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Ordinanza — n. 21265/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to insufficient debt thresholds and inadmissible new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21265/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mauro D'Amico's appeal against the bankruptcy declaration of Regina srl, upholding the lower court's finding that statutory debt thresholds were met. D'Amico argued that local taxes were not yet enforceable and that liquid debts fell short of the required limits, but the court confirmed the existence of sufficient unliquidated debts based on tax assessments. Furthermore, the court declared the second ground inadmissible because it raised a new legal issue regarding simplified settlement procedures that was never addressed in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 15 ult. comma l.fall.; Art. 360 c.p.c. nr. 5: The bankruptcy declaration threshold is satisfied by unliquidated tax debts recognized in assessments, and new legal grounds not raised in the lower court judgment are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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bankruptcy declaration thresholds tax debt enforceability liquid and exigible debts inadmissible cassation appeal new legal grounds preclusion responsabilità del curatore responsabilità dell'amministratore amministrazione di sostegno

Disposizioni normative citate

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Art. 15 ult. comma l.fall.
« nulla quaestio sulla sussistenza della soglia di 30.000 € prevista dall’art. 15 LF che sussiste ampiamente anche solo per i crediti derivanti dai tributi locali, non contestati.
Art. 360 c.p.c. nr. 5
3 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 360 1 comma nr 5 cpc per non aver la Corte valutato l’attivazione del procedimento di definizione agevolata ex d.l.
d.l. 119/2018
360 1 comma nr 5 cpc per non aver la Corte valutato l’attivazione del procedimento di definizione agevolata ex d.l. 119/2018.
d.P.R. 30.05.2002 n.115

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 4779-87
già Cass. Sez. U. n. 4779-87 e Cass.
Cass. Sez. U n. 9201-90
4779-87 e Cass. Sez. U n. 9201-90, e più recentemente, Cass 28192/2020).
Cass 28192/2020
9201-90, e più recentemente, Cass 28192/2020).
Cass. n. 25909 del 2021
Cass. n. 32804 del 2019
Cass. n. 32804 del 2019; Cass.
Cass. n. 2038 del 2019
32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass.
Cass. n. 20694 del 2018
2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass.
Cass. n. 15430 del 2018
20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass.
Cass. n. 23675 del 2013
15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass.
Cass. n. 16632 del 2010
23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010).
Cass. n. 9765 del 2005
Cass. n. 9765 del 2005; Cass.n.
Cass.n. 12025 del 2000
9765 del 2005; Cass.n. 12025 del 2000).
Cass. n. 19164 del 2007
Cass. n. 19164 del 2007; Cass.n.
Cass.n. 17041 del 2013
19164 del 2007; Cass.n. 17041 del 2013; Cass.
Cass. n. 25319 del 2017
17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 3719/2020 proposto da: Mauro D’Amico, in proprio e quale ex amministratore della soc. Regina srl, domiciliato ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Cima e Pietro Colucci giusta procura in atti ; -ricorrente - contro Fallimento Regina srl, in persona del curatore dr. Ugo Morganti, e Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ; -intimati - avverso la sentenza n. 3567/2019 della CORTE D'APPELLO di Bologna, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2023 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 2. La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da D’Amico Mauro avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento della soc. Regina srl emessa dal Tribunale di Rimini rilevando, per quel che qui interessa:a) che la società non aveva assolto all’onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 1 comma 2° lett. a, b e c l.fall, non producendo i bilanci depositati presso il registro delle imprese;

b) che la soglia di € 30.000 prevista dall’art 15 ult. comma l.fall. risultava superata tenendo conto dei soli tributi locali non contestati;

c) che l’indebitamento complessivo era certamente superiore ad € 500.000 come emergeva dalle domande di insinuazione sino ad allora pervenute come da attestazione del curatore.

3. D’Amico Mauro ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il Fallimento Regina srl e l’Ufficio della Procura della Repubblica sono rimasti intimati. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art 15 ul. comma l.fall.; si sostiene che i debiti tributari non potevano essere considerati certi, liquidi ed esigibili, ai fini della predetta disposizione, in quanto cristallizzati in avvisi di accertamento e/o cartelle esattoriali non notificati ai contribuenti e, quindi, incapaci di costituire validi titoli per la riscossione delle imposte, che i tributi locali ammontavano ad € 1.269 mentre i crediti dei fornitori, i soli ad essere liquidi ed esigibili secondo quanto affermato dalla ricorrente, erano inferiori ad € 30.000. 2 Il motivo è infondato. 2.1 Si afferma nell’impugnata sentenza:

« nulla quaestio sulla sussistenza della soglia di 30.000 € prevista dall’art. 15 LF che sussiste ampiamente anche solo per i crediti derivanti dai tributi locali, non contestati. Con riferimento al passivo, risulta dagli atti il superamento del limite di 500.000 € previsto dal legislatore, come attestato dal curatore, in relazione alle domande di insinuazione passiva pervenute per un totale di euro 721.297,72 di cui euro 647.845,06 per gli anni 2016/2017 nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali, euro 63.245 per tributi locali (tassa rifiuti) ed euro 10.207,66 a vario titolo (fornitori, CCIAA).

Si tratta di debiti tutti maturati ante dichiarazione di fallimento. Che il debito fiscale sia scaduto è indubbio, essendo irrilevanti gli argomenti sulla notifica delle cartelle e sulla possibilità di impugnarle davanti alle commissioni tributarie». 2.2 L’esposizione debitoria della società, per gran parte composta da debiti tributari, non è stata messa in discussione dal ricorrente , che si è limita to a c ontestare la natura di debiti scaduti e non pagati delle pendenze tributarie , in quanto gli avvisi di accertamento e le cartelle non risultavanonotificati al contribuente. 2.3 Sta di fatto però che i debiti tributari sono da considerarsi scaduti anche a prescindere dal fatto che gli atti impositivi siano stati portati a conoscenza del destinatario da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria mediante notifica degli atti, essendo sufficiente, ai fini della conoscenza, la mera produzione in giudizio ( cfr.

Cass. 28192/2020). 2.4 Questa Corte ha da tempo fatto propria la cd. teoria dichiarativa dell'accertamento tributario, in consonanza con carattere dell'obbligazione che sorge direttamente dalla legge al verificarsi del relativo elemento generatore: l'avviso di accertamento possiede, quanto al presupposto del debito, una mera funzione ricognitiva non incidente sulla genesi di esso (cfr. già Cass. Sez. U. n. 4779-87 e Cass. Sez. U n. 9201-90, e più recentemente, Cass 28192/2020). 2.5 La Corte distrettuale si è, quindi, adeguata a tali principi dando atto della nota del 24/10/2018 della GDF che riportava un debito erariale pari ad € 465.908,36 « già iscritto a ruolo e consegnato all’esattore… inconferente la questione che non sia stata ancora intrapresa l’esecuzione forzata che coincide con la notificazione delle cartelle equivalenti al precetto» 2.6 Dunque dagli atti dell’istruttoria prefallimentare risultava il superamento dell'ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati al quale è subordinata la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art 15 ul. comma l.fall. 3 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 360 1 comma nr 5 cpc per non aver la Corte valutato l’attivazione del procedimento di definizione agevolata ex d.l. 119/2018. 3.1 Il motivo è inammissibile. 3.2 Della questione della definizione agevolata presentata a norma del d.l. 119/2018, non vi è traccia nella sentenza oggi impugnata.

Va qui ricordato, allora, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr.

Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d'inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass.n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr.

Cass. n. 19164 del 2007; Cass.n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 3.3 Nulla di tutto ciò è stato indicato o allegato dal ricorrente. 4 Il ricorso va quindi rigettato. 5 Non vi è ragione di statuire sulle spese non avendo il Fallimento svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i