Court allows Ministry's appeal, ruling that early withdrawal of a public aid constitutes a breach of the program obligation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Court of Appeal's decision, ruling that the company's early withdrawal of a state grant constituted a breach of its program obligation. The Ministry argued that the withdrawal distorted the public purpose of the aid, while the company claimed the withdrawal was voluntary and not an inadherence. The court held that the statutory obligation to implement the industrial program persists regardless of the beneficiary's voluntary withdrawal, thereby justifying the revaluation of the funds under the relevant decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, c. 6 DM n. 527/95; Art. 1bis DM n. 527/95: A beneficiary's voluntary withdrawal of a public aid constitutes a breach of the obligation to implement the associated industrial program, thereby legitimizing the revaluation of the funds.
Parole chiave
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Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 24413/2017proposto da: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende; -ricorrente - -contro- LUCIA ANTONIO s.r.l.; UNICREDIT s.p.a.; EQUITALIA PRAGMA s.p.a.; M.C.C. s.p.a.; in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., -intimati- avverso la sentenzaemessa d alla CORTE DI APPELLO DI LECCE , n. 482/17, depositatail 3/5/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2023dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE La Lucia Antonio s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Lecce il Ministero delle Attività Produttive, la SO.G.E.T e il Mediocredito Centrale s.p.a., esponendo che: con decreto del 1998 il Ministero dell’Industria aveva concesso alla società attrice un contributo in conto capitale, ex l. n. 488/92, di lire 1.390.740.000 in tre quote annuali; l’11.2.99 il Mediocredito-banca concessionaria- aveva erogato la prima quota previa acquisizione di polizza fideiussoria a garanzia della somma di lire 486.759.000; con racc. a.r. dell’8.6.2000 la società attrice aveva comunicato alla suddetta banca di rinunciare al contributo dichiarandosi al contempo pronta alla restituzione di quanto ricevuto; con racc. a.r. del 17.7.01 la società attrice, stante il tempo trascorso inutilmente, aveva sollecitato la banca allo svincolo della polizza fideiussoria; con decreto del 31.10.01 il Ministero delle Attività Produttive, pur avendo considerato la rinuncia al contributo, aveva revocato il decreto di concessione delle agevolazioni, disponendo che l’importo della quota erogata fosse rivalutato secondo indici istat, oltre interessi legali; la società aveva contestato la richiesta di rivalutazione poiché nella rinuncia al contributo non era ravvisabile una condotta inadempiente, ai sensi dell’art. 8, c.6, dm n. 527/95, emergendo al contrariol’ingiustificato ritardo con cui la banca aveva comunicato al Ministero la suddetta rinuncia e la circostanza per cui la somma percepita a titolo di finanziamento fu restituita con bonifico del 25.1.01; pertanto, dalla somma da restituire era stata d etra tt o l’importo pari al p remio versato in data 13.7.04 per la polizza per il periodo dal 6.7.2000 al 6.7.2001; la SO .G.E. T. s . p . a . - concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Taranto-aveva notificatoall’attrice una cartella di pagamento di euro 26.271,57 per il recupero del credito oggetto delle suddette agevolazioni- co n conseguente iscrizione di ipoteca-somma comprensiva di rivalutazione ed interessi legali.
Su tali premesse, la società attrice chiese: di accertare , previa disapplicazione del decreto emesso, che il credito preteso dal Ministero non era dovuto per la causale evidenziata; in subordine, di accertare che a seguito della suddetta rinuncia al finanziamento la somma dovuta al Ministero era pari a euro 259.605,73, condannando il Mediocredito a tenere indenne la società , in caso di accoglimento della domanda, dalla pretesa relativa alla differenza tra tale importo e la somma versata per i premi assicurativi; di dichiarare pertanto nulla ed efficace la cartella di pagamento emessa dalla S.O.G.E.T. e la conseguente iscrizione ipotecaria, con condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni, da liquidarsi equitativamente a causa dell’illegittima iscrizione.
