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Ordinanza — n. 20254/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest regarding already decided liquidation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20254/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antica Rocca Filati srl inadmissible and ordered the payment of costs. The lower court had rejected the debtor's request for a concordato preventivo based on liquidation rather than business continuity, a decision the appellant sought to overturn. The Supreme Court ruled that since the primary ground for the lower court's decision was already definitively established and unappealed, the appellant lost the legal interest to challenge other aspects of the ruling.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 2, L. Fall.; Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.: When a judgment rests on multiple independent and sufficient grounds, an appeal against one ground that has become definitive precludes the admissibility of challenges to the remaining grounds due to lack of interest.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of legal interest multiple grounds judgment concordato preventivo business continuity liquidation concordato nel fallimento liquidazione del fallimento liquidazione della società

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 161, comma 2, L. Fall.
Fall., art. 161,comma 2, in termini di completezza dei dati aziendali e comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nelle verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori".
Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4738 del 2022
Cass. n. 22697 del 2021
Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 10012 del 2021
22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass.
Cass. n. 3194 del 2021
10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass.
Cass. n. 15075 del 2018
3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass.
Cass. n. 18641 del 2017
15075 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; Cass.
Cass. n. 15350 del 2017
18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).
Cass. 21555/2021
Italian Supreme Court dismisses appeal against bankruptcy court's rejection of preventive agreement due to insufficient auditor report.
Cass. 5653/2019
Cass. 7579/2017
Cass. 1101472013
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 4377/2020 proposto da Antica Rocca Filati srl, elettivamente domiciliata in Roma Corso Vittorio Emanuele II nr. 18, presso lo Studio dell’avv. Grez. Associati srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Stanghellini e Matteo Cecconigiusta procura in atti -ricorrente - contro Fallimento Antica Rocca Filati srl, in persona dei curatori dr. Francesco Farnetani e dr. Gianni Sismondi, elettivamente domiciliato in Roma Via C.A. Racchia nr 2 presso lo studio dell’avv. Giovanna Cantoni rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv.

Massimo Dal Piaz ; -controricorrente- Banca Cassa di Risparmio di Firenze e Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, -intimati- avverso la sentenza nr. 3101/2019 della Corte d’Appello di Firenze depositata in data 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 maggio 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1. In data 9/4/2018 la soc. Antica Rocca Filati srl, nei cui confronti era stata proposta istanza di fallimento dalla Banca Cassa di Risparmio di Firenze, presentava presso il Tribunale di Prato domanda «di ammissione al concordato con riserva» ai sensi dell’art. 161 comma 6 l.fall, cui faceva seguito, il successivo 11/6/2018, il deposito del ricorso per ammissione al concordato preventivo corredato dal piano e dalla relazione dell’esperto e dalla documentazione; il piano era enunciato dal debitore in continuità indiretta con un fabbisogno di € 8.433.270,78 proveniente :

1) dai ricavi dell’affitto di azienda in corso con Logim srl e dal corrispettivo della programmata cessione del ramo di azienda;

2) dal controvalore della partecipazione societaria della società rumena Dorotex, ceduta prima della presentazione della proposta a Logimsrl, pari ad € 500 .000, oltre al credito di € 237.000;

3) dalla riscossione di un finanziamento verso Dorotex per €2.378.000, in parte già riscosso;

4) dal ricavo, pari ad € 2.000.000, della vendita di un complesso immobiliare in Prato;

5) dai rimborsi di due crediti vantati nei confronti di Amillon MMC e Maison Textile snc; la proposta prevedeva, oltre al pagamento per l’intero delle spese della procedura, dei creditori prededucibili e l’integrale soddisfacimento dei creditori muniti di prelazione, il parziale pagamento dei creditori chirografari non suddivisi classi nella misura del 30%. 2 Il Tribunale di Prato, con decreto del 28/11/2018, dichiarava inammissibile la domanda di concordato pronunciando, con coeva sentenza, il fallimento della società.

