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Ordinanza Interlocutoria — n. 20471/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inflation damages, ruling payment of remaining debt extinguishes further inflation loss claims.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20471/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the Ministry's appeal regarding inflation damages in a compensation case for confiscated Libyan assets. The Ministry argued that recognizing inflation losses until the judgment's publication was erroneous since the remaining debt was already paid, effectively creating a credit for the administration. The court held that once the outstanding balance is fully paid, the basis for calculating additional inflation damages on that specific sum disappears, thereby rejecting the claim for further monetary devaluation compensation.

Regesto Legislator

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Art. 1224, second comma, cod. civ.; Art. 1224, first comma, cod. civ.: Once the remaining debt is fully paid, the claim for inflation damages on that specific sum is extinguished, as the obligation is satisfied and no further devaluation loss can accrue.

Parole chiave

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inflation damages monetary devaluation confiscated assets payment extinguishment compensation claim civil code article 1224 remaining debt caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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Art. 1224, second comma, cod. civ.
Considerato che, con l'unico motivo del ricorso principale,il Ministero de- nuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod.
Art. 1224, first comma, cod. civ.
Considerato che, con l'unico motivo del ricorso principale,il Ministero de- nuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod.
Art. 380-bis, third comma, cod. proc. civ.
filtro; che, a seguito della trasmissione degli atti alla Prima Sezione civile, si è peraltro provveduto nuovamente alla fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in contrasto con il disposto dell'art. 380-bis, terzo comma, cod.
Art. 375, first comma, nn. 1 and 5, cod. proc. civ.
civ., secondo cui, ove non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 375, primo comma, nn.
art. 1224 cod. civ
Considerato che, con l'unico motivo del ricorso principale,il Ministero de- nuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25258/2017 R.G. proposto da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentatoe difeso dall ' Avv ocatura generale dello Stato , con domicilio le- gale in Roma, viadei Portoghesi, n. 12 ; –ricorrente e controricorrente – contro PRINA RICOTTI DIEGO, PRINA RICOTTI CESARE, PRINA RICOTTI LUCIO e SALZA SILVIO, in qualità di erede di PRINA RICOTTI EUGENIA, rappresentati e difesidagli Avv. Cristina Vandoni e Alessandro Ruggiero, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, viaA.

De Gasperi, n. 21 ; –controricorrenti e ricorrent i incidental i – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 3004/17, depositata il 9 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal Consigliere Guido Mercolino. Ritenuto che Diego ed Eugenia Prina Ricotti, in qualità di eredi della ma- dre Luigia Cumbo, e Maria Rosaria Salamone, in qualità di procuratricegene- rale dei figli Cesare e Lucio Prina Ricotti, convennero in giudizio il Minister o del tesoro, per sentirlo condannare al pagamento dell'indennizzo dovuto, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 e della legge 26 gennaio 1980, n. 16, per la perdita di un'azienda agricola e di un'azienda mineraria site in Libia, presso Tripoli, e confiscate dal Governo di quel Paese nel mese di luglio 1970; che, con sentenza del 20 maggio 2003, il Tribunale di Roma accolse la domanda, determinando in Euro 14.325.380,04 all'attualità l'indennizzo do- vuto per l'azienda agricola ed in Euro 5.023.739,00all'attualità quello dovuto per l'azienda mineraria, e condannando il Ministero al pagamento dellasom- ma complessiva di Euro 14.999.312,00, detratti gli acconti già versati, an- ch'essi rivalutati all'attualità, oltre agl'interessi legali con decorrenza dalla data della sentenza; che l'impugnazione proposta dal Ministerodell'economia e delle finanze, succeduto al Ministero del tesoro, fu parzialmente accolta dalla Corte d'ap- pello di Roma, che con sentenza del 12 maggio 2008 rideterminò l'importo dovuto in Euro 8.650.326,00, oltre interessi legali dalla data di entrata in vigore della legge 5 aprile 1985, n. 135, detratti gli acconti già versati; che avverso la predetta sentenza il Ministero propose ricorso per cassa- zione, parzialmente accolto da questa Corte, checon sentenza del 16 maggio 2014, n. 10794 accolse parzialmente anche il ricorso incidentale proposto dagli attori, cassando la sentenza impugnata a) nella parte in cui aveva ri- dotto il valore dell'azienda mineraria, pur avendo rigettato le censure propo- ste al riguardo, b)nella parte in cui aveva negato l'indennizzo per la perdita dell'avviamento, per insufficienza della motivazione, c) nella parte in cui aveva fatto decorrere gl'interessi dalla data di entrata in vigore della legge n. 135 del 1985, anziché dalla proposizione della domanda giudiziale, e d)nella parte in cui aveva ritenuto non provato il maggior danno da svalutazione, determinabile in via presuntiva sulla base del saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi;che il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi alla Corte d'appello, che con sentenza del 9 maggio 2017 ha rideterminato la somma dovuta in Euro 14.108.209,70, oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldoe rivalutazione monetaria dalla medesima data a quella di pubblica- zione della sentenza, detratti gli acconti già versati; cheavverso la predetta sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato ad un solo motivo, cui hanno resistito con controricorso, illustrato anche con memoria, Diego, Cesare e Lucio Prina Ricotti , nonché Silvio Salza, in qualità di erede della madre Eugenia Prina Ricotti, i quali hanno proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi.

Considerato che, con l'unico motivo del ricorso principale,il Ministero de- nuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria fino alla data della sua pubblica- zione, senza considerare che le somme ancora dovute sono state integral- mente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, la cui riforma da parte del Giudice di rinvio, imponendo il ricalcolo di tutti i valori, ha compor- tato anzi l'insorgenza di un credito a favore dell'Amministrazione; che, con il primo motivo del ricorso incidentale, i controricorrenti dedu- conol'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censu- rando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini dell'individuazione della decorrenza degl'interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria, ha fatto riferimento alla data del 17 novembre 1992, anziché a quella del 17 marzo 1992, senza tenere conto della relata di notifica dell'atto di citazione in primo grado, dalla quale risultava che la notificazione aveva avuto luogo in quest'ultima data; che, con il secondo motivo , i contro ricorrent i lamenta no la violazione dell'art. 1224 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ricono- sciuto il maggior danno da svalutazione monetaria fino alla data della sua pubblicazione, anziché fino al saldo, senza tenere conto dell'assenza di so- stanziali differenze tra la disciplina dettata dal primo e dal secondo comma dell'art. 1224, la quale giustifica l'affermazione dell'identità sia della decorrenza, che della data finaledelle relative obbligazioni; che, con ordinanza interlocutoria del 25 marzo 2019, il ricorso, già av- viato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta Sezione civile, è stato rimesso alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, avendo il Collegio ritenuto di non poter ravvisare, rispetto alle problematiche sottese ai motivi di ricorso, evidenze decisorie tali da consentire la definizionedel giu- dizio dinanzi alla Sezione c.d. filtro; che, a seguito della trasmissione degli atti alla Prima Sezione civile, si è peraltro provveduto nuovamente alla fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in contrasto con il disposto dell'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui, ove non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 375, primo comma, nn. 1 e 5 cod. proc. civ., il ricorso dev'essere trattato in udienza pubblic