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Ordinanza — n. 21419/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely a merit-based re-evaluation of facts and contract interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21419/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the petitioners' arguments were merely requests for a different factual reconstruction rather than legal violations. The appellants argued that email exchanges proved a transactional agreement, but the lower court found no written evidence of a novation or datio in solutum. The supreme court held that interpreting contracts and assessing the weight of evidence are exclusive functions of the trial judge, making such arguments inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; The interpretation of contracts and the evaluation of evidence regarding factual agreements are matters reserved to the judge of merit, rendering appeals based solely on alleged omissions of fact or erroneous fact-finding inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal contract interpretation fact-finding power merit review novation agreement email evidence procedural inadmissibility contratto commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
10554/2010) che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
10554/2010) che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 18 legge fall.
RILEVATOCHE La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 31.3.2020, ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da Tiziano Bazzerla e MariaSabrina Brunoro, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti di Società Bazzerla s.n.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10745/2022
Cass. n. 14355/2016
Cass. n. 10554/2010
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11913/2017 R.G. proposto da : BAZZERLA DI BAZZERLA TIZIANO E C SNC, BRUNORO MARIA SABRINA, BAZZERLA TIZIANO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 8, presso lo studio dell’avvocata FRANCA UMBRO (MBRFNC60R60G785Y) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO CANEVA (CNVRRT68M17L781L) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti- contro TUBERTINI SRL, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato FRANCESCO TAFURO (TFRFNC58C14L383T) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- econtro FALLIMENTO di SOCIETA’ BAZZERLA di BAZZERLA TIZIANO C SNC nonché dei soci illimitatamente responsabili BAZZERLA TIZIANO e BRUNORO MARIA SABRINA - intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 715/2017depositata il 31/03/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. RILEVATOCHE La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 31.3.2020, ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da Tiziano Bazzerla e MariaSabrina Brunoro, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti di Società Bazzerla s.n.c. di Tiziano Bazzerla C. avverso la sentenza del Tribunale di Verona che , su istanza di Tubertini s.r.l., aveva dichiarato il fallimento della società e il loro fallimento personale, quali soci illimitatamente responsabili della stessa.

La corte d’appello ha escluso che i reclamanti avessero fornito prova che il credito vantato nei confronti della s.n.c. fallita da Tubertini s.r.l.(accertato giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bologna confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, che aveva ritenuto tardivo il gravame) fosse stato rinegoziato a seguito di transazione intervenuta tra le parti, in virtù della quale la debitrice. avrebbe fornito alla creditrice galleggianti R - carp con tre consegne, due nel 2017 e una nel 2018, per un valore complessivo di € 60.685,00,a compensazione e tacitazione di ogni debenza.

La corte del merito ha evidenziato che, a prescindere dall’esistenza in capo al sig. Genovesi (colui che avrebbe materialmente concluso l’accordo transattivo) di poteri rappresentativi della Tubertini s.r.l., non era stata comunque fornita la prova scritta della transazione, non potendo la stessa desumersi dal contenuto delle e-mail (docc. 2., 2.1., 2.2.) scambiate fra le parti, e che neppure risultava che la fornitura costituisse una datio in solutum, a soddisfazione in via transattiva del credito vantato da Tubertini, che con essa rinunciava ad avvalersi del titolo definitivo conseguito.

Bazzerla di Bazzerla Tiziano C. s.n.c. e i soci Tiziano Bazzerla e Maria Sabrina Brunoro hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza,affidato a tre motivi , cui Tubertini s.r.l. ha resistito con controricorso. Il Fallimento della s.n.c. Bazzerla e dei soci illimitatamente responsabili è rimasto intimato. CONSIDERATOCHE 1. Con il primo motivo è stata dedotta l’errata applicazione di non indicate norme del diritto, per aver la corte d’appello escluso che vi fosse prova dell’accordo transattivo, la cui conclusione emergeva invece chiaramente dal contenuto del le e - mail che le parti si erano scambiate.

2. Con il secondo motivo la medesima censura è prospettata sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta l’errata applicazione dell’art.18 legge fall. sul rilievo dell’inesistenza del titolo azionato da Tubertini s.r.l. a sostegno dell’istanza di falliment o, in quanto l’obbligazione era stata novata mediante l’ accordo transatt ivo concluso con lo scambio di e- mail del 15.12.2016, co l quale era stata pattuita la fornitura di galleggianti in luogo del pagamento del credito che Bazzerla era stata condannataa pagare.

4. Tutti e tre i motivi, da esaminarsi unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili. Non vi è dubbio che i ricorrenti, mediante l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge, non faccia no altro che formulare censure di merito, finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti (in particolare, una diversa interpretazione del contenuto delle e - mail scambiate fra la s.n.c. e la creditrice istante in data 15.12.2016) ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla corte d’appello.

In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte ( fra le moltissime, Cass. n n. 10745/2022, 14355/2016 e. 10554/2010) che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p..

Nel caso di specie i ricorrent i non ha nno minimamente dedotto la violazione delle norme civilistiche de ttate in tema di interpretazione dei contrati, ma solo l’omesso esame, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., di un fatto (l’accordo intercorso tra le due società) che, in realtà, lungi dall’integrare una prova decisiva ignorata dal giudice del merito, costituiva oggetto finale dell’accertamento che gli era stato demandato e che è stato da questi motivatamente ritenuto insussistente , previa analitic a valutazione del contenuto delle email che le parti si erano scambiate in data 15.12.2016.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d. P . R . 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma del comma 1°