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Ordinanza — n. 20768/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy ruling due to procedural timeliness and lack of notification violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20768/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Marcello Ametrano's appeal against a bankruptcy declaration ruling issued by the Court of Appeal in Salerno. Ametrano argued that the liquidator lacked standing to represent the company because his appointment was not yet registered, and he was not personally summoned to pre-bankruptcy meetings. The court held that the bankruptcy petition was properly served on the company, and personal notification to the legal representative is not required by law, rendering the liquidator's actions valid and the appellant's defenses ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 15 comma 3 legge fallimentare; Art. 161 c.p.c.: The court ruled that personal notification of bankruptcy proceedings to the legal representative is not mandatory, and the lack of such notification does not invalidate the proceedings or the liquidator's representation if the company itself was properly served.

Parole chiave

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Italian bankruptcy law legal representative standing procedural timeliness contradictory principle judicial liquidation bankruptcy declaration legal representation validity liquidatore giudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 15 comma 3 legge fallimentare
secondo le modalità p reviste dall’art. 15, 3° comma, legge fall.
Art. 161 c.p.c.
Art. 2487 bis comma 1 cod. civ.
Art. 75 comma 3 cod. proc. civ.
Art. 18 legge fallimentare
RILEVATOCHE La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 7.5.2019, ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall.
art. 83 cod. proc. civ
Col secondo motivo, che prospetta la violazione dell’art. 83 cod. proc. civ., il ricorrente deduce che, in difetto di iscrizione al R.I.
art. 161 cod. proc. civ
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18915/2019 R.G. proposto da : AMETRANO MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7 PRESSO STUDIO LEGALE BRUNO, presso lo studio dell’avvocato FAUCEGLIA GIUSEPPE (FCGGPP56M25A343U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPERANZA VINCENZO (SPRVCN74S05E486A) -ricorrente- contro CL RICAMBI SRL, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA S. BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocata ANNUNZIATA ABBINENTE (BBNNNZ72S47H703G) , rappresentata e difes a d all'avvocato ANTONIO AMATUCCI (MTCNTN56D25H703Y) -controricorrente- e contro FALLIMENTO DELLA YELE SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore p.t., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO D'ATTORRE (DTTGCM76S30F205V) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 691/2019depositata il 20/05/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. RILEVATOCHE La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 7.5.2019, ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da Marcello Ametrano, già Presidente del Consiglio di Amministrazione di Yele s.p.a. posta in liquidazione giudiziale, avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania dichiarativa del fallimento della società ad istanza di CL Ricambi s.r.l. Per quanto ancora rileva, la c orte d’ a ppello ha ritenuto inammissibili per tardività le censure con cui Ametrano, nel corso della prima udienza tenutasi nel giudizio di reclamo e nelle note autorizzate depositate il 26.2.2019, aveva eccepito la nullità del procedimento di istruttoria prefallimentare e, conseguentemente, della sentenza dichiarativa perché, in asserita violazione del contraddittorio e del diritto di difesa di Yele, si era ivi costituito in nome e per conto della società il liquidatore giudiziale, benché la sua nomina non fosse stata ancora iscritta al Registro delle Imprese.

Marcello Ametrano ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi , cui la credit rice istante e il Fallimento Yele s.p.a.hanno resistito con separati controricorsi. Tutte le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATOCHE 1. Con il primo motivo, che de nuncia violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2487 biscomma 1° cod. civ., 75 comma 3° cod. proc. civ., 15 legge fall., il ricorrente, nell’ evidenziare che la sentenza dichiarativa lo indica quale legale rappresentante di Yele s.p.a., lamenta di non essere stato convocato in camera di consiglio in sede prefallimentare e imputa al tribunale di aver irrimediabilmente pregiudicato il diritto di difesa della società, consentendo al liquidatore giudiziale, privo di legitimatio ad processumin quanto la sua nomina non era stata ancora iscritta al R.I., di contraddire in nome e per conto della stessa all’istanza di fallimento.

2. Col secondo motivo, che prospetta la violazione dell’art. 83 cod. proc. civ., il ricorrente deduce che, in difetto di iscrizione al R.I. della nomina, il liquidatore giudiziale era assolutamente privo del potere di conferire procura al difensore in rappresentanza di Yele per costituirsi in sede prefallimentare.

