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Decreto — n. 21344/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to appellant's formal waiver of the case under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 21344/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's formal waiver of the appeal. The appellant, Corrado Raffaele, had previously accepted the respondent's acceptance of this waiver, satisfying the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary, effectively terminating the litigation.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When both parties accept a waiver of appeal, the proceedings are extinguished by decree without further substantive ruling.

Parole chiave

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waiver of appeal extinguishment of proceedings Code of Civil Procedure acceptance of waiver decreto di estinzione abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9928/2022 R.G. proposto da: Corrado Raffaele, rappresentato e difeso da ll’avvocato Michele Iappica e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazionein Roma, Piazza Cavour; -ricorrente– contro Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, e per esso la BCC Gestioni Crediti – Società per la Gestione dei crediti – s.p.a. nella qualità di procuratore con rappresentanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’avvocato Emilio Franzese, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato Mauro Vincenzo in Roma, Viale America n. 125; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1351/21 della Corte di Appello di Catanzaro pubblicata il 14.10.2021; letta la rinuncia al ricorsodel ricorrente e stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 17 luglio 2023. L