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Ordinanza — n. 20995/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows late joinder appeal on damages quantification, overturning lower court's preclusion ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20995/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed a late joinder appeal filed by two companies regarding the quantification of damages for patent infringement. While the lower court had precluded a new examination of this issue, the Supreme Court found the argument flawed because the companies had previously challenged the damage assessment in an adhesive counter-appeal. Consequently, the decision to bar this review was overturned, and the case was remanded for a fresh examination of the damages.

Regesto Legislator

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Art. 334 c.p.c.; Art. 327 c.p.c.: An adhesive counter-appeal qualifies as a late joinder appeal if it does not contest the main appeal but adheres to it, allowing the court to examine distinct grounds for cassation provided the statutory deadline for the joinder is respected.

Parole chiave

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late joinder appeal adhesive counter-appeal patent infringement damages preclusion of review remand to appellate court merci interessate restituzioni alla produzione violazione del segreto commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 334 c.p.c.
Va osservato che, qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334 cod.
Art. 327 c.p.c.
art. 334 cod. proc. civ
Va osservato che, qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 26505/09
Cass., n. 24155/17
Cass., n. 41254/21
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Testo completo

CATALLOZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 9909/2022proposto da: A.M.G. s.r.l.; IP TRASPORTI s.r.l . , in persona dei rispettivi legali rappres.p.t., elett.te domic. presso l’avv. Romano Vaccarella, dal quale sono rappres. e difese unit amente all’avv. Fabrizio Acronzio , per procura speciale in atti; -ricorrenti- -contro- BS ITALIA s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv.Roberto Coen, dal quale è rappres. e difesa, unitamente agli avv.ti Alberto Tedoldi, Iuri Maria Prado, Alberto Tornato, per procura speciale in atti;

PROFILUMBRA s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. Luca Morani, rappres. e difesa dagli avv.ti Marco Bianchi e Giuseppe Roberto Ferranti, per procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 91/2022 de lla Corte d’app ello di Roma, pubblicata l’11.1.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE La BS Italia s.p.a. convenne innanzi al Tribunale di Roma Profilumbra s.p.a., Prefitalia s.p.a. e Italprefabbricati s . p . a . , chiedendo l’accertamento della contraffazione del brevetto europeo di cui era licenziataria esclusiva, relativo ad un pannello prefabbricato in calcestruzzo con strato termicamente isolante o di alleggerimento,e il risarcimento dei danni.

Con sentenza non definitiva del 2006, il Tribunale accertava la contraffazione da parte delle suddette società convenute, in concorso tra loro (la prima responsabile di contraffazione indiretta, in ordine alla produzione di profilati, le altre due della contraffazione direttain ordine alla produzione di pannelli prefabbricati), inibendo loro la prosecuzione delle attività illecite e condannandole al risarcimento dei danni, rimettendo la causa sul ruolo per la relativa quantificazione. Con sentenza definitiva del 2009, il Tribunale condannòle convenute al pagamento della somma di euro 850.00,00 a titolo risarcitorio.

Profilumbra s.p.a. propose appello avverso le senten ze, non definitiva e definitiva; si costituirono BS Italia, Prefitalia e Italprefabbricati , s.p.a.,con appello incidentale; nelle more interveniva la sentenza della Corte d’appello di Milanoche confermava la sentenza di primo grado di nullità della frazione nazionale del brevetto in questione. Con sentenza del 2015, la Corte d’appello di Romadichiarò la nullità di entrambe le sentenze in quanto emesse in composizione monocratica, accertandol’illiceità della condotta posta in essere, in concorso tra loro, da Profilumbra, Italprefabbricati e Prefitalia, s . p . a ., in ordine alla produzione di profilati la prima e di pannelli prefabbricate le altre, e condannando le stesse società al risarcimentodei danni per la somma di euro 354.773,00 a favoredella BS Italia s.p.a.

Profilumbra s.p.a. ricorse in cassazione nei confronti della BS Italia s.p.a.; il ricorso fu accolto con sentenza della Corte Suprema del 2019 in quanto, intervenuta la scadenza delbrevetto il 22.1.20, la domanda della BS Italia avrebbe dovuto essere respinta per il periodo successivo, salvo l’interesse all’accertamento richiesto per il periodo precedente; fualtresì accolto il ricorso per la parte relativa all’accertamento della contraffazione indiretta di Profilumbra s.p.a., in mancanza dell’elemento soggettivo, assorbito il quarto motivo relativo alla erronea quantificazione dei danni.