3. Con il terzo motivo, che lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 81,100 e 101 legge fall, 24 e 111 comma 2° Cost., il ricorrente sostiene che la legittimazione ad agire e a contraddire attiene al diritto di azione e alla regolare costituzione del contraddittorio e del rapporto processuale e che pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte del merito, il difetto di legittimazione può essere eccepitoin ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevatoanche d’ufficio dal giudice . .

4. Col quarto motivo , che denuncia la violazione dell’art. 260 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. , il ricorrente si duole che la corte d’appello abbia qualificato come mera eccezione di parte, come tale proponibile solo con l’atto di reclamo, un vizio in procedendo rilevabile d’ufficio.

5. Col quinto motivo la medesima censura è riproposta sotto il profilo del vizio di motivazione. I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connes sione delle questioni trattate, pur muovendo da una corretta premessa (cfr. Cass. n. 18124/013, secondo cui il liquidatore, di nomina assembleare o giudiziale, è investito del potere di rappresentare la società, anche in giudizio, solo dalla data dell’iscrizione di detta nomina nel R.I.), devono essere respinti, previa integrazione della motivazione che sorregge la sentenza impugnata. L’irrituale costituzione in sede di istruttoria prefallimentare, in nome e per conto di Yele, di un soggetto privo del potere di rappresentarla non ha infatti dato luogo ad un vizio, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, di nullità dell’intero processo per violazione del diritto della società al contraddittorio e alla difesa.

Tale fattispecie si configura, infatti, nei confronti della parte chiamata a contraddire, solo quando questa non sia stata regolarmente citata per difetto della vocatio in ius o per inesistenza della notificazione dell’atto introduttivodel giudizio. Nel caso di specie, invece, il rapporto processuale è stato regolarmente instaurato e non vi è stata nessuna violazione del principio del contraddittorio, in quanto l’istanza di fallimento è stata regolarmente notificata a Yele s.p.a. secondo le modalità p reviste dall’art. 15, 3° comma, legge fall. (sul punto non c’è alcuna contestazione del ricorrente).

Ametrano, in realtà, si duole della sua mancata convocazione personale in camera di consiglio, ma tale censura è priva di fondamento,atteso che l’art. 15 comma 3° cit. non prevede affatto che l’istanza di fallimento e il decreto di fissazione dell’udienza siano notificati personalmente al legale rappresentante della fallenda. Pertanto, una volta ricevuta da Yele la rituale notifica dell’istanza di fallimento e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, il ricorrente ben avrebbe potuto costituirsi nel procedimento in nome e per conto della società, contestando il difetto di rappresentanza del liquidatore giudiziale e svolgendo tutte le difese ritenute opportune.

Va aggiunto che, secondo quanto accertato nella sentenza impugnata, Ametrano aveva personalmente depositato in sede prefallimentare una serie di documenti , con ciò mostrando di essere a perfetta conoscenza della pendenza del ricorso per la dichiarazione di fallimento: n e consegue che la mancata, rituale costituzione di Yele s.p.a. nella predetta sede non può che essere imputata ad una sua ben precisa scelta processuale. La costituzione nel procedimento di un soggetto non deputato a rappresentare la società, lungi dall’integrare violazione del diritto al contraddittorio e alla difesadella stessa, ha in definitiva dato luogo a una situazione di sua sostanziale contumacia, avente quale unica conseguenza l’inutilizzabilità, ai fini dell’ accertamento d a parte del tribunale dello stato di insolvenza,dei fatti ricavabili dalle difese del falsus procurator, ma certamente non ostativa a detto accertamento.

Resta, peraltro, che non solo n on risulta che sia st ata denunciat a col reclamo l’eventuale nullità della sentenza di fallimento perché fondata esclusivamente sulle dichiarazioni, di asserita natura confessoria, del liquidatore giudiziale, ma che tale ipotetica nullità risulterebbe in ogni caso sanata, ex art. 161 cod. proc. civ., nel giudizio di impugnazione, posto che la corte del merito ha ritenuto provata l’insolvenza di Yele (neppure contestata dal ricorrente) in base al mero rilievo dello squilibrio fra attività e passività , emergente dalla situazione contabile aggiornata depositata in giudizio proprio da Ametrano.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il r icorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore di ciascun controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d. P . R . 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale