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Ordinanza — n. 20272/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding contract renewal interpretation and motivation sufficiency under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20272/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Tecnoservice SRL against the Hospital of Catania inadmissible on two grounds. The appellant argued that a 2004 agreement constituted a contract renewal rather than a mere extension, violating specific civil procedure articles, while also claiming the lower court's reasoning was constitutionally insufficient. The court rejected these claims, ruling that the agreement was indeed a simple extension preserving original terms and that the lower court's motivation met constitutional minimums without requiring further scrutiny.

Regesto Legislator

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Art. 6 l. 537/1993; Art. 360 c.p.c.: A contract renewal differs from a mere extension as it allows for new terms, but the court found the agreement here was a simple extension preserving original obligations; furthermore, cassation review is limited to constitutional minimum motivation defects, not mere insufficiency.

Parole chiave

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contract renewal vs extension civil procedure code constitutional minimum motivation interpretation of agreements supreme court inadmissibility fatturazione ospedaliera compenso per prestazioni rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
Ciò esime dall’osservare che la tesi giuridica del Fallimento ricorrente è destituita di fondamento, come è agevole ricavare dalla larga e consolidata giurisprudenza amministrativa, qui condivisa, la quale ha più volte ribadito che presupposto per l'applicazione dell' art. 6, comma 4, l.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Va rammentato che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Va rammentato che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 132, comma 2 c.p.c.
Art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83
5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.
articolo 1362 c.c

Giurisprudenza citata

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Cons. St. 7 maggio 2015, n. 2295
Cons. St. 9 maggio 2012, n. 2682
Cons. St. 9 maggio 2012, n. 2682).
Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27480/2018 R.G. proposto da : FALLIMENTO TECNOSERVICE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI N 2, presso lo studio dell’avvocato CICERCHIA PIETRO (CCRPTR55A08H501P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro OSPEDALE CANNIZZARO DI CATANIA AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALI' MICHELE (LAIMHL40C29B428B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 610/2018 depositata il16/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Il Fallimento Tecnoservice S.r.l. ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti dell’Ospedale Cannizzaro di Catania, Azienda Ospedaliera per l’Emergenza, contro la sentenza del 16 marzo 2018, con cui la Corte d’appello di Catania ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale che aveva accolto solo in parte, limitatamente all’importo di 10.800,00 €, la domanda spiegata dalla società in bonis volta al pagamento dell’ulteriore somma di € 3.753.893,20. 2.

― L’Ospedale Cannizzaro di Catania, Azienda Ospedaliera per l’Emergenza, resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, ai sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c. Il secondo mezzo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, secondo comma, c.p.c., in relazione all’articolo 360, numero 4, c.p.c. RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― È inammissibile il primo mezzo. Esso concerne l’interpretazione data dal giudice di merito di una scrittura di «rinnovo contrattuale ed accordo transattivo» del 27 dicembre 2004, scrittura che, secondo il Fallimento ricorrente, attesa la sua natura di rinnovo di un precedente contratto avente ad oggetto l’affidamento dei servizi sociosanitari in conformità ad apposito disciplinare d’appalto, avrebbe lasciato immutati i rispettivi obblighi delle parti, mentre, secondo la Corte d’appello aveva modificato la prestazione posta a carico di Tecnoservice S.r.l.:

«Con l’accordo del 27.12.2004 le parti hanno … dettato una diversa regolamentazione del corrispettivo dell’appalto sia con riferimento al quantum … sia con rif erimento ai criteri di impiego del personale addetto al servizio (per l’intera giornata e senza più riferimento all’orario settimanale di 40 ore previsto per unità lavorative impiegate giornalmente)». Secondo il ricorrente, l’interpretazione data dalla Corte d’appello si porrebbe in conflitto con la disposizione richiamate in rubrica, non essendo in breve concepibile che il rinnovo contrattuale potesse comportare una diversa regolamentazione delle prestazioni dedotte in contratto, giacché, se così fosse, «in sede di rinnovo si sarebbero potuti convenire patti e condizioni diverse eludendo le rigorose disposizioni di legge sulla aggiudicazione delle forniture, conclusione incompatibile con l’ordinamento e il Trattato Comunitario» (così il ricorso a pagina 15).

L’inammissibilità discende dall’elementare rilievo che l’interpretazione data dal giudice di merito dell’accordo del 27 dicembre 2004 si fonda su una approfondita analisi testuale della scrittura privata, la quale solo a completamento del ragionamento osserva che l’obiezione dell’appellante «secondo cui in regime di proroga non è consentito deviare rispetto alla regolamentazione del CSA … è infondato perché si tratta di rinnovo del contratto, consentito ex lege, che ha inciso solo sul corrispettivo del servizio e sui criteri di determinazione dello stesso».

Va da sé che la censura si risolve in un ammissibile tentativo di ribaltamento dell’operazione ermeneutica eseguita dal giudice di merito, in violazione dello scontato principio secondo cui il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto ― in questo caso il testo del documen to da scrutinare in forza della regola basilare dettata dall’articolo 1362 c.c. ― da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465;

Cass.26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355). Ciò esime dall’osservare che la tesi giuridica del Fallimento ricorrente è destituita di fondamento, come è agevole ricavare dalla larga e consolidata giurisprudenza amministrativa, qui condivisa, la quale ha più volte ribadito che presupposto per l'applicazione dell' art. 6, comma 4, l. n. 537 del 1993 , come novellato dall' art. 44, l. n. 724 del 1994 è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario, mentre il secondo scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali, essendo in questo caso intervenuti tra le parti patti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario, senzaavanzare alcuna proposta di modifica del corrispettivo (tra le tante Cons. St. 7 maggio 2015, n. 2295;

Cons. St. 9 maggio 2012, n. 2682). 4.2. ― È inammissibile il secondo mezzo. Va rammentato che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso di specie non ricorre neppure lontanamente alcuna delle ipotesi individuate dalla giurisprudenza di questa Corte, tali da individuare la soglia del «minimo costituzionale, avendo il giudice di merito ampiamente motivato, come si diceva, sulla base del testo dell’accordogià ricordato, con ulteriore conseguenza che la censura in esame, lungi dal denunciare un vizio di mancanza di motivazione, si presenta quale rivolta a rimettere in discussione la sufficienza e persuasività di essa, il che esula dal sindacato di legittimità nei limiti attualmente previsti dalla legge. 5.

― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Fallimento ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 22.200,00, di cui 200,00 € per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulterio