Cassation appeal dismissed for tardiness; PEC delay not excusable under strict legal standards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the late filing of the petition. Although the appellant argued a computer malfunction caused a one-day delay in sending the notice via PEC, the court found no objective evidence of an insurmountable external obstacle. The court ruled that the system was functional and the delay was merely a difficulty, not a valid ground for remitting the deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18, comma 14, l. fall.; Art. 153, comma 2, cod. proc. civ.: The extension of time limits requires proof of an absolute external obstacle and immediate reaction; mere technical difficulties or relative impossibilities do not justify late filings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22536/2018 R.G. proposto da : RESONA ITALY s.r.l., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Potenza, via Di Giura n. 54, presso lo studio dell’Avv. Michele De Bonis, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in R oma, viale Bruno Buozzi n. 60, presso lo studio dell’Avvocato Enrico Fronticelli Baldelli, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro FALLIMENTO di FINMEDIA HOLDING s.p.a. -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3994/2018 depositata il12/6/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/4/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2/2017, dichiaròil fallimento di Finmedia Holding s.p.a. su istanza di Equitalia Sud s.p.a.. 2.Il reclamoex art. 18 l. fall. pr oposto contro la decisione da Resona Italy s.r.l., società costituita a seguito della fusione di Finmedia Holding s.p.a. e Progetto Europa Energy s.p.a. è stato respinto dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 12 giugno 2018.
3. Resona Italy s.r.l. ha proposto ricorso p er la cassazione d ella sentenza prospettando dodici motivi di doglianza, ai quali Agenzia delle Entrate -Riscossione ha resistito con controricorso. L’intimato fallimento di Finmedia Holding s.p.a. non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:
4. E fondata, e deve essere accolta, l’eccezione sollevata dalla controricorrente (rilevabile anche d’ufficio) di inammissibilità del ricorso in ragione della sua tardività. 4.1 La stessa ricorrente dà atto che la sentenza impugnata le fu notificata dalla cancelleria della Corte d’appello di Roma in data 12 giugno 2018, in coincidenza con la sua pubblicazione. Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza scadeva quindi, ai sensi dell’art. 18, comma 14, l. fall., giovedì 12 luglio 2018. Il ricorso per cassazione, invece, è stato notificato solamente il successivo 13 luglio 2018, a termine ormai spirato. 4.2 Nella memoria depositata la ricorrente sost iene che l’impugnazione dovrebbe intendersi come tempestivamente proposta, ove occorra previa remissione in termini, in quanto il ritardo, oltre che insignificante, non è imputabile al suo difensorema è conseguenza di un documentato problema informatico di malfunzionamento della p.e.c.di quest’ultimo.
Ora, la rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, cod. proc. civ., quale istituto che dà attuazione ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, richiede la verificadel ricorrere di due elementi e, cioè, dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima, e dell'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente (Cass. 22342/2021). La dimostrazione del verificarsi, in concreto, di una causa non imputabile, riferibile a un evento che abbia presentato il carattere dell'assolutezza e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (cfr.
Cass., Sez. U., 27773/2020), rimaneva affidata, piuttosto che alle dichiarazioni rese da chi era incaricato della notifica, a un riscontro oggettivo di una simile evenienza. La documentazione prodotta in uno con la memoria conclusiva non conforta affatto la ricostruzione delle ragioni del ritardo indicate dal ricorrente. Tale documentazione, infatti, non dimostra che il difensore dell’odierna ricorrente abbia tentato inutilmente di perfezionare la notifica dell’atto di impugnazione alle controparti e che la notificazione non si sia conclusa positivamente a causa di un errore fatale o per circostanze non imputabili al notificante.
Risulta, al contrario, che un messaggio di posta certificata inviato dallo stesso indirizzo utilizzato poi per le notifiche del ricorso (debonis.michele@cert.ordineavvocatipotenza.it) a un diverso destinatario venne regolarmente accettato e consegnato dal sistema alle ore 20.59 del 12 luglio 2018 (si vedano in tal senso le ricevute di accettazione e avvenuta consegna prodotte quali doc. C1 e C2 in uno con la memoria conclusiva). Non rimane, quindi,che constatare la tardività del ricorso, notificato –tramite la stessa p.e.c. dimostratasi funzionante quattro ore prima – alle ore 00.52 del 13 luglio 2018, quando era oramai perento il termine ultimo per presentare impugnazione avverso la decisione della Corte d’appello di Roma.
Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.
5. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un