3. Sull’impugnazione di Antica Rocca Filati srl, la Corte d’Appello di Firenze rigettava il reclamo; i giudici di secondo grado hanno osservato :

a) che il concordato è stato correttamente qualificato dal Tribunale come liquidatorio e non in continuità in virtù della preponderante prevalenza dei flussi (pari al 92%) derivati dal ramo liquidatorio rispetto a quelli generati dalla continuità aziendale (immobilizzazioni materiali, avviamento, rimanenze e canoni di affitto di azienda);

b) che, ai fini della sussunzione del piano concordatario nello schema del concordato in continuità indiretta o in liquidazione, deve essere utilizzato il criterio quantitativo che ha trovato una positiva valorizzazione nell’art. 6 comma nr 2 della l. 155/2017 ( Delega al Governo per la riforma delle di scipline della crisi di impresa e dell'insolvenza ;

c) che le poste attive costituite dalla cessione della partecipazioni in Dorotex, integrante dismissione di un investimento o vendita di un cespite, e dalla restituzione del credito da finanziamento, bene facente parte integrante del patrimonio di Antica Rocca Filati e monetizzato con l’operazione di recupero, sono da ricondurre all’attività liquidatoria, d) che la tenuta economica del piano dipendeva da una pluralità di eventi e passaggi tra loro concatenati; in particolare le risorse necessarie per dar attuazione alla proposta erano generate dai proventi dell’affitto dell’azienda e della sua cessione a Logim srl e dalla cessione a quest’ultima della partecipazioni sociali vantate da Antica Rocca Filati srl in Dorotex, società rumena che acquistava dalla controllata la materia prima (filato semplice) e a sua volta rivendeva il prodotto finito ad Antica Rocca, la quale, a sua volta, lo commercializzava per il tramite di altre controllate; dal rimborso del finanziamento soci erogato da Antica Rocca a Dorotex che sarebbe stato reso possibile mediante specifica destinazione a tal fine del corrispettivo della cessione da Dorotex in favore di Rifil dello stabilimento (non più funzionale di Doroboi ); dall’incasso del saldo prezzo di vendita a Lonfil del capannone sito in Prato Via Albert Bruce Sabin, non più funzionale in conseguenza della delocalizzazione della produzione in Romania che sarebbe avvenuto contestualmente alla vendita dell’immobile da Lonfil ad Algico srl;

e) che né il piano né la relazione dell’attestatore davano conto, omettendo conseguentemente di fornire una completa e trasparente informazione dei creditori, delle criticità, puntualmente evidenziate dal Tribunale, correlate alle numerose variabili che il piano presentava;

f) che non erano state acquisiti dai Commissari rassicuranti elementi di solidità economica e finanziaria di Dorotex e Logim srl circa la loro capacità di assolvere agli obblighi assunti nei confronti dei creditori concordatari in assenza di idonee garanzie;

g) che anche a voler considerare i flussi certi indicati dalla società in € 4.871.437 (includendovi l’integrale riscossione dei crediti vantati nei confronti di Algico, Amilon e Maison Textile) il risultato sarebbe la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 12%.

