Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the bankruptcy administrator of Mascia Manifattura, challenged a decree against Montedoro Gerarda but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4509/2019 R.G. proposto da : CURATELA DEL FALLIMENTO MASCIA MANIFATTURA ANONIMA SALERNITANA COSTRUZIONI INDUSTRIALI AFFINI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CORTINA D'AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato DE SANTIS FRANCESCO (DSNFNC65C21I805J) rappresentato e difeso dall'avvocato GUERCIO COSTABILE (GRCCTB60S10H703K) -ricorrente- contro MONTEDORO GERARDA, elettivamente domiciliato in BENEVENTO VIALE PRINCIPE DI NAPOLI 140, presso lo studio dell’avvocato IANNACE CARLO (NNCCRL77P05A783B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE SALERNO n.9783/2016 depositata il 11/10/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di