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Decreto — n. 20416/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 20416/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Eurostands Srl, filed the appeal against a Milan court decree but remained silent after the deadline for requesting a ruling passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to deem the appeal withdrawn and declared the proceedings terminated without ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: If the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day deadline extinction of proceedings Civil Procedure Code deemed renunciation contratto per la fornitura di energia danneggiamento d'impianti elettrici distribuzione dell'elettricità

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2479/2023 R.G. proposto da : EUROSTANDS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato FERRARI GIUSEPPE FRANCO (FRRGPP50B08M109X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STRADELLA UMBERTO (STRMRT55M14F205R), PELLIZZATO MASSIMO (PLLMSM75E10B300S) -ricorrente- contro BORDINO GIUSEPPE NICOLA, TRACANELLA LUCA, MALINVERNI PIETRO GIOVANNI -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE MILANO n.25/2019 depositata il 02/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.