Cassation court dismisses appeal against expropriation compensation, rejecting equitable adjustment of expert valuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by Montanari brothers against Autostrade per l'Italia regarding expropriation compensation. The lower court had equitably reduced the expert valuation by one-third without sufficient legal basis. The court ruled that the appellate court violated procedural laws by applying an equitable criterion instead of strictly following the expert's findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32, 37, 49, 50 DPR 327/2001; Art. 113 cpc: In expropriation proceedings, the appellate court may deviate from the expert's valuation only after critically analyzing process results and citing specific grounds, strictly prohibiting the use of equitable criteria to adjust the determined value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11634/2022 R.G. proposto da : MONTANARI GIOVANNI, MONTANARI PAOLO elettivamente domiciliati in ROMA VIA FASCETTI 5, presso lo studio dell’avvocato CAPOROSSI GIANLUCA rappresentati e difes i dall'avvocato BRANCATI CORRADO; -ricorrente- contro AUTOSTRADE PER L'ITLIA SPA, elettivamente domiciliata in ANCONA P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 1/A C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GALVANI ANDREA che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso ORDINANZA CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1668/2019 depositata il06/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI Dl CAUSA Conricorso ex art. 702 bis cpc Montanari Giovanni e Montanari Paolo impugnarono la determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione effettuata a seguito della procedura di nomina della terna dei tecnici per la stima, prevista dall’art. 21 dpr 327 del 2001, davanti alla Corte di Appello di Ancona per ivi sentir determinare il giusto valore degli immobili interessati dal procedimento espropriativo relativo all’autostrada Bologna-Bari-Taranto A14 ampliamento terza corsia Fano- Pesaro.
Si costituìla società Autostrade per l’Italia spa e nel corso del giudizio venne espletata consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale la Corte di Appello di Ancona ha ritenuto di abbattere in via equitativa di un terzo la valutazione del valore del terrenoeffettuata dal CTU. Avverso la ordinanza della Corte di Appello di Ancona hanno proposto ricorso per cassazione Montanari Giovanni e Montanari Paolo affidato a due motivi e memoria. La società Autostrade per l’Italia spa non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art.32,37,49 e 50 DPR 327 dell’8/6/2001 e 11,113,115 e 116 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 e 4 cpc, in quanto la Corte di Appellodi Ancona ha fatto uso specificatamente del criterio equitativo come parametro utilizzato dalla corte ai fini della fissazione dell’indennità di espropriazione.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.5 cpc, in quanto la Corte di Appello di Ancona ha deciso di correggere la valutazione effettuata dal ctu, e di ridurre quindi l’importo indennitario, sulla supposta necessità di valutare la circostanza della mancata realizzazione del comparto edificatorio, omettendo però la Corte di considerare che detta circostanza era stata già ampiamente esaminata dal ctu nell’ambito delle sue valutazioni estimative, tanto che l’importo determinato dal ctu non era stato criticato né dal ctp di controparte né dell’opposta difesa nei suoi atti processuali.
Il primo motivo di ricorso è fondato e resta quindi assorbito il secondo. Il richiamo all’utilizzo di un criterio di giudizio secondo equità costituisce specifica violazione di norma di legge secondo le disposizioni richiamate. Infatti questa Corte di Cassazionesez. I , 22/05/2020 , n. 9473ha sancito che: “Nel giudizio avente a oggetto la determinazione della giusta indennità di espropriazione, la Corte d’appello può legittimamente disattendere le conclusioni espresse dal consulente tecnico nominato circa il valore del bene, purché svolga nella motivazione una valutazione critica delle risultanze processuali, indicando, in particolare, gli argomenti su cui fonda il proprio dissenso nonché gli elementi e i criteri cui ha fatto ricorso per pervenire a una valutazione contrastante al fine di non vulnerare il principio del contraddittorio.
Nella sentenza invece la Corte di merito ha affermato di dover abbattere il valore indicato dal CTU “in misura equitativamente individuata di un terzo” in contrasto pertanto con l’art. 113 cpc. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto per il primo motivo, assorbito il secondo, nei limiti indicati, con la cassazione dell'ordinanza impugnata, e i Giudici di merito dovranno liquidare il dovuto senza fare uso del criterio di equità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’ ordinanza impugnata e rinviaalla Corte di Appello di Ancona anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nel