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Decreto — n. 20984/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20984/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20984/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 3550/2021 R.G. proposto da: Alsenese Salumi s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo ora in Fallimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d agli avvocati Daniele Manca Bitti e Michele Brunelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via L. Luciani n. 1; - ricorrente– contro Fallimento Alsenese Salumi s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore dott. Carleugenio Lopedote, rappresentato e difes o dall’avvocato Matteo Bozzini, ed elettivamente domiciliato presso l’avvocato Angelo Mochi in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 408; -controricorrente – contro ADER - Agenzia delle Entrate – Riscossione, già Equitalia S.p.a., in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -controricorrente– avverso la sentenza n. 3305/2020 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 23/12/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della stessa, da parte del controricorrente Fallimento Alsenese Salumi s.r.l. in liquidazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in ordine al rapporto processuale tra la ricorrente e il Fallimento Alsenese Salumi s.r.l. in liquidazione, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei competenti organi della procedura; che dovendosi invece provvedere in ordine al le spese inerenti al rapporto processuale tra la ricorrente Alsenese Salumi s.r.l. in liquidazione e l’Agenzia delle Entrate (la quale non ha accettato la rinuncia), si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti, considerata la complessità dell’iter processuale;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 20984/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 3550/2021 R.G. proposto da: Alsenese Salumi s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo ora in Fallimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d agli avvocati Daniele Manca Bitti e Michele Brunelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via L. Luciani n. 1; - ricorrente– contro Fallimento Alsenese Salumi s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore dott. Carleugenio Lopedote, rappresentato e difes o dall’avvocato Matteo Bozzini, ed elettivamente domiciliato presso l’avvocato Angelo Mochi in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 408; -controricorrente – contro ADER - Agenzia delle Entrate – Riscossione, già Equitalia S.p.a., in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -controricorrente– avverso la sentenza n. 3305/2020 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 23/12/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della stessa, da parte del controricorrente Fallimento Alsenese Salumi s.r.l. in liquidazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in ordine al rapporto processuale tra la ricorrente e il Fallimento Alsenese Salumi s.r.l. in liquidazione, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei competenti organi della procedura; che dovendosi invece provvedere in ordine al le spese inerenti al rapporto processuale tra la ricorrente Alsenese Salumi s.r.l. in liquidazione e l’Agenzia delle Entrate (la quale non ha accettato la rinuncia), si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti, considerata la complessità dell’iter processuale;

Parole chiave

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assistenza amministrativa fiscale contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale accoglimento parziale del contribuente successione fiscale detrazioni e rimborsi
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 3550/2021 R.G. proposto da: Alsenese Salumi s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo ora in Fallimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d agli avvocati Daniele Manca Bitti e Michele Brunelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via L. Luciani n. 1; - ricorrente– contro Fallimento Alsenese Salumi s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore dott. Carleugenio Lopedote, rappresentato e difes o dall’avvocato Matteo Bozzini, ed elettivamente domiciliato presso l’avvocato Angelo Mochi in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 408; -controricorrente – contro ADER - Agenzia delle Entrate – Riscossione, già Equitalia S.p.a., in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -controricorrente– avverso la sentenza n. 3305/2020 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 23/12/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della stessa, da parte del controricorrente Fallimento Alsenese Salumi s.r.l. in liquidazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in ordine al rapporto processuale tra la ricorrente e il Fallimento Alsenese Salumi s.r.l. in liquidazione, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei competenti organi della procedura; che dovendosi invece provvedere in ordine al le spese inerenti al rapporto processuale tra la ricorrente Alsenese Salumi s.r.l. in liquidazione e l’Agenzia delle Entrate (la quale non ha accettato la rinuncia), si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti, considerata la complessità dell’iter processuale;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità tra Alsenese Salumi s.r.l. in liquidazione e l’Agenzia delle Entrate. Dispone che il presente decreto sia c omu nica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,