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Ordinanza — n. 20354/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding land expropriation compensation, upholding agricultural land valuation despite residential claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20354/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by landowners against an appellate court judgment increasing their compensation for expropriated land. The owners argued the land was residential rather than agricultural at the time of acquisition, while the administration maintained its agricultural status based on existing urban planning instruments. The court dismissed the appeal because the lower court correctly applied the law, noting that no specific localization decree existed to alter the land's classification prior to the 2009 decree.

Regesto Legislator

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Art. 42-bis, comma 1, d.P.R. n. 327/2001; Art. 2, comma 6, D.L. n. 39/2009: In expropriation compensation cases, the value of the land must be assessed based on the urban planning instruments valid at the time of the acquisition decree, and no public works or intermediate uses can alter this classification absent a specific localization decree.

Parole chiave

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expropriation compensation agricultural land valuation urban planning instruments localization decree indemnity calculation public works exclusion Cassation appeal riclassificazione di terreni

Disposizioni normative citate

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Art. 42-bis, comma 1, d.P.R. n. 327/2001
legge d i conversione), che è proprio ciò che i ricorrenti contestano, deducendola necessità di riferire l’indagine urbanistica all’epoca del decreto di acquisizione ex art. 42 - bis dPR n.
Art. 2, comma 6, D.L. n. 39/2009
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1, 4 e 5, del d.l.
Art. 37, comma 4, d.P.R. n. 327/2001
77/2009 e, per l’effetto, degli art. 37 e 42-bis d.P.R.
Art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001
37, comma 4, del predetto d.P.R., che fa salva la disposizione del precedente art. 32, comma 1 ‒ anche il valore dell’opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dallapubblica amministrazione (v.
Art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115/2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9871/2023
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30513/2020 R.G. proposto da : CHIARIZIA MARIA CHIARA, PICA ALFIERI FABRIZIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GUALTIERI CESIDIO, VILLANTE ALBERTO; -ricorrente- contro COMUNE L’AQUILA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE NARDIS DOMENICO; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO L ’ AQUILA n. 337/2020 depositata il27/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA Il sig. Pica Alfieri Fabrizio, proprietario di un terreno sito in Onna (Aq) acquisito dal Comune di L’Aquila con decreto ex 42-bis d.P.R. n. 327/2001, contenente la liquidazione dell’indennizzo dovutogli per il complessivo importo di € 716.163,13, adiva la Corte d’Appello di L’Aquila contestando la stima, in considerazione della concreta destinazione del terreno, non agricola (come ritenuto dall’Amministrazione) ma residenziale, al momento dell’emissione del decreto ablatorio.

Egli esponeva che, a seguito degli eventi sismici dell’aprile del 2009, egli aveva stipulato in data 29.06.2009 con il Comune di L’Aquila un comodato avente per oggetto il predetto fondo, ai fini dell’installazione di impianti e attrezzature di primo soccorso per la popolazione; che il comodato era scaduto in data 31.3.2012 e concordemente prorogato e, successivamente, egli aveva convenuto in giudizio il Comune per ottenere la restituzione del terreno e, nel corso del relativo giudizio, il Comune aveva emesso il menzionato decreto ex 42-bis in data 29.11.2014, a seguito del quale il proprietario aveva dedotto la incongruità della stima.

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 27.2.2020, ha condiviso la necessità prospettata dal sig. Pica di operare la stima con riferimento alla data di emissione del decreto di acquisizione, cioè tenendo conto della destinazione impressa dagli strumenti urbanistici allora vigenti; ha ritenuto inapplicabile il d.l. n. 39/2009, convertito in legge n. 77/2009, in assenza di un provvedimento di localizzazione che consentisse di riferire l’indagine urbanistica all’epoca del sisma (ex art. 2, comma 6); ha condiviso la destinazione urbanistica del terreno effettuata dal Comune di L’Aquila come agricolo, essendo inserito in area di rispetto ambientale e paesaggistico, analogamente alla destinazione in essere prima della stipula del contratto di comodato; di conseguenza, ha determinato l’indennità a favore del ricorrente in complessivi € 820.212,02, disponendo l’integrazione della somma già depositata in misura inferiore; inoltre ha osservato che il ricorrente non aveva provato l’idoneità del terreno a divenire oggetto di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria e che non era possibile riconoscere al proprietario il valore delle opere ivi realizzate.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione i signori Chiarizia Maria Clara e Pica Alfieri Fabrizio, in qualità di eredi di Pica Alfieri Fabrizio , con tre motivi. Il Comune di L’Aquila resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1, 4 e 5, del d.l. n. 39/2009, convertito con modificazioni in legge n. 77/2009 e, per l’effetto, degli art. 37 e 42-bis d.P.R. n. 327/2001. A loro avviso, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere inapplicabile il citato art. 2, comma 5 ‒ in base al quale l’approvazione delle localizzazioni degli interventi previsti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell’aprile 2009 costituisce variante se derogatoria degli strumenti urbanistici vigenti ‒ per l’asserita assenza del procedimento di localizzazione ex art. 2, co. 1, 4 e 5 l. cit.

