Italian Court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to late filing exceeding six-month deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the six-month statutory deadline for challenging bankruptcy-related rulings. The appellant, Isam Immobiliare S.r.l., argued for the suspension of this period during the 2020 pandemic lockdown, while the bankruptcy trustee and BNP Paribas Leasing Solutions contended that bankruptcy proceedings remain exempt from such suspensions. The court ruled that the specific legal framework for bankruptcy cases does not allow for the suspension of filing deadlines during the pandemic, rendering the appeal untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 1 l. 742/1969; Art. 3 l. 742/1969; Art. 92 O.G.; Art. 36-bis l.fall.: The six-month deadline for filing an appeal against a bankruptcy declaration ruling is not suspended during the pandemic period, as bankruptcy proceedings are excluded from the general rule of judicial suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25817-2020 proposto da: ISAM IMMOBILIARE S.R.L. , rappresentat a e difes a dapprima dall’Avvocato GIOVANNI PALMAper procura in calce al ricorso e poi dall’Avvocato FABRIZIO PETRARCHINI per procura del 6/6/2022; -ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA ISAM IMMOBILIARE S.R.L., rappresentatoe difeso da ll ’ Avvocat o LUCA VIANELLO per procura in calce al controricorso; -controricorrente – nonché BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati PAOLO ADENZATO e LUCA CANDIANI per procura a margine del controricorso; -controricorrente – avverso la SENTENZA n. 8012/2019della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 24/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/4/2023dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;Ric. 2020n.25817 - Sez. 1 - CC del 26 aprile 20 2 3 FATTI DI CAUSA 1.1.
La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo proposto dalla Isam Immobiliare s.r.l. nei confronti della sentenza con la quale, in data 11 / 6 /201 9 , i l tribunale di Roma, su ricorso della BNP Paribas Leasing Solutions s.p.a., ne aveva dichiarato il fallimento. 1.2. La Isam Immobiliare s.r.l., con ricorso notificato il 29/9/2020, ha chiestola cassazione della sentenza. 1.3. Hannoresistito, con controricors i , il Fallimento della Isam Immobiliare s.r.l. e la BNP Paribas Leasing Solutions s.p.a., i quali hanno eccepito la tardività del ricorso per cassazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso per cassazione è stato notificato (martedì) 29/9/2020 ed è, pertanto, tardivo. 2.2. Nel caso in esame, in effetti, trova applicazione il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 327, comma 1°, c.p.c., nel testo attualmente in vigore, trattandosi di processo introdotto in data successiv a al 4/7/2009), avvenuta il 24/12/2019. 2.3. Ne consegue che, pur a fronte della sospensione dei termini tra il 9 /3/2 020 e l ’ 11 / 5 / 2020 (prevista dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020,e 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, conv. con l. n. 40 del 2020), il termine di sei mesi è senz’altro decorso. 2.4.
Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso una sentenza che, come quella impugnato, ha rigettato il reclamo proposto nei confronti di una sentenza dichiarativa di fallimento non è , in effetti, assoggettato alla sospensione tra l’1/8/2020 ed il 31/8/2020.Ric. 2020n.25817 - Sez. 1 - CC del 26 aprile 20 2 3 2.5. Questa Corte, infatti, ha già avuto di chiarire che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall’art. 1 della l. n. 742/1969, non si applica, ai sensi del successivo art. 3 della citata leggeed in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12/1941, alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio(Cass. n. 24019 del 2020), compreso il ricorso per cassazione (Cass. n. 622 del 2016). 2.6.
Né, del resto, può rileva re, a fronte di un cos ̀ inequivocabile dato normativo, la possibile lettura a contrario dell’art. 36-bisl.fall., introdotto dall’art. 33 del d.lgs. n. 5/2006, il quale, infatti, si limita ad escludere la s oggezione alla sospensione feriale dei termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 l.fall., senza, tuttavia, incidere sulla medesima regola gi ̀ vigente, in generale, in forza della norma prevista dall’art. 3 della l. n. 742 cit., nei giudizi volti alla revoca d el fallimento (Cass. n. 24019 del 2020, in motiv.).
3. Il ricorso è, quindi, inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte cos̀ provvede: dichiara l’inammissibilit̀ del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese Ric. 2020n.25817 - Sez. 1 - CC del 26 aprile 20 2 3 di lite che liquida, per ciascuno di essi, nella somma di €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.