Cassation court allows late opposition to enforce title when defendant already appeared in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a lower court ruling that dismissed a late opposition to an enforceable title. The Palombella family argued that since the bank had already appeared in the first instance, a formal late opposition was unnecessary and the initial dismissal violated their right to defense. The court agreed, holding that when the opposing party has already constituted itself in court, the mechanism of late opposition becomes superfluous and should not be denied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 650 c.p.c.; When the opposing party has already constituted itself in the first instance, the late opposition under Art. 650 c.p.c. is superfluous and the lower court's dismissal is erroneous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
igliere Rel. - - ORDINANZA sul ricorso proposto da: Palombella Andrea, Palombella Rossella e Palombella Isabella, rappresentati e difes i dall’avv. Lucio Russo ed elettivamente domiciliatiin Roma , Via XX Settembre , n . 3 , presso lo studio dell’avv. Donatella Rossi,giusta procura in calce al ricorso - ricorrent i - contro MPS Capital Services s.p.a. banca per le imprese e, per essa, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. - intimata – e Siena Npl 2018 s.r.l., rappresentata da Juliet s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlotta Corsani, Tommaso Nidiaci e Massimo Luconi ed elettivamente domiciliatain Roma, Via Antonio Bosio, n. 2, presso lo studio dell’Avv.
Massimo Luconi, giusta procura specialeallegata al controricorso - controricorrent e - avverso la sentenza n. 2284/2018 del 4 ottobre 201 8 , della Corte d'Appello di Firenze; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5.5.2023dal cons. Daniela Valentino . FATTI DI CAUSA 1.– Il Tribunale di Firenze , con sentenza del 1 4 dicembre 201 5 , n. 4425, dichiarò inammissibil e , per inesistenza della notifica, l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Isabella Palombella, Andrea Palombella e Rossella Palombella in qualità di fideiussori della società I vana s.r.l. , in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’opposta banca MPSs.p.a., costituitasi in giudizio. 2.– La Corte d’appello di Firenze , con sentenza del 4 ottobre 201 8 , n. 2284, ha rigettato l’impugnazione proposta dai soccombenti , affermando che la notifica era inesistente in quanto, pur essendo pacifico che il procedimento notificatorio era stato tempestivamente iniziato con la spedizione della raccomandata ai sensi della legge n. 53/1994,lo stesso non si era poi perfezionato, mancando la prova del recapito del plico al destinatario .
Secondo la Corte andava quindi proposta dagli intimati, alla stregua di quanto chiarito da Cass. S.U. 10216/2006, una opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che però era mancata. Né, ad avviso della medesima Corte, gli opponenti avevano proposto valida istanza di rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., non potendosi considerare equivalente ad essa – ossia a una richiesta di rinnovazione della notifica – la richiesta al Tribunale di revoca dell’ordinanza di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, con fissazione di una nuova udienza ex art. 183 c.p.c. e assegnazione di termine all’opposta per integrare le proprie difese.
Né, infine,gli opponenti avevano dedotto e provato se e quando fosse stato compiuto un atto esecutivo, dato indispensabile ai fini della decorrenza del termine per proporre l’opposizione ex art. 650 c.p.c. 3. – Avverso questa decisione ricorr ono per c assazione Andrea Palombella, Rossella Palombella e Isabella Palombella, sulla base di un motivoillustrato anche con memoria . Resistecon controricorso la società Juliet s.p. a . , in rappresentanza di Siena NPL 2018s.r.l. cessionaria del credito in contestazione . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 149, 153, 645, 647 e 650 c.p.c., degli artt. 4, 5, 6 e 7 l. 20 novembre 1982, n. 890 e degli artt. 1, 2, 3 e 6 l. 21 gennaio 1994, n. 53ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Premesso che lasentenza impugnata ha riconosciuto che gli opponenti avevano consegnato tempestivamenteall’ufficio postale, per la notifica in proprio, l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, i ricorrenti affermano di avere anche dimostrato in giudizio di aver chiesto un duplicato dell’avviso di ricevimento, senza ottenere risposta da Poste Italiane s.p.a., la quale tuttavia aveva poi trasmesso il duplicato alla polizia giudiziaria a seguito della denunzia querela da essi presentata alla Procura della Repubblica di Benevento.
Osservano quindi che una nuova notifica dell’atto di citazione in opposizione era superflua, dato che la banca opposta si era costituita in giudizio davanti al Tribunale ed avrebbe semmai potuto richiedere soltanto la concessione di un termine a difesa. 1.1 La censura è fondata sotto l’assorbente profilo della non necessità della opposizione tardiva, attesa la avvenuta costituzione dell’opposta nel giudizio di primo grado, che la rendeva del tutto superflua essendosi comunque già instaurato il contraddittorio. Cass. S.U. 10216/2006, cit., pacificamente qui considerata l’arresto giurisprudenziale in base al quale disciplinare la fattispecie in esame,ha enunciato il principio di diritto per cui «nella notifica della opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza, del rimedio oppositorio, nell’ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d’impulso.
Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte rinnovare la notifica con il modulo, e nel termine, della opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c.» È determinate osservare che tale arresto muove dall’assunto secondo cui acarico della parte, che abbia tempestivamente introdotto il procedimento notificatorio poi non perfezionatosi per fatto non riconducibile a suo errore o negligenza, non possa farsi derivare un effetto di decadenza, ciò essendo imposto dalla lettura costituzionalmente orientata delle norme di legge (v. par. 2.2. del precedente in rassegna).
La necessità di reperire , quindi, nell’ordinamento il meccanismo idoneoad attuare la rinnovazione della notificazione – individuato dalle S.U. in quello, appunto, dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., qui operante anche indipendentemente dai presupposti del caso fortuito e della forza maggiore – si pone ai soli fi ni del rispetto del contraddittorio , nel «contemperamento degli interessi in gioco (entrambi presidiati dalla garanzia della difesa): quello, cioè, del notificante di non vedersi addebitare il mancato esito della procedura notificatoria per la parte sottratta al suo potere di impulsoe quello, del destinatario dell’atto, di essere posto in condizione di riceverlo ed approntare –nel pertinente termine (per lui decorrente da tale ricezione) – le proprie difese» .
Ma è evidente che una tale esigenza, per il destinatario dell’atto,non si pone nel caso, come quello in esame, in cui si sia già costituit o n el giudiziodi primo grado (a differenza del caso esaminato dalla S.U., in cui la parte opposta non si era costituita) ed abbia quindi già avuto piena conoscenza del suo oggetto e dell’atto introduttivo: la rinnovazione della notifica sarebbe in tal caso chiaramente superflua , e perciònon dovuta. 2.Per quanto esposto, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del