Court dismisses appeal against partial distribution plan, ruling creditor must first contest debt in bankruptcy asset verification phase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Diego Dascola's appeal against the partial distribution plan of the bankrupt SOGAS company. Dascola argued the plan was flawed for excluding his late claim for severance pay, but the court found he should have first contested the debt's existence in the asset verification proceedings. The ruling emphasizes that bankruptcy distribution plans cannot be used to challenge the admissibility of a creditor's claim, which must be resolved separately before distribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, Art. 98, Art. 111 bis l. fall.: Creditors must contest the admissibility of their claims in the asset verification phase; distribution plans cannot be used to challenge the existence of a claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3709/2019 R.G. proposto da : DASCOLA DIEGO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI ANTONIOGURNARI (GRNGNN70M10H224V)per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro FALLIMENTO SOGAS- SOCIETA' DI GESTIONE PER L'AEROPORTO DELLO STRETTO SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona della curatrice p.t, elettivamente domiciliato in ROMA . VIA TOMACELLI, 146, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MUSITANO (MSTGNN73R13H224S) che lo rappresenta e difende per procura in calce all’atto di costituzione con nuovo difensore -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA n. depositatoil 07/12/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. RILEVATO CHE Il G.D. al Fallimento della Società di Gestione per l’Aeroporto dello Stretto s.p.a. in liquidazione (d’ora in poi SOGAS) dichiarò inammissibile il reclamo ex artt. 36 e 110 terzo comma l. fall. proposto da Diego Dascola contro il progetto di riparto parziale comunicato in data 16.4.2018, per non esservi stato incluso il suo credito prededucibile, vantato a titolo di indennità per mancato preavviso, in virtù del rapporto di lavoro instaurato con la società poi fallita e cessato il 14.7.2017, successivamente al fallimento , dichiarato il 24.10.2016.
Il provv edimento, reclamato da Dascola, è stato confermato dall’adito Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 7 dicembre 2018. Il giudice ha osservato che in sede di osservazioni al progetto di riparto non può discutersi del mancato riconoscimento di un credito, dovendo tale profilo essere esaminato necessariamente attraverso la fase di accertamento del passivo. Diego Dascola ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria, cui il Fallimento SOGAS ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.
Con l’unico motivo , che denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione, nullità del progetto di riparto parziale per vizio logico e giuridico, violazione di legge e violazione e falsa applicazione dell’art. 26 legge fall., Dascola espone: di aver avanzato in data 12.1.2017 domanda di ammissione allo stato passivo del proprio credito daindennità da mancato preavviso, ri gettata sul rilievo che il rapporto di lavoro non era ancora cessato; di aver ripresentato la domanda in via tardiva, una volta venuta meno la causa ostativa al riconoscimento, stante l’avvenuto suo licenziamento da parte del curatore, con lettera raccomandata del 14.7. 2017, nella quale veniva espressamente riconosciuto il suo diritto al pagamento dell’indennità, e il suo passaggio alle dipendenze della SACAL, nuova concessionaria della gestione dell’aeroporto; che, nelle more dell’esame di tale domanda, era stato depositato il piano di riparto parziale, che conteneva un’espressa statuizione di esclusione del credito in questione sul presupposto, errato e contra legem, che il rapporto di lavoro fosse proseguito con SACAL senza soluzione di continuità.
Ciò premesso, il ricorrente assume che, se è vero che in linea di principio le osservazioni al piano di riparto devono essere limitate alle questioni concernenti la graduazione dei crediti e l’ammontare delle somme distribuite, nella specie egli era pienamente legittimato a proporre il reclamo, non avendo il G.D. provveduto ad emendare il progetto delle improprie enunciazioni di diritto svolte dal curatore per giustificare la mancata inclusione del suo credito fra quelli, concorrenti , parimenti prededucibili e autoliquidati , soddisfatti col riparto, vantati per il medesimo titolo dagli altri dipendenti della SOGAS licenziati dallo stessocuratore.
In sostanza, ad avviso di Dascola, ove il progetto di riparto non concerna esclusivamente la graduazione dei crediti e le somme da distribuire, ma contenga anche la negazione di un diritto, ben può il reclamo ex art. 26 legge fall. costituire il mezzo ordinario per ottenerne la modifica.
2. Il ricorso è infondato. E’ orientamento consolidato di questa Corte ( fra molte, Cass. n n. 525/016, 12732/2011 , 18105/09) che ” i n sede di ripartizione dell'attivo del fallimento, oggetto della cognizione del giudice delegato sono solo le questioni relative alla graduazione dei crediti e al l'ammontare della somma distribuita, restando esclusa la proponibilità, in tale sede, di ogni altra questione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, in quanto riservata in via esclusiva al procedimento dell'accertamento del passivo; pertanto, tali questioni devono essere proposte con la forma dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fall., restando altrimenti precluse, né possono essere fatte valere come osservazioni e poi con il reclamo ex art. 26 legge fall. avverso il decreto del giudice delegato che renda esecutivo il piano di riparto”.
Ebbene, è lo stesso ricorrente a riconoscere non solo che la sua domanda tardiva di ammissione del credito era ancora subiudice al momento del deposito del secondo progetto di distribuzione, ma che la mancata inclusione di tale credito fra quelli, di pari grado e riconosciuti per i l medesimo titolo, soddisfatti col riparto impugnato, non era stata frutto di una svista o di una mera dimenticanza del curatore (delle quali egli si sarebbe , in effetti, potuto dolere col reclamo ex artt. 110, 3° comma, e 36 l. fall.), ma era derivata da una precisa scelta dell’organo della procedura, il quale aveva ritenuto che il credito non andasse ammesso al passivo per ragioni di diritto.
Poco rileva, dunque, se queste ragioni fossero o meno fondate e se fossero state impropriamente esposte dal curatore nel progetto di riparto, anziché nella sede a ciò deputata, della verifica dello stato passivo, perché quel che è certo è che il credito, ancorché prededucibile, era contestato e dunque, prima di poter essere soddisfatto in sede di distribuzione, doveva essere accertato con le modalità di cui al capo V della l. fall, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 111 bis, 1° comma della legge. Non depone in senso contrario il precedente di questa Corte (Cass.n. 502/2016) invocato dal ricorrente a suo favore, atteso che la predetta pronuncia è stata emessa in fattispecie sottoposta al regime anteriore al d. lgs. n. 5/06 e , comunque, si è limita ta ad affermare che i creditori già ammessi allo stato passivo sono legittimati ad impugnare dinanzi al tribunale il piano di riparto finale anche se n on hanno proposto osservazioni al progetto predisposto dal curatore e depositato dal G.D.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio, tenuto conto, da un lato, che il curatore avrebbe ben potuto attendere la decisione del G.D. sulla domanda tardiva del ricorrente, prima di procedere a soddisfare col riparto parziale crediti di altri dipendenti aventi la medesima collocazione e nascenti dal medesimo titolo di quello da lui vantato, e, per l’altro , che non può rimproverarsi a Dascola di aver ritenuto di dover tutelare il proprio credito attraverso l’impugnazione del progetto parziale di distribuzion e, nel quale il curatore ha impropriamente esposto per la prima volta le pretese ragioni di insussistenza del credito stesso, mediante rilievi assolutamente inconferenti ed estranei alla struttura del piano di riparto, neppure emendati dal G.D.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorsoe dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d. P . R . n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i