Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the legal proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Olearia Jonica s.r.l., withdrew the suit, which the defendant, the Agency, accepted without objection. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary, citing the specific articles governing withdrawal and extinction of the action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the appeal by the plaintiff, accepted by the defendant, results in the extinction of the proceedings without further substantive ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 22360/2019 R.G. proposto da: Olearia Jonica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avvocati Franco Coccoli e Sergio Quirino Valente, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, Via M. Mercati n.51; - ricorrente– contro Agenzia Programmazione integrata e coordinamento politiche territoriali s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’avvocato Antonio Aquino, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato Alessandro Ricci in Roma, Via Sardegna n. 50; -controricorrente – contro Unicredit s.p.a. - intimata - avverso la sentenza n. 878/19 decreto della Corte di Appello di Catania pubblicata il 17.4.2019; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della stessa da parte della controricorrente Agenzia;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente Agenzia e la mancata costituzione dell’altra intimata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,17 luglio 2