Court allows late nullity objection to arbitration award when prior judgment lost effect due to non-resumption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appellant's late objection to the nullity of an arbitration award. The Ministry of Economy argued the award was void due to the failure to resume proceedings after a prior cassation ruling with remittal. The court held that because the award lost its negotiable nature and acquired the force of a judgment upon the remittal, the subsequent failure to resume proceedings extinguished the award's validity, making the late objection admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342, 324 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 825 c.c.: When an arbitration award declared null by an appellate court is remitted to the Supreme Court, and the Supreme Court annuls the nullity ruling with remittal, the failure to resume proceedings before the court of remittal extinguishes the award's validity, allowing a late objection to its nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
- Rel. ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 18936/2017proposto da: FINTECNA s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliatapresso l’avv. Carmine Punzi, dal quale è rappresent at a e difesa,unitamente all’avv. Benedetto Giovanni Carbone, c on procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- MINISTERO DELL’ECONOMIA e DELLE FINANZE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale èrappres. e difeso; -controricorrente– avverso la sentenza n. 6822/16 em essa dalla CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE 1. Con sentenza dell’1.9.09 il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione, proposta dal Ministero dell’Economia e Finanza, al decreto ingiuntivo richiesto da Fintecna s.p.a. ed emesso il 14.5.03con il quale era stato ingiunto al M.E.F. di pagare la somma di euro 29.673.257,78 in forza di un lodo arbitrale del 21.9.93, che aveva condannato la Regione Siciliana- subentrata con la l. n. 195/91 al Presidente del Consiglio dei Ministri nella gestione fuori - bilancio già istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato, nell’ambito di un piano straordinario d’interventi per le città di Palermo e Catania, in base alla concessione- contratto dell’8.4.98- al pagamento della somma di lire 33.203.739.610, in favore della predetta Fintecna s.p.a., subentrata all’Italispaca s.p.a.
2. Il lodo, posto a fondamento del suddetto decreto ingiuntivo, era stato dichiarato nullo dalla Corte d’appello con altra sentenza emessa nel 1996 che, impugnata innanzi alla cassazione, fu annullata con rinvio con la sentenza n. 12662/98.
3. Avverso la sentenza del Tribunale del 2009 propose appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze; si costituì la Fintecna s.p.a. Con sentenza depositata il 12.11.16, la Corte d’appello accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, in quanto la mancata riassunzione del giudizio, a seguito dell’annullamento con rinvio pronunciato dalla cassazione con la suddetta sentenza n. 12622/98, aveva fatto perdere al lodo qualsiasi effetto.
4. La Fintecna s.p.a. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.Il MEF resiste con controricorso.RITENUTO CHE 1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 324, c.p.c., 2909 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto ammissibile, sebbene privo di specificità, il motivo d’appello con cui il Ministero aveva impugnato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva stabilito l’inammissibilità per la tardività dell’eccezione di nullità del lodo arbitrale del 1993, con conseguente violazione del giudicato interno su tale pronuncia.
Al riguardo, la ricorrente lamenta che : il Ministero non aveva specificamente contestato la statuizione del Tribunale sull’inammissibilità dell’eccezionedi nullità del lodo per tardività, senza chiedere la rimessione in termini, omettendo altresì di allegare e dimostrare le ragioni dell’inimputabilità della tardività della suddetta eccezione (limitandosi a rilevare l’omessa pronuncia sull’eccezione); solocon la comparsa conclusionale in primo grado, il Ministero aveva allegato una serie di nuove circostanze di fatto relativamente alla questione della nullità del suddetto lodo arbitrale.
2. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 345, c.3, c.p.c., in relazione all’art. 360, c.1, n.4, c.p.c., per aver la Corte territoriale prima affermato che l’eccezione di nullità del lodo avrebbe dovuto essere considerata ammissibile già in primo grado, per poi ritenere ammissibile in appello la stessa eccezione i n quanto fondata su documentazione indispensabile ai fini della decisione. In particolare, la ricorrente assume che la Corte d’appello: non avrebbe potuto rilevare la suddetta nullità data la preclusione del giudicato interno; non avrebbe potuto rilevare d’ufficio tale nullità, avendo l’eccipiente omesso di allegare i fatti posti a sostegno dell’eccezione, e senza la deduzione della non colpevole omessa tempestiva formulazione dell’eccezione di nullità; non aveva chiarito la natura della documentazione ritenuta indispensabile per la decisione, che era verosimilmente rappresentata da quella depositata dal Ministero; abbia ritenuto indispensabile la documentazione prodotta tardivamente, così sanando, senza giustificato motivo, le preclusioni maturate.
3. Il collegio ritiene che la causa sia da rimettere alla pubblica udienza avendo ad oggetto duequestioni di particolare rilevanza . La prima riguardal’ammissibilità dei docu menti prodotti dal Ministero controricorrente in primo grado con il dep os ito dell a comparsa conclusionale, oggetto del secondo motivo del ricorso. Al riguardo, secondo un recente orientamento, nel giudizio di appello il potere del giudice di ammettere una prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non può essere esercitato rispetto a prove già in prime cure dichiarate inammissibili, perché dedotte in modo difforme dalla legge, o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto o per la cui deduzione siano maturate preclusioni, le quali non possono essere qualificate prove " nuove"(Cass., n, 11804/21; n. 12574/19) Secondo altro orientamento, propugnato dalle Sezioni Unite (Cass., SU, n. 10790/17; n. 24129/18), nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio,oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.4.
Alla stregua dei due citati orientamenti, è diversamente valutata la tardiva, pur colpevole, produzione in primo grado di documenti utilizzati per la decisione, attribuendo un diverso rilievo all’inosservanza delle preclusioni contemplate in primo grado. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha ritenuto ammissibile l’eccezione di nullità del titolo posto a fondamento della domanda, cioè il lodo, sollevata tardivamente in primo grado corredata da documentazione, poiché ritenuta indispensabile ai fini della decisione, senza attribuire rilievo alla preclusione formatasi in primo grado.
5. Inoltre, appare rilevante anche l’altra questione, denunziata con il ricorso in esame, in ordine agli effetti della mancata riassunzione del giudizio d’impugnativa del lodo, a seguito della cassazione con rinvio, pronunciata con sentenza n.12622/98, della sentenza della Corte d’appellodel 1996 che aveva dichiarato la nullità del lodo per difetto di giurisdizione degli arbitri. Tale questione è strettamente correlata alla sussistenza del fatto costitutivo del ricorso monitorio, cui è conseguita l’opposizione al decreto ingiuntivo oggetto di causa e, in particolare, è stata affrontata nel controricorso del MEF.
Al riguardo, risulta un unico specifico precedente di questa Corte secondo cuiil lodo arbitrale, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 825 comma quinto (nel testo vigente prima dell'introduzione della legge 25/1994), perdendo la natura e l'efficacia di atto negoziale, assume il valore di sentenza, idonea a produrre gli effetti del giudicato nel caso in cui non siano stati tempestivamente esperiti i mezzi di impugnazione o siano stati infruttuosamente consumati. Ne consegue che, ove la Corte di Cassazione cassi con rinvio la pronuncia della Corte di Appello dichiarativa della nullità del lodo, l'eventuale estinzione del procedimento, ex art. 393 cod. proc. civ., per mancata riassunzione, dinanzi al giudice di rinvio, comportando l'efficacia prevista dall'art. 6 310 cod. pen. della sentenza di nullità del lodo dichiarata dalla Corte di appello travolge la decision e degli arbitri, che, quale provvedimento ormai di natura esclusivamente giurisdizionale, non conserva alcuna validità (Cass., n. 11842/03).
L’unicità di tale precedente e la rilevanza della questione procedurale sottesa induce l’opportunità