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Ordinanza Interlocutoria — n. 20508/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to lack of co-plaintiff participation in debt restructuring case.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20508/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation issued an interlocutory order dismissing Nicolette Ballanti's appeal against a lower court's rejection of a debt restructuring agreement. The appellant argued that a bank's legal office lacked authority to vote on the agreement, but the primary issue was the absence of her co-plaintiffs, Valentino Ballanti and Loretta Scipioni, from the proceedings. Consequently, the court could not decide the merits and ordered the integration of the opposing parties before any judgment could be rendered.

Regesto Legislator

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Art. 77 c.p.c.; l. n. 3/2012, art. 11 comma 1: When an appeal requires the participation of other necessary parties who were part of the original claim, the court must order their integration of the proceedings before deciding on the merits.

Parole chiave

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debt restructuring agreement omologa composition crisi legittimazione processuale integrazione contraddittorio ordinanza interlocutoria Corte di Cassazione sovraindebitamento sovraindebitamento di società

Disposizioni normative citate

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Art. 77 c.p.c.
l. n. 3/2012, art. 11 comma 1
artt. 77 c.p
― La ricorrente lamenta la violazione ed erronea interpretazione degli artt. 77 c.p.c.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17739 R.G.anno 2022 proposto da: Ballanti Nicolette, rappresentata e difes a dall’avvocato Norberto Ventolini, domiciliata presso l’avvocato Paolo Melchionna; ricorrente contro Prelios Credit Solutions s.p.a., quale procuratrice di Siena NPL 2019 s.r.l., rappresentatae difesa dall’avvocato Davide Pirrottina ; controricorrente nonché contro Banca di Credito Cooperativo di Roma, P relios C redit S olution s.p.a., B anca M onte dei P aschi di S iena s.p.a. , C omune di Tarquinia, UBI Banca ora Banca Intesa San Paolo, Agenzia delle Sez.

I–RG 17739/2022 camera di consiglio 11.5.2023 entrate-riscossione, INPS - I stituto nazionale della previdenza sociale; intimati avverso l’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia recante la data 31 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella. LA CORTE RILEVA1. ― E’ impugnata per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Civitavecchia ha respinto il reclamo avverso il rigetto della richiesta di omologa dell’accordo di composizione della crisi proposta da Nicolette Ballanti, Valentino Ballanti e Loretta Scipioni.

Questi ultimi, prospettando unasituazione di sovraindebitamento,avevano formulato unaproposta congiunta ai sensi dell’art. 7 bis della l. n. 3/2012, in ragione sia del vincolo di parentela che dell a comune ori g ine delle posizioni debitorie. Col reclamo i Ballanti e Loretta Scipioni hanno contestato l’inefficacia del voto negativo espresso da Banca di Credito Cooperativo di Roma, il quale― si è lamentato ― era stato espresso dall’ufficio contezioso della società, privo della legittimazione ad esprimere la volontà dell’ente. Il Tribunale ha disatteso la censuraosservando doversi «ritenere l’ufficio contenzioso della banca, per essere inserito nella organizzazione aziendale della società e preposto, appunto, alla gestione degli affari legali, capace di esprimere la volontà dell’ente, come nella specie, all’interno proprio di quella sfera dicompetenza e di funzioni sue proprie.

Ciò indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, in quanto il potere di rappresentanza sostanziale costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organico Sez. I–RG 17739/2022 camera di consiglio 11.5.2023 dell'azienda». 2. ― Ricorre per cassa zione, con un unico motivo, Nicoletta Ballanti. Resiste con controricorso Prelios Credit Solutions s.p.a., quale procuratrice di Siena NPL 2019 s.r.l., a sua volta cessionaria di uno dei crediti cui si riferiva la proposta di accordo. 3. ― La ricorrente lamenta la violazione ed erronea interpretazione degli artt. 77 c.p.c. e 11 , comma 1, l. n. 3/2012 .

Assume, in sintesi, che la legittimazione rappresentativa non pote va ritenersisussistere in capo all’«ufficio legale contenzioso» della banca ; rileva che era stataprodotta in giudizio una copia dello statuto sociale dell’istituto di credito il quale pre v edeva che la rappresentanza della stessa competeva al presidente del consiglio di amministrazione dell’ente; osservache qualora il potere di rappresentanza deriv i da un atto non soggetto a pubblicità legale e non conoscibile aterzi, sussiste l’onere di fornire la prova di tale potere di rappresentanza e delle modalità di conferimento dellostesso. 4.

― Il ricorso non può essere decis o , profilandosi la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Valentino Ballanti e Loretta Scipioni,i quali ebbero a proporre, insieme all’odierna ricorrente, l’omologa dell’accordo di composizione della crisi e furono parti del giudizio di reclamo.

P.Q.M.

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ballanti Valentino e Scipioni Loretta,assegnando a tal fine il termine di trenta giorni afar data dalla comunicazio ne dell a presente ordinanza ; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Ro