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Decreto — n. 21415/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 21415/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Alitalia Servizi s.p.a. had previously filed a recourse against a second-instance judgment, but subsequently withdrew the action, which the opposing party accepted. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements, necessitating no further substantive ruling on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure formal renunciation dismissal without merits ritiro a seguito di transazione rinuncia alle prestazioni d'assicurazione contratto successorio di rinuncia

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Article 391 of the Code of Civil Procedure as modified by D.L. n. 68/2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19594/2021 R.G. proposto da: Alitalia Servizi s.p.a. in A.S., in persona dei commissari straordinari pro tempore, rappresentata e difesa da gli avvocati Francesco Astone, Valerio Di Gravio, Luigi Farenga ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Roma, via B. Oriani n.85; -ricorrente– contro Intesa Sanpaolo s.p.a. (già Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa da gli avvocati Michele Vietti, Marco Arato e Marco Passalacqua, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del terzo in Roma, Via V.

Colonna n.39; -controricorrente – avverso la sentenza n. 305/21 della Corte di Appello di Roma del 15.1.21; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 17 luglio 2023. LaPr