Con sentenza del5.6.12, il Tribunale accertò che la somma dovuta al Ministero, a seguito della rinuncia al finanziamento, era pari a euro 259.605,73 dal 21.1.02, e condann ò Unicredit - subentrata al Mediocredito Centrale- al pagamento della somma di euro 2 . 137,10 oltre interessi legali, disponendo l’estromissione del la M . C . C. s.p.a. Con sentenza depositata il 3.5.17, la Corte territorialerigettò l’appello proposto dal Ministero, osservando che: dal provvedimento impugnato del 31.10.01 era emerso che l a revoca era stata fondata esclusivamente sull’intervenuta comunicazione della volontà dell’attrice di rinunciare alle agevolazioni, non risultando alcun riferimento alle ipotesi di revoca di tali agevolazioni contemplate dall’art. 8 dm n. 527/95 o dall’art. 3 dm n. 54914/98 in tema di concessione delle stesse; la dichiarazione di rinuncia, intervenuta ben prima del decorso di 48 mesi dalla data della domanda di agevolazione, non potevaintegrare l’ipotesi di revoca di cui alla lett. d), c.1, art. 8 dm n. 527/95, relativa ai diversi profili d’inadempimento, ricorrendo pertanto una delle ipotesi residuali di recupero delle somme erogate per le quali era prevista l’applicazione dei soli interessi legali.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ricorre in cassazione con unico motivo.Non si sono costituite le parti intimate. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 8, c.6, DM20.10.95 n. 527, e 87 del Trattato sul funzionamento dell’UE, 1175 e 1375, c.c., per aver la Corte d’appello affermato che, in caso di rinuncia alle agevolazionia favore delle attività produttive, non sarebbe possibile configurare un’inadempienza da parte dell’impresa beneficiaria del contributo, in contrasto con il chiaro tenore letterale del suddetto art. 8 secondo cui non è comunque consentito all’impresa beneficiaria di svincolarsi dagli obblighi assunti con la concessione delle agevolazioni, a nulla rilevando che la rinuncia sia intervenuta prima o dopo l’inadempimento.
Al riguardo, il ricorrente rileva, infatti, che a norm a dell’art. 2 del predetto DM, l’impresa creditrice del contributo ha l’obbligo di eseguire fin da subito la sua prestazione consistente nella realizzazione del programma industriale, che deve essere allegato all’istanza di erogazione delle agevolazioni, sicché la rinuncia suddetta non può escludere l’inadempimento relativo alla mancata realizzazione di tale programma. Il motivo è fondato. L’art. 8 , c.1, DM n. 527/95 prescrive che i contributi erogati per le attività produttive siano revocati, in tutto o in parte -per quanto pertinente alla fattis pecie concreta - qualora il programma non venga ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi di cui all’articolo 7, comma 1 per i quali l’importo dell’agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla datamedesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta,previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore Il medesimo art. 6, c.6, dispone che, in caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze dell'impresa di cui al presente regolamento, le medesime vengono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali; intutti gli altri casi si applicano solo gli interessi legali.
Nel caso concreto, la società ricorrente ha rinunciato al contributo erogato prima del periodo di 48 mesi decorrente dal decreto di concessione ministeriale. Ora, il collegio ritiene che tale rinunciasia da considerare una forma d’inadempienza ascrivibile alla società ricorrente, non integrando la fattispecie residuale, di cui all’ultimo comma del predetto art. 6, rispetto ai casi contemplati di revoca dei contributi che esclude la ri valutazione della somma erogata, come ritenuto dalla Corte d’appello. Invero, come correttamente argomentato dal ricorrente, la società beneficiaria del contributo non ha rispettato l’’impegno di realizzare il programma industriale oggetto del finanziamento in questione.Infatti, l’obbligo normativo di realizzare il programma industriale, di cui al DM n. 527/95, deriva dalla concessione ed erogazione del contributo pubblicoche è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle iniziative imprenditoriali produttive, in conformità delle verifiche compiute dal Ministero, secondo i criteri previsti dall’art. 1bis DM n. 527/95.Ne consegue che la successiva, del tutto ingiustificata, rinuncia al contributo non può caducare il suddetto obbligo, ma ne costituisce una violazione, comportando la mancata destinazione delle somme erogate dal Ministero agli obiettivi del raggiungimento delle finalità pubbliche alle quali i contributi in questione sono sottesi.
E’ dunque evidente che tale inosservanza non può essere intesa quale mera espressione di una facoltà del soggetto beneficiario, in quanto essa, determinando un mancato tempestivo uso delle risorse pubblicistiche, distorce la ratio della normativa in questione, configurando un’oggettiva inadempienza della società che ha ricevuto i contributi. Ciò legittima, pertanto, la rivalutazione della somma erogata, in conformità del disposto del sesto comma dell’art. 6 DM n. 527/95. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello,anche per le spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Le