Riassunta la causa innanzi alla Corte d’appello, quest’ultima-limitando il giudizio di rinvioall’accertamento della contraffazione del brevetto, anche ai fini risarcitori, per il periodo precedente alla scadenza dello stesso- c on sentenza del 2022 ha accolto l’ impugnazione della Profilumbra s.p.a., con rigett o del la domanda della BS Italia s.p . a. , osservando che: non era stato provato l’elemento soggettivo della contraffazione ascritta all’appellante in quanto il messaggio pubblicitario prodotto non aveva riguardato la finalità del pannello oggetto del brevetto (l’isolamento termico), fermo l’accertamento dell’elemento oggettivo dell’illecito; era precluso ogni riesame relativo alle altre due società interessate alla contraffazione diretta, assorbito il motivo sulla quantificazione del danno.

A.M.G. s.r.l. (già Prefitalia s . r . l .) e l’IP Trasporti s . r . l . (già Italprefabbricati s.p.a.) ricorrono in cassazione con unico motivo, illustrato da memoria. BS Italia s.p.a e Profilumbra s.p.a. resistono con controricorso, illustrati da memorie.RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 371, 370 e 369, c . p . c ., per aver la Corte d’appelloritenuto che in sede di rinvio avrebbe dovuto esaminare solo la sussistenza della contraffazione indiretta e non anche di quella diretta riguardante le ricorrenti, in difformità dunque della sentenza della cassazione del 2019, la quale aveva affermato il principio di diritto secondo cui l’intervenuta scadenza del brevetto al momento della decisione non precludeva al titolare di ottenere l’accertamento della contraffazione, anche ai fini risarcitori, per il periodo precedente al la sua scadenza.

In particolare, s econdo i ricorrenti, era erronea l’affermazione della Corte territorialesecondo la quale il controricorso da loro proposto era stato ritenuto dalla cassazione adesivo al principale, non oggetto di esame e di pronuncia in dispositivo, con conseguente preclusione in sede di rinvio del la censura della qualificazione del controricorso operata dalla cassazione e degli accertamenti contenuti nella sentenza della Corte d’appellosul quantumdel danno. Al riguardo, le ricorrenti assumono che il controricorso adesivo al ricorso principale era qualificabile come ricorso incidentale tardivo ammissibile, per cui l’assorbimento pronunciato dalla cassazione sul motivo riguardante il quantum giovava anche ai ri correnti incidentali, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata sul punto.

Il motivo èfondato. Va osservato che, qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ. in tema di impugnazione incidentale tardiva; ciò non esclude che, nell'ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il medesimo abbia rispettato per la sua proposizione il termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. (Cass., n. 26505/09; n. 24155/17; n. 41254/21).

Nella specie, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto preclusa una nuova cognizione, anche ai limitati fini del quantum, sulla posizione delle due società (ora ricorrenti), responsabili della contraffazione diretta. Tale statuizione, sostanz ialmente immotivata, confliggecon il citato consolidato orientamento di questa Corte, posto che le società ricorrenti hanno e videnziato di aver impugnato, con il controricorso adesivo al ricorso principale, anche la parte della sentenza d’appello sullaquantificazione del danno liquidato a favore della BS Italia s.p.a. ( motivo dichiarato assorbito dalla cassazione a seguito dell’accoglimento dei primi tremezzi).

Al riguardo, appare dunque erronea la replica della BS Italia s.p.a. espressa nella memoria illustrativa secondo la qua le la mancata disamina da parte della Corte territorialedel quarto motivo del primo ricorso proposto in cassazione potrebbe solo legittimare il ricorso revocatorio ex art. 391bis, cpc; invero, la doglianza in questione attingela pronuncia emessa nel giudizio d i rinvio per aver appunto la Corte d’appello ritenuto preclusa la cognitio sul motivo relativo alla determinazione dei danni, considerato assorbito dalla sentenza della cassazione,senza cioè statuire sul punto.

Al riguardo, va rilevato che la Corte territoriale ha dato atto del contenuto del suddetto ricorso incidentale, richiamato comunque a pag.16 del ricorso con riferimento alla comparsa di risposta depositata dalle ricorrenti nel giudizio di rinvi o. Sul punto, le argomentazioni di contro-replica dellericorrenti espresse nella memoria vanno condivise. Ne consegue l’accoglimento del ricorso incidentale tardivo (così qualificato il controricorso adesivo al ricorso principale, per quanto suesposto) e la cassazione della sentenza impugnata sul capo della determinazione dei danni da contraffazione diretta delle due ricorrenti, con rinvio della causa alla Corte d’appello per il nuovo esame della questione posta fondatamente con il mezzo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , nei limiti di cui in mo tivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la caus a alla Corte d’appello di R