Court dismisses appeal as withdrawn; parties accepted withdrawal; judgment declares proceedings extinguished per CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's withdrawal, which was accepted by the respondent. The bankruptcy administrators filed an appeal against a 2017 decree, but the respondent and the incidental appellant subsequently accepted the withdrawal. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs was necessary and formally terminated the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal, when accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 2429/2018 R.G. proposto da: Fallimento Prialpass.p.a., in persona dei Curatori Fallimentari dott. Stefano Tonelato e avv. Giampiero Giacinti, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Borsari e Angela Palmisano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Nizza n. 59; - ricorrente – contro Banco BPM s.p.a. (quale avente causa del Banco Popolare Soc. Coop.), in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Zorzi e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Verona del 15 dicembre 2017; letta la rinuncia al ricorso del ricorrent e e la contestuale accettazione del controricorrente e ricorrente incidentale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrentee ricorrente incidentale.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15 luglio 2023.