Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20917/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20917/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20917/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9398/2018 R.G. proposto da: Everauto di Caprara Marco C. s.a.s. in liquidazione, in persona del legale rappresentate e liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Liverani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto in Roma, Via Stresa n.53; - ricorrente – contro Fallimento n. 244/15 Finagest s.p.a. in liquidazione; - intimato – avverso il decreto del Tribunale di Milano del 19/02/2018; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimata procedura;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 20917/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 9398/2018 R.G. proposto da: Everauto di Caprara Marco C. s.a.s. in liquidazione, in persona del legale rappresentate e liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Liverani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto in Roma, Via Stresa n.53; - ricorrente – contro Fallimento n. 244/15 Finagest s.p.a. in liquidazione; - intimato – avverso il decreto del Tribunale di Milano del 19/02/2018; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimata procedura;

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro chiusura della procedura di assistenza giudiziaria ritiro dell'azione giudiziaria spese di difesa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9398/2018 R.G. proposto da: Everauto di Caprara Marco C. s.a.s. in liquidazione, in persona del legale rappresentate e liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Liverani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto in Roma, Via Stresa n.53; - ricorrente – contro Fallimento n. 244/15 Finagest s.p.a. in liquidazione; - intimato – avverso il decreto del Tribunale di Milano del 19/02/2018; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimata procedura;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,15 luglio 2023 LaPres