Italian asylum appeal dismissed for inadmissibility due to late government appearance and failure to cite specific facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the asylum appeal inadmissible because the Ministry of Interior appeared late in the proceedings and the applicant failed to identify specific omitted facts. The applicant argued that the lower court ignored critical sources regarding violence in Nigeria and lacked individualized vulnerability assessments. The court rejected these claims, noting that the applicant did not point to decisive facts omitted by the judge, rendering the appeal a request for a new trial rather than a legitimate cassation remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 1° comma, nn. 3, 4, 5 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the appellant fails to indicate the specific facts decisive for the outcome that the lower court allegedly omitted to evaluate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20880/2022 R.G. proposto da : IDAHOSA CYRIL, elettivamente domiciliato per legge in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso l a CANCELLERIA della CORTE di CASSAZION, rappresentato e difeso dall’avvocata AMERIGA MARIA PETRUCCI(PTRMGM65R59A519C) per procura in calce al ricorso. -ricorrente- contro MINISTERO dell'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso la sede dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 90/2022depositata il 09/02 /2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. RILEVATO CHE Idahosa Cyril, cittadino della Nigeria proveniente dall’Edo State richiedente asilo,propone, per due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza del 9.2.2022 della Corte d’Appello di Potenza che, in sede di giudizio di rinvio disposto da questa Corte con l’ordinanza n. 2010/2021, ha nuovamente rigettato l’impugnazione da lui proposta contro l’ordinanza del tribunale che aveva negato il suo diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett.
c) dell’art. 14 d. lgs. n. 251/07 e della protezione umanitaria. Il Ministero intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 14 lett.
c) d.lgs n. 251/07, il ricorrente lamenta che il giudice del rinvio abbia escluso la sussistenza nella regione dell’ Edo State di una situazione di violenza generalizzata, derivante da conflitto armato, senza effettuare una concreta valutazione delle fonti, rendendo una motivazione apparente e perplessa, affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; sostiene, in particolare, che la corte d’appello non ha assolto al dovere di procedere ad una istruttoria completa ed esaustiva, sulla scorta di COI aggiorna t e sulla situazione socio-politica della Nigeria in generale, avendo fatto riferimento al solo report EASO datato 2019 e riportato in modo errato quello di Amnesty International, senza valuta re il comunicato della Farnesina che riferisce dell’altissimo rischio di sequestri di persona a scopo estorsivo o terroristico in tutta la Nigeria, né il conflitto tra gli Hausa e Fulani che interessa la parte centrale delPaese, ma si estende fino a sud .
2. Col secondo motivo , che prospetta la violazione dell’art. n. 360 comma 1° nn. 3,4,5 (così, testualmente, in rubrica) il ricorrente si duole del rigetto della domanda di protezione umanitaria , assumendo di aver allegato e prodotto le numerose ed accreditate fonti internazionali che descrivono la Nigeria come un Paese con condizioni di vita precarie, anche dal punto di vista sanitario, con una elevata mortalità infantile ed una bassa speranza di vita, dove le violazioni dei diritti umani e fondamentali sono costanti e larga parte della popolazione non ha accessoai servizi pubblici essenziali, all’acqua, al cibo; deduce, inoltre, che il giudice del rinvio non ha tenuto in considerazione la situazione pandemica da Covid ’19, da correlare al malfunzionamento del sistema sanitario nigeriano.
3. Imotivi sono inammissibili. 4.Il giudice del rinvio era tenuto a valutare :
i) se l’Edo State versi in una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato, interno o internazionale, di livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se ivi ri mpa triato, sia esposto, per la sua sola presenza sul territorio, ad un pericolo effettivo per la sua persona (Corte di giustizia UE, sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12); ii) se Idahosa, tenuto conto del livello di integrazione raggiunto in Italia, corresse il rischio, in caso di rientro nell’Edo State, di trovarsi in una situazione di vulnerabilità per compromissione dei suoi diritti umani fondamentali. Si tratta, in entrambi i casi, di accertamenti in fatto che la corte potentina non ha mancato di compiere, negando che ricorressero i presupposti sia per il riconoscimento del diritto di Idahosa alla protezione sussidiaria di cui alla lett.
c) dell’art. 14 d.lgs. n. 251/07, sia per la concessione di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, sulla scorta di una motivazione fondata, da un lato, sulle risultanze delle COI consultate, puntualmente citate e richiamate nel loro contenuto rilevante ai fini del giudizio, e, dall’altro, sulla assoluta mancanza di allegazione da parte del richiedente di profili individualizzanti (integrazione socio-economica in Italia, salute ecc.) tali da consentire di operare il richiesto giudizio di comparazione. Esclusoche possa riscontrarsi nella specie un vizio di motivazione apparente o contraddittoria, i predetti accertamenti erano censurabili col ricorso per cassazione solo ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ., ovvero mediante la specifica indicazione dei fatti decisivi, oggetto di discussione, che il giudice avrebbe omesso di valutare e che, ove considerati, avrebbero condotto a un diverso esito della decisione.
Le doglianze del ricorrente, lungi dall’individuare i fatti decisivi omessi (ovvero dall’indicare quali siano le fonti alternative, da lui prodotte, dalle quali emerge che l’Edo State versa in una situazione di violenza indiscriminata generata da conflitto armato o dal contestare l’omessa allegazione di qualsivoglia circostanza idonea a sorreggere la domanda di protezione umanitaria) si risolvono invece nella richiesta di un nuovo giudizio di merito, difforme da quello compiuto dalla corte territoriale e insindacabile nella presente sede di legittimità.
Infine, con riferimento all’emergenza sanitaria derivante dal Covid ’19, va rilevato che questa Corte (Cass. n. 38601 / 2 021), ha già enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di protezione umanitaria, la diffusione dell'epidemia da virus Covid 19 nel continente di provenienza del cittadino straniero, che non abbia allegato ricadute di tale epidemia sulla sua situazione personale, non può essere considerata causa di vulnerabilità, poiché riguarda l'intera popolazione del suo Paese di origine”. Non si liquidano le spese di lite, in conseguenza della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d. P . R . 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto,