21447/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses bankruptcy appeal, ruling post-decision creditor renunciation does not negate insolvency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21447/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the bankruptcy appeal filed by Gio.Ste.Invest srl against the Rome Court of Appeal's confirmation of insolvency. The appellant argued that the creditor's later renunciation of the claim proved the company was solvent, but the court held that only facts existing at the time of the bankruptcy declaration matter. Consequently, the court affirmed that the company's inability to meet debts at that specific moment established insolvency regardless of subsequent events.

Regesto Legislator

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Art. 15 comma 3 l.fall.; Art. 360 comma 1 n. 5 cpc: Facts subsequent to the bankruptcy declaration do not affect the assessment of insolvency existing at the time of the ruling.

Parole chiave

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bankruptcy appeal insolvency declaration creditor renunciation post-decision facts Italian bankruptcy law tutela dei soci contratto di factoring garanzia degli investimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 15 comma 3 l.fall.
3 cpc) dell’art. 15 l.fall.
Art. 360 comma 1 n. 5 cpc
Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione (art. 360 co.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115
art. 138 c.p
art. 145 c.p
o art. 145 c.p.c., (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società» ( Cass.n.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 20927/2020 proposto da: Gio.Ste.Invest srl, elettivamente domiciliata in Roma Via Muzio Clementi nr 68 presso lo Studio dell’avv. Raoul Barsanti, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Casafina giusta procura in atti; -ricorrente - contro Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring spa, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Flaminia Vecchia nr. 691 presso lo Studio dell’avv. Fabio Leppo, rappresentato e difeso dall’avv. Giordano Balossi , giusta procura in atti. E Fallimento Gio.Ste.Invest srl, in persona del curatore avv.

Matilde Galmarini ; -intimato - avverso la sentenza n.3075/2020 della CORTE D'APPELLO di Roma, depositata in data 25/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 2. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Gio.Ste.Invest srl avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Roma in data 21/12/2018,osservando, per quel che qui interessa:a) che il ricorso e il decreto di convocazione erano stati regolarmente notificati alla debitrice con le forme di cui all’art 15 comma 3 l.fall.;

b) che il credito per mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria vantato dalla Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring spa non era stato sostanzialmente contestato dalla debitrice, ed il fatto che l’utilizzatrice a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla risoluzione del contratto di leasing non avesse rilasciato l’immobile né, almeno in parte, avesse provveduto all’obbligo del pagamento dei canoni, costituiva un indice dell’incapacità di assolvere con regolarità alle proprie obbligazioni;

c) che gli elementi offerti dalla debitrice, tratti dalle risultanze del bilancio, non erano idonei a dimostrare la capacità della società di far fronte anche alla sola pendenza, di importo peraltro consistente, vantata dal creditore istante.

3. La società ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi illustrati con memoria. Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring spa ha svolto difese mediante controricorso, mentre il Fallimento è rimasto intimato. RITENUTO IN DIRITTO 1 Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dalla Gio.Ste.Invest srl nella memoria ex art 378 cpc per avere la controricorrente, reclamata nel giudizio davanti alla Corte di Appello Roma, rinunciato alle proprie difese. 1.1 L’interesse da parte di Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring spa a costituirsi nel presente giudizio trova la propria giustificazione nella necessità di difendere la statuizione della Corte di Appello di Roma di condanna della reclamante alle spese e di evitare la soccombenza e la conseguente condanna alle spese nel presente giudizio di Cassazione, espressamente chiesta, in solido con il Fallimento, dalla Gio.Ste.Invest srl nelle conclusioni del ricorso.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione (art. 360 co. 1 n. 3 cpc) dell’art. 15 l.fall. e della l. 21.1.1994 nr 3 , con specifico riferimento alla correttezza del procedimento notificatorio», si sostiene che non vi sia prova né che la cancelleria abbia provveduto a notificare il decreto ed il pedissequo decreto di convocazione a mezzo pec alla fallenda, né che l’esito negativo sia stato trasmesso al creditore istante, non essendo stati allegati o versati in atti gli originali informatici dei file eml, i duplicati informatici comprovanti la notifica (le ricevute di accettazione e di mancata consegna , da intendersi quali file informatici) o le semplici stampe di tali file.

