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Ordinanza — n. 21137/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to accepted withdrawal, leaving bankruptcy objection decision intact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21137/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the proceedings extinguished following the acceptance of the appellant's withdrawal. The appellant had challenged a bankruptcy court's refusal to admit a professional debt to the estate, citing procedural flaws regarding document access and motivation. The court dismissed the appeal because the underlying litigation was terminated by the parties' mutual agreement to withdraw.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 99 L. Fall. 1942: When a party withdraws their appeal with the court's acceptance, the cassation procedure terminates immediately without examining the merits of the contested bankruptcy decision.

Parole chiave

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withdrawal of appeal bankruptcy objection admission to passive procedural extinction cassation dismissal credito nel fallimento compenso del curatore fallimentare danno ai creditori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 376 c.p.c.
Art. 90 L. Fall. 1942
Art. 99 L. Fall. 1942
Art. 115 c.p.c.
Si censura il fatto che, in violazione dell'art. 115 c.p.c., il giudice non avesse considerato la prova delle ragioni di credito, risultante dalla documentazione versata dal ricorrente allorquando depositava e iscriveva a ruolo l’opposizione allo stato passivo.
Art. 98 L. Fall. 1942
art. 115 c.p
Si censura il fatto che, in violazione dell'art. 115 c.p.c., il giudice non avesse considerato la prova delle ragioni di credito, risultante dalla documentazione versata dal ricorrente allorquando depositava e iscriveva a ruolo l’opposizione allo stato passivo.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8379/2017 R.G. proposto da : ANDREOTTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO N 300, presso lo studio dell’avvocato ANDREOTTA GIUSEPPE (NDRGPP55D17H703Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO TRASPORTI E SPEDIZIONI SARA SRL N. 92 2011, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 300, presso lo studio dell’avvocato STUDIO DEL BALZO (null) rappresentato e difeso dagli avvocati CORONA GIUSEPPE (CRNGPP58T19B674Z), D'AURIA STEFANO (DRASFN81B08A717N) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE SALERNO n. 5155/2011 depositata il22/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― L’avvocato Andreotta Giuseppe ricorre per sei mezzi, nei confronti del Fallimento Trasporti Sara S.r.l., contro il decreto del 21 febbraio2017, con cui il Tribunale di Salerno ha respinto la sua opposizione al diniego di ammissione al passivo di parte di un suo credito per prestazioni professionali rese in favore della società in bonis. 2. ― Il Fallimento resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 3. ― Il ricorrente ha così sintetizzato i propri motivi.

Primo. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non adempiuto l'obbligo di cui all’articolo 99 della legge fallimentare pur in presenza di esteso richiamo dell'opponente alla documentazione già posta a supporto della domanda di insinuazione al passivo, nonché in presenza di istanza di autorizzazione all'acquisizione del fascicolo di parte prodotto in primo grado e di successiva produzione del fascicolo stesso in forza dell'autorizzazione poi conseguita dal giudice delegato del fallimento. Primo bis. Si censura il rigetto dell'istanza di acquisizione del fascicolo di prime cure, nonostante che lo stesso, in forza dell’articolo 90 della legge fallimentare, comma 3, non potesse essere nella immediata disponibilità della parte.

Secondo. Si censura il decreto impugnato per non aver motivato circa l'esistenza, sin dal deposito del ricorso in opposizione, della documentazione (atti giudiziari e verbali di causa) dimostrativa delle prestazioni di cui l'avvocato opponente richiedeva accertarsi il correlato credito al corrispettivo, deducendo, in proposito, la mancanza, ovvero l’apparenza della motivazione. Terzo. Si censura il fatto che, in violazione dell'art. 115 c.p.c., il giudice non avesse considerato la prova delle ragioni di credito, risultante dalla documentazione versata dal ricorrente allorquando depositava e iscriveva a ruolo l’opposizione allo stato passivo.

Terzo bis. Prudenzialmente si censura l'eventuale motivazione implicita che dovesse ravvisarsi nelle enunciate ragioni del mancato esame della documentazione depositata insieme al ricorso ex articolo 98 della legge fallimentare censurando la violazione o falsa applicazione degli articoli 99, comma 2, n. 4, della legge fallimentare, 2712 e 2697 c.c.. Quarto. Si censura, infine, sub specie di error in procedendo, l'obliterazione dei documenti versati con il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'opposizione allo stato passivo. RITENUTO CHE 4. ― Va dichiarata l’estinzione del processo.

È difatti intervenuta rinuncia accettata. Spese compensate. PER QUESTI MOTIVI dichi