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Ordinanza — n. 20437/2023 — snciv Generato dall'IA

Revocation appeal dismissed for lack of autosufficiency and failure to reargue original cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20437/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the revocation appeal inadmissible because it lacked the required autosufficiency to independently trigger the rescissory phase. Although the Supreme Court had erred by assuming notification occurred when it did not, the appellant merely repeated arguments from the original cassation petition without rearguing them substantively. Consequently, the appeal failed to meet the formal and substantive requirements necessary to activate the rescissory procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A revocation appeal must be autosufficient, containing both the request for revocation and a reargument of the original cassation grounds; mere repetition of prior arguments without new substantive reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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revocation appeal autosufficiency requirement cassation procedure rescissory phase lack of reargument inadmissible appeal notification error ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la nullità della ordinanza impugnata per errore revocatorio - Violazione e falsa applicazione art. 380-bis c.p.c. (in riferimento art.
Art. 391-bis c.p.c.
(in riferimento art. 391-bis e 395, comma 1, n.
Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 18 Legge n. 267/1942
SRL depositava reclamo fallimentare ex art. 18 Legge n. 267/1942 presso la Corte d’Appello di Lecce - sez.
art. 380-bis c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la nullità della ordinanza impugnata per errore revocatorio - Violazione e falsa applicazione art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 3875/2000
Cass. 12816/2002
Cass. 12816/2002; Cass.24203/2006; Cass.
Cass. 24203/2006
Cass. 3682/1999
12816/2002; Cass.24203/2006; Cass. 3682/1999).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11427/2022 R.G. proposto da : G.A.M. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALLIA 2, presso lo studio dell’avvocato BERTI CESARE (BRTCSR35C28H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato MAVIGLIA BRUNO (MVGBRN70T03A065E) -ricorrente- contro FALLIMENTO GAM SRL, SOGET SPA -intimati- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 30159/2021depositata il 26/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA In data 26.06.2019 la G.A.M.

SRL depositava reclamo fallimentare ex art. 18 Legge n. 267/1942 presso la Corte d’Appello di Lecce - sez. stacc. Taranto avverso la sentenza di fallimento n. 26 del 17.04.2019, depositata il 18.04.2019, emessa dal Tribunale di Taranto, sez. fall., G.D. Dott.ssa Anna De Simone a seguito dell’istanza presentata dalla SO.G.E.T. SPA. Con sentenza 13/2019 pronunciata in camera di consiglio in data 18.09.2019 e depositata il 19.09.2019 la Corte d’Appello di Lecce - sez. stacc. di Taranto rigettava il reclamo promosso dalla G.A.M. SRL Avverso tale sentenza la G.A.M.

SRL proponeva ricorso per cassazione, a cui resisteva la sola SO.G.E.T. SPA. In data, 11.04.2022, l’Avv. Martino Ruggieri riceveva da parte di Equitalia Giustizia una comunicazione a mezzo PEC con cui si invitava la G.A.M. SRL al pagamento del contributo unificato, per insufficiente versamento, relativamente al RG. 30295/2021. La ricorrente veniva così a conoscenza dell’esistenza di una ordinanza 30159/2021 pubblicata il 26.10.2021 sul proprio ricorso per Cassazione di cui era assolutamente ignara non avendo ricevuto alcun tipo di notificazione successivamente al deposito del ricorso.

Avverso la ordinanza 30159/2021 della Suprema Corte ha proposto ricorso per revocazione la ricorrente affidato ad un motivo e memoria. Il fallimento non ha spiegato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la nullità della ordinanza impugnata per errore revocatorio - Violazione e falsa applicazione art. 380-bis c.p.c. (in riferimento art. 391-bis e 395, comma 1, n. 4 c.p.c.) in quanto l’ordinanza impugnata merita la revocazione stante la mancata notificazione al difensore e/o al domiciliatario della ricorrente dell’avviso di trattazione in camera di consiglio relativamente al ricorso iscritto al RG. 30295/2019.

Il ricorso per revocazione è inammissibile. Nella specie, è vero che l’ordinanza n. 30159/21 pubblicata il 26.10.2021 è fondata sulla supposizione di un fatto - l'avvenuta regolare comunicazione della fissazione dell'udienza camerale a tutte le parti costituite - in realtà mai avvenuta. Infatti, come predetto, l’avviso di trattazione in Camera di consiglio per l’adunanza dell’08.07.2021 relativamente al ricorso iscritto al RG. 30295/2019 mai è stato notificato ai difensori della G.A.M. SRL, come certificato dal Funzionario Giudiziario della Sesta Sezione Civile di questa Corte di Cassazione.

L’istante apprendeva ‒ dalla comunicazione di Equitalia succitata ‒ che, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., - su proposta del relatore - era stata fissata l’adunanza in Camera di consiglio dell’8.07.2021 in cui era stato deciso il ricorso sebbene al difensore della ricorrente G.A.M. SRL, Avv. Martino Ruggieri, nonché al domiciliatario di questi Avv. Cesare Berti, non era stato notificato l’avviso di detta adunanza della Camera di consiglio dell’8.07.2021, così come risulta agli atti del fascicolo e dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria della sesta sezione civile di codesta Ecc.ma Corte in data 21.04.2022 e neppure, ovviamente, dell’avvenuto deposito della predetta ordinanza.

Ciò premesso, deve tuttavia osservarsi che anche il ricorso per revocazione è soggetto, invero, a pena di inammissibilità, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali vi è il principio dell'autosufficienza proprio del ricorso per cassazione; ne discende che esso è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ma non contenga la domanda di decisione sull'originario ricorso, riproponendone gli argomenti, in quanto un ricorso siffatto non è idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria (Cass. 3875/2000;

Cass. 12816/2002; Cass.24203/2006; Cass. 3682/1999). Nella specie, il ricorrente si è limitato ad elencare i motivi dell’originario ricorso, senza riproporre gli argomenti ‒ in fatto e in diritto ‒ a sostegno degli stessi, al fine di consentire alla Corte di decidere sulla fase rescissoria, né ha chiesto la decisione sull’originario ricorso, ma solo la revocazione della sentenza n. 30159/2021. I motivi di ricorso sono stati riprodotti, con le relative argomentazioni in fatto ed in diritto, solo in memoria, ma ciò non vale ad escludere l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i