La Corte avrebbe, quindi, dato rilievo alla sola comunicazione effettuata dalla cancelleria al creditore istante, senza aver svolto alcun accertamento sui riscontri telematici che avrebbero dovuto essere acquisiti agli atti, avuto riguardo anche alla circostanza rilevante della certificazione del gestore Aruba PEC spa che attesta la valida attivazione della casella di posta elettronica certificata della società lo stesso giorno della notifica del ricorso di fallimento. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 Va fatta applicazione della consolidata massima secondo cui:

« la L. Fall., art. 15,comma 3 (nel riprodotto testo novellato dalla L. n. 221 del 2012), stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro delle imprese oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.

La norma ha, dunque, introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi dell'art. 138 c.p.c.e segg. o art. 145 c.p.c., (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società» ( Cass.n. 4030/2022, 6378 / 2018 , 5080 / 2018 , 602/2017, 17946 / 2016) . 2.3 E’ stato, inoltre , precisato che la « l . f all ., art. 15, comma 3, nel disporre che "quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107 , comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese", non prevede particolari modalità attestative circa l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC, nè richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l'esito negativo dell'invio, ben potendo l'esito della notifica essere attestato dal cancelliere al quale sia stato affidato il compito di procedere alla notifica in via telematica.» (cfr.

Cass. nr. 8014/2017, 2753972019, 21965/2020, 16775/2021e 13507/2021) . 2.4 Tanto basta perchè prenda avvio la successiva sequenza notificatoria con i passaggi subordinati posti dalla l.fall., art. 15, comma 3, su iniziativa del creditore. 2.5 Nella specie, dunque, per effetto della mera attestazione del cancelliere del Tribunale di Roma circa la notificazione del ricorso di fallimento in danno della debitrice, tentata e non riuscita a mezzo PEC (circostanza di fatto del tutto pacifica), legittimamente sono state osservate, per la successiva notificazione di quel ricorso, le ulteriori modalità previste dal già citatoart. 15 comma 3 l.fall. 3 Con il secondo motivo viene dedotto «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 1 5 cpc): la rinuncia del creditore istante alla domanda di insinuazione ed agli atti del giudizio, con conseguente inesistenza di un passivo fallimentare in riferimento all’assenza di uno stato di insolvenza della società». 3.1 Il motivo è infondato, in quanto il fatto storico, asseritamente pretermesso dai giudici circondariali, della rinuncia da parte di Monte Paschi di Siena Leasing Factoring al credito insinuato nel passivo del fallimento non è astrattamente decisivo fini dell’esclusione dello stato di insolvenza 3.2 Perconsolidata giurisprudenza , la rinuncia agli atti dei creditori istanti assume rilevanza, e quindi comporta l'estinzione del processo o comunque la definizione negativa delle relative istanze o richieste, solo se avvenuta in un momento precedente alla dichiarazione di fallimento, mentre se risulta successiva alla relativa pubblicazione assume i tratti della irrilevanza (Cass.8989/2016, 16278/2016, 16180/2017,32850/2018 , 13187/2020 e 20432/2021).

Ciò in quanto nel giudizio di reclamo avver so la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta. 3.3 Ciò premesso , va rilevato che i fatti verificatisi dopo la dichiarazione di fallimento (restituzione del bene concesso in leasing e raggiungimento di un accordo transattivo avente ad oggetto il credito per canoni scaduti con il fideiussore che ha, quindi, titolo per insinuarsi nel passivo in surroga o in regresso) dai quali è derivata la perdita di interesse del creditore alla coltivazione del proprio credito in sede fallimentare, non incidono per nulla sulla valutazione compiuta dal Tribunale al momento della decisione circa la ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza, desunta dall’obiettiva incapacità della ricorrente a far fronte regolarmente e con mezzi normali all’ingente esposizione debitoria verso il creditore istante. 3.5 Infine, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la consistenza patrimoniale della società ha costituito oggetto di puntuale valutazione da parte della Corte d'appello, la quale ha ritenuto incerto il valore delle partecipazioni e difficilmente liquidabili gl'immobili della debitrice 4 In conclusione,il ricorso va rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in favore della parte costituita in € 5.000 , oltre€ 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont