Italian Supreme Court dismisses appeal claiming omitted examination of facts, ruling on evidence assessment is non-appealable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court omitted the examination of a decisive fact regarding contractual penalties. The appellant argued the lower court failed to assess specific administrative board resolutions and management sheets proving a counter-claim, but the court found this contested the factual outcome rather than the examination itself. The decision rests on the principle that appellate courts cannot re-evaluate evidence or factual findings, which remain within the exclusive competence of the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; The appeal alleging omitted examination of a decisive fact is inadmissible when it merely contests the factual outcome derived from evidence rather than pointing to a specific historical fact not examined by the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13381/2021R.G. proposto da Società Agricola Cooperative Riunite Del Puglia Soc. Coop. a r.l., in p ersona del l.r.p.t. , elettivamente domiciliat a in Roma, via Bagnonen. 57, presso l o studio de ll’avv. Carla Rizzo , rappresent at a e difesadall’avv. Francesco Depretis, giusta procura in calce al ricorso ; –ricorrente – contro Società Semplice Agricola Carboni Nella e Latini Pasquina, in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Corrado Brilli e Paolo Vagnoni, giusta procuradel 21 giugno 2021;
–controricorrente – Oggetto: cooperativa arl finanziamento rimborso AC –12/07/2023 r.g. n. 13381/2021 Cons. est. Paolo Fraulini avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 1 32 /20 2 1 del 15 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12luglio 202 3 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. La Società Agricola Cooperative Riunite Del Puglia Soc. Coop. a r.l. (in prosieguo: “la società agricola”) ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a unmotivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva parzialmente accolto la domanda proposta dalla Società Semplice Agricola Carboni Nella e Latini Pasquina (in prosieguo:
“la società semplice”) avente per oggetto il pagamento dei crediti a quest’ultimaceduti da alcuni soci della società agricola, receduti dalla stessain occasione della fusione che l’aveva costituita ; credit i vantati nei confronti della società scissa a titolo di conferimento di tabacco per lavorazione.
2. La società semplice ha resistito con controricorso .
3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto che il credito derivante dall’applicazione d elle penali contrattuali, che la società agricola assumeva di vantare nei confronti dei soci receduti e cedenti il credito litigioso, non aveva trovatoalcun riscontro probatorio, atteso che la c.t.u . in appello , espressam en te disposta per il relativo accertamento , aveva sostanzialmente concluso, come già quella di primo grado, per l’impossibilità di pervenire all’accertamento richiesto , in assenza di dati utilizzabili al fine di determinarel’eventuale controcredito.
4. L e parti hanno depositato m emoria.r.g. n. 13381/2021 Cons. est. Paolo Fraulini CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: « Motivo. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, n. 5 c.p.c. » , d educendo si l’omesso esame da parte del giudice di appellodei dati forniti dalla ricorrente relativi alla sussistenza del proprio credito derivante dall’applicazione delle penali contrattuali nei confronti dei soci recedenti, e segnatamente della deliberazione del Consiglio di amministrazione della società agricola presa in data 18 maggio 2009, che conteneva un rinvio alle schede di gestione riferite alle spese inerentialla produzione di tabacco dell’anno 2005.
Il motivo è inammissibile. L’esame del fatto storico naturalistico dell'esistenza e del contenuto della deliberazione del consiglio di amministrazione della società agricola, resa in data 18 maggio 2009, non è stato affattoomesso dalla sentenza impugnata che, a pagina 4, da atto della sua esistenza e del suo contenuto e più oltre, a pagina7, nell’individuare l’oggetto della nuova consulenza tecnica disposta in appello, precisa che oggetto della st es sa era “determinare la penale sulla base delle indicazioni di cui alla delibera del 18.5.2009 e dell’esplicitazione di cui alla lettera del 4.6.2009 inviata ai soci per il calcolo di quanto agli stessi spettante”.
Ciò che, nella sostanza, la censura contesta, non è quindi l’omesso esame di alcun fatto storico, ma a ben vedere l’esito di tale accertamento, per essa sfavorevole. Ma, così interpretata, la censura contesta il convincimento stesso del giudice, mutuato dalle risultanzedella consulenza tecnica, circa l’impossibilità, sulla base dei dati forniti , di pervenire a un accertamento dell’ esistenza e dell’importo del preteso r.g. n. 13381/2021 Cons. est. Paolo Fraulini controcredito da penale. Tale valutazione appartiene , tuttavia, all’esclusiva competenza dei giudici di merito e in questa fase è insindacabile, dovendo rammentarsi che il vizio motivazionale è denunciabile in cassazione solo per anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico(Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2 , Ordinanza n. 2 0610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018).
2. La soccom benza regola le spese di fase , liquidate come in dispositivo.
3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a r.g. n. 13381/2021 Cons. est. Paolo Fraulini norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l a Società Agricola Cooperative Riunite Del Puglia Soc. Coop. a r.l. a rifondere allaSocietà Semplice Agricola Carboni Nella e Latini Pasquina le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso