Decreto — n. 20964/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8026/2021 R.G. proposto da: Giuseppe Vona, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, via G. Paisiello n. 27; - ricorrente – contro ING BANK N.V., Matini Sabina; - intimati – avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 18/09/2020; letta la rinuncia al ricorsodel ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione degli intimati.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 20964/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 8026/2021 R.G. proposto da: Giuseppe Vona, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, via G. Paisiello n. 27; - ricorrente – contro ING BANK N.V., Matini Sabina; - intimati – avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 18/09/2020; letta la rinuncia al ricorsodel ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione degli intimati.
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8026/2021 R.G. proposto da: Giuseppe Vona, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, via G. Paisiello n. 27; - ricorrente – contro ING BANK N.V., Matini Sabina; - intimati – avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 18/09/2020; letta la rinuncia al ricorsodel ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori del le parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,15 luglio 2023 LaPresi