Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21443/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against administrative agency's right to deduct overpaid agricultural subsidies from future payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21443/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected an appeal filed by a farmer seeking €209.69 in overpaid agricultural subsidies from the Agency for Agricultural Payments. The agency successfully argued that it retained the sum to offset future payments based on community regulations and domestic law. The court upheld the lower court's decision, confirming that the agency's right to recover overpayments via deduction is legally valid and not subject to the farmer's claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, comma 4, d.lgs. 165/1999; Art. 3, comma 5, L. 231/2005: The State agency's statutory right to recover overpaid community subsidies does not preclude the deduction of such amounts from future payments to the beneficiary.

Parole chiave

Generato dall'IA
agricultural subsidies overpayment recovery deduction from future payments community funds administrative agency liability aiuti nel settore agricolo fondo europeo agricolo di garanzia pagamenti diretti all'agricoltura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 4, d.lgs. 165/1999
2,quarto comma, del d.lgs. 27 maggio 1999, n.
Art. 3, comma 5, L. 231/2005
civ., (oltre che vizio di motivazione) è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod.
Art. 3, comma 5-duodecies, d.l. 182/2005
civ., (oltre che vizio di motivazione) è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod.
Art. 1246 c.c.
231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr.
Art. 2697 c.c.
art. 360-bis cod. proc. civ
civ., (oltre che vizio di motivazione) è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod.
art. 1246 c.c
231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 863-06
1611, e successive modificazioni; tale patrocinio era invece obbligatorio solo per l'ente soppresso (Cass. n. 863-06, Cass.
Cass. Sez. Un. n. 22021-05
Cass. n. 21646 del 2016
Cass. n. 21646 del 2016, n.
Cass. n. 5024 del 2009
Cass. n. 18498 del 2006
Cass. n. 6214 del 2004
Cass. n. 24325 del 2020
Cass. n. 16530/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27509/2017 R.G. proposto da : ACQUARO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato PELLICANO' ANTONINO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGEA; - intimat a - avverso SENTENZA TRIBUNALE ROMA n. 8073/2017 depositata i l 21/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI Dl CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato, Acquaro Domenico citò in giudizio l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per ottenerne la condanna al pagamento dell'importo di € 209,69, esponendo che l’Agea aveva trattenuto tale somma sull'ammontare dell'aiuto della produzione corrisposto all'attore per l'annata olearia 2003/2004, oltre interessi legali, interessi anatocistici e maggior danno per la svalutazione monetaria da calcolare sulla base degli indici I.S.T.A.T, nonché spese legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia, eccependo pregiudizialmente l'incompetenza del Giudice nazionale a conoscere della controversia ed il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia UE nonché l’incompetenza del giudice ordinario in favoredi quello amministrativo. Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando nel merito la fondatezza della pretesa attorea. Con sentenza nr. 29297 del 2013, il Giudice di pace di Roma accoglieva la domanda mentre il Tribunale di Roma in secondo grado ritene va legittimo il trattenimento della somma da parte di AGEA .

Avverso la sentenza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione Acquaro Domenico affidato a cinque motivi e memoria. L’AGEA non ha spiegato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso il ricorrente Acquaro Domenico censura la sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione dal medesimo avanzata in ordine alla carenza di ius postulandi in capo al difensore di Agea, avvocato del liberoforo, essendo Agea tenuta ad avvalersi, invece, del patrocinio dell'avvocatura dello Stato. Il motivo (dedotto come violazione e falsa applicazione dell’art. 43 r.d. n. 1611 del 1933 e successive modificazioni e dell'art.83 cod. proc. civ., (oltre che vizio di motivazione) è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ.,avendo questa Corte già affermato che, con riferimento all'Agea, subentrata a decorrere dal 16 ottobre 2000 alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in tutti i rapporti attivi e passivi, la legge (art. 2,quarto comma, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165) prevede la mera facoltà -e non l'obbligo - di avvalersi del patrocinio della avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni; tale patrocinio era invece obbligatorio solo per l'ente soppresso (Cass. n. 863-06, Cass.

Sez. U n. 22021-05). Con il secondo motivo, deducendo vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 3 Regolamento CEE 2988/95 ed art. 73 Regolamento CEE 796/2004, il ricorrente censura la sentenza per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il credito dell’Agea non fosse prescritto e che la prescrizione fosse decennale ex art. 2946 cc. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

5. Invece, secondo il ricorrente, il termine di prescrizione è quadriennale per le azioni giudiziarie di indebito con decorrenza dall’ irregolarità e pertanto nella fattispecie, essendo decorsi sette anni, il diritto dell’Agea alla ripetizione èprescritto . Il motivo è infondato in quanto la prescrizione del diritto a ripetere il contributo da parte di Agea è decennale e pertanto il termine non era ancora decorso al momento della trattenuta. Infatti è vero che il Reg. UE n. 2988/1995 stabilisce la prescrizione quadriennale per le azioni giudiziarie di indebito con decorrenza dall’esecuzione della irregolarità, tuttavia, come afferma il Tribunale, il medesimo Regolamento attribuisce agli Stati membri la facoltà di fissare termini più lunghi.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso, deducendo vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 73 Regolamento CEE 796/2004 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, il ricorrente censura la sentenza per aver erroneamente ritenuto che il credito dell’Agea fosse ripetibile e che pertanto l’Agea, dopo aver effettuato il pagamento per errore, aveva diritto di chiedere la restituzione con trattenuta sui pagamenti degli aiuti comunitari relativi a campagne successive. il motivo è manifestamente infondato; al riguardo questa Corte ha già affermato che la previsione della compensabilità con i contributi comunitari non èuna novità nel nostro ordinamento giudiziario (v. art. 3, comma 5, L. n. 231/2005,) ed è coerente con l'obbligo dello Stato membro di adottare ogni possibile mezzo per recuperare i crediti comunitari (art. 3 Reg.CE n. 1788/2003);” la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr.

Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020;16530/2022). In ogni caso il motivo non è autosufficiente in quanto non spiega dove e quando è stato formulato nel giudizio di merito. Con il quinto motivo di ricorso, deducendo vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cc e 115 cpc ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, il ricorrente censura la sentenza per aver erroneamente ritenuto che l’onere della prova sul quantum gravava sul ricorrente e non invece sull’Agea che paga normalmente sulla base di stampati allegati dal produttore e che non ha mai contestato il credito del ricorrente nel suo ammontare.

Il motivo è infondato per le ragioni già spiegate nella sentenza del giudice di merito in quanto L'AGEA ha nella specie proceduto ad un riallineamento della produzione italiana determinata a livello comunitario a quella complessivamente ammessa al beneficio adottando un criterio contabile di riduzione proporzionale dell'aiuto riconosciuto e quindi ad un recupero pro quota degli aiuti erogati successivamente. Per quantosopra il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in