La Corte non avrebbe considerato che il sig. Pica Alfieri aveva messo l’area di sua proprietà a disposizione della Protezione Civile per l’installazione di impianti e attrezzature di primo soccorso, che la stessa Protezione civile aveva redatto un progetto per la realizzazione di strutture abitative e di opere di urbanizzazione e che, a tal fine, era stato stipulato il contratto di comodato tra il Pica Alfieri e il Comune di L’Aquila. In altri termini, si tratterebbe di un intervento “localizzato” attraverso l’approvazione del menzionato progetto.

Inoltre, i ricorrenti sostengono che, determinando il valore del terreno al momento del decreto acquisitivo, si sarebbe dovuto tenere conto della presenza in loco di moduli abitativi residenziali e in uso, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che avrebbero reso l’area edificata al momento del decreto ex 42-bis. Il motivo è infondato. Il motivo è in parte inammissibile, laddove sembra volto a prospettare l’esistenza di un provvedimento formale di localizzazione nel progetto delle opere o nel contratto di comodato, ai sensi della normativa di cui al d.l. n. 39/2009, ipotesi che però condurrebbe a retrodatare la qualificazione urbanistica dell’area, dovendosi “[tenere] conto delle destinazioni urbanistiche antecedentila data del 6 aprile 2009” (art. 2, comma 6, v. legge d i conversione), che è proprio ciò che i ricorrenti contestano, deducendola necessità di riferire l’indagine urbanistica all’epoca del decreto di acquisizione ex art. 42 - bis dPR n. 327/2001 che è quanto fatto dalla Corte territoriale, la quale ha valutato l’area, a taleepoca, come agricola, destinazione analoga a quella che aveva primadella stipulazione del contratto di comodato.

La tesi difensiva che intravede nel comodato e nel progetto di realizzazione di interventi di soccorso sull’area di proprietà una (sostanziale) variante urbanistica che sarebbe idonea a mutare la destinazione (e qualificazione) urbanistica dell’area stessa (rendendola edificabile o edificata) all’epoca del decreto di acquisizione, oltre ad essere perplessa per quanto già detto, è infondata, postulando l’esistenza di un provvedimento localizzativo, all’esito di uno specifico procedimento previsto dalla legge del 2009 (art.

2) che non è configurabile nella specie, alla luce dell’incensurabile accertamento compiuto dai giudici di merito. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo, con conseguente violazione delle norme indicate nella rubrica del primo motivo. La Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sul valore delle opere di urbanizzazione primaria ‒ il cui importo non era stato computato nel calcolo dell’indennizzo ‒ che costituirebbero migliorie e addizioni che il proprietario aveva diritto di ritenere sulla base del contratto di comodato (senza obbligo di corrispettivo), il cui valore, di conseguenza, sarebbe dovuto a titolo di indennizzo.

Il motivo è inammissibile. La questione è, in parte, nuova e, quindi, inammissibile con riguardo al profilo (non trattat o nella sentenza impugnata) del valore delle opere di urbanizzazione, non specificandosi se e quando sia stata introdotta nel giudizio di merito tale questione. Comunque, la censura è infondata, alla luce del principio secondo cui, in tema di indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto del provvedimento di “acquisizione sanante”, alla data della adozione dello stesso, non deve computarsi ‒ alla luce del tenore del citato articolo, nonché del richiamo operato da quest’ultimo all’art. 37, comma 4, del predetto d.P.R., che fa salva la disposizione del precedente art. 32, comma 1 ‒ anche il valore dell’opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dallapubblica amministrazione (v.

Cass. n. 9871/2023). E’ inammissibile anche il terzo motivo. I ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli art. 42-bis, 37 e 38 del d.P.R. n. 327/2001, insistendo ancora sulla questione della destinazione delterreno che, al momento dell’acquisizione, non sarebbe agricolo ma edificabile o edificato (in minima parte destinato a viabilità e parcheggio), senza tuttavia addurre argomenti giuridici idonei a scalfire le conclusioni – già vanamente criticate nei prec edenti motivi – cui la Corte territoriale è pervenuta con diffuse argomentazioni illustrative della inedificabilità legale del terreno, in quanto definita secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento del provvedimento ablatorio.

In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese sono compensate, vertendo la controversia su una complessa normativa sulla quale non si registrano precedenti specifici di legittimità al momento della proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa lespese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un u