3. Antica Rocca Filati srl, ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, il fallimento ha svolto attività difensiva, mentre sono rimasti intimati Banca Intesa San Paolo spa e l’Ufficio del Pubblico Ministero. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo mezzo di gravame la ricorrente denuncia : violazione e/o falsa applicazione degli artt. 160, comma 4, e 186 bis l.fall., in relazione all’art 360 comma 1 nr. 3 cpc, per avere la Corte di Appello di Firenze confermato la sentenza del Tribunale di Prato nella parte in cui, applicando il criterio quantitativo della prevalenza del flussi rinvenienti dalla liquidazione, ha qualificato il concordato preventivo proposto Antica Rocca come concordato liquidatorio e per l’effetto ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato rilevando che la stessa e l’attestazione non avessero rispettato i risultati previsti dalla disciplina liquidatoria. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art 186 bis l.fall. per avere la Corte di Appello confermato la sentenza del Tribunale di Prato nella parte in cui ha ritenuto che le risorse provenienti dalla società controllate di una holding “impura” costituissero proventi derivanti dalla liquidazione e non dalla prosecuzione dell’attività di impresa. 1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art 161 l.fall.; sostiene che la Corte di Appello di Firenze ha erroneamente dichiarato inammissibile la proposta di concordato per non avere la stessa e l’attestazione prospettato sia gli ipotetici scenari di inadempimento di tutti i soggetti che hanno assunto obbligazioni poste a fondamento del piano concordatario sia le relative contromisure e proposte alternative volte a neutralizzare gli effetti degli ipotetici inadempimenti dei terzi. 1.3 Con il quarto motivo Antica Rocca Filati srlprospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt 112 cpc , 162 e 172 l.fallper avere la Corte di Appello di Firenze affermato che la proposta di concordato, pur individuando i soggetti obbligati e i contenuti delle obbligazioni, non prospetta tutti gli scenari di un ipotetico inadempimento dei terzi che hanno assunto obbligazioni poste a fondamento del piano, omettendo di attribuire rilevanza alle disposizioni di legge che consentono al debitore ad al commissario di fornire integrazioni informative. 2 Ragioni di linearità logica impongono di scrutinare prioritariamente e congiuntamente il terzo e il quarto motivo che investono la questione del controllo e del sindacato effettuato dal Tribunale sul piano e sulla relazione dell’attestatore. 2.1 Le censure sono inammissibili in quanto non colgono appieno la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.. 2.2 Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la Corte distrettuale non ha preteso dal debitore e dall’attestatore l’adempimento dell’obbligo di informare i creditori su scenari alternativi volti a neutralizzare gli effetti degli ipotetici inadempimenti dei terzi che hanno assunto obblighi direttamente o indirettamente incidenti sulla tenuta economica della piano ma ha reputato carenti e/o insufficienti le informazioni rese ai creditori sugli snodi fondamentali della proposta concordataria e, segnatamente, sulla capacità delle società coinvolte nel complesso progetto concordatario di assolvere agli impegni assunti. 2.3 In particolare, a giudizio della Corte fiorentina, l’attestatore non ha fornito ai creditori nessuna informazione circa la possibilità di Dorotex, la cui situazione economico-patrimoniale risultava da due perizie contraddittorie, di restare sul mercato per un triennio almeno allo scopo di adempiere all’obbligo di corrispondere ad Antica Rocca la somma di € 2.079.998 (pari a circa il 25% del fabbisogno concordatario) quale saldo del debito da finanziamento.

Detto importo non era nella disponibilità di Dorotex ma sarebbe dovuto provenire da Refil, che, quindi, non si impegnava direttamente nei confronti di Antica Rocca, sulla scorta un contratto sottoposto a clausole e condizioni di non sicura attuazione 2.4 Non sono state neanche fornite dal redattore del piano e dall’attestatore chiare e rassicuranti informazioni circa la capacità di Dorotex di destinare le somme acquisite da Rifil a titolo di prezzo di acquisto dei beni al rimborso del finanziamento erogato da Antica Rocca. 2.5 Sempre secondo gli accertamenti della Corte, anche sulla capacità economico-finanziario, ed in particolare sul flusso di cassa prospettico, della Logim srl- altro fondamentale tassello da cui dipendeva la riuscita del piano- l’attestazione faceva registrare un grave deficit informativo; per contro gli accertamenti del commissario giudiziale, riportati nel corpo della motivazione della sentenza impugnata, escludevano che, quanto meno fino al 2021, il cash flow della gestione reddituale di Logim srl fosse sufficiente a soddisfare il cumulo degli impegni diretti e indiretti nei confronti del concordato preventivo in assenza di idonee garanzie.

In particolare l’ufficio commissariale, esaminando i dati del piano economico- finanziario 2018-2022 di Logim srl, affermava nella propria relazione integrativa che : l’assenza di garanzie reali proposte da Logim srl e la attuale debolezza patrimoniale della stessa a fronte degli impegni diretti ed indiretti, assunti nei confronti della procedura di concordato preventivo…oltre alla forte aleatorietà dei risultati economici stimati in considerazione dei ridotti margini di contribuzione e delle previsioni di fatturato in considerazione di una difficile fine congiunturale portano a concludere che nel caso il piano concordatario venga confermato nella sua struttura, potenziale elemento di criticità potrebbe essere la solvibilità della Logim srl ( cfr pagg 22-23 della sentenza). 2.6 Oltre ai rilievi del Commissario, i giudici di merito hanno evidenziato una ulteriore variabile, non rappresentata ai creditori, che incide negativamente sui risultati reddituali, costituita dall’inserimento nella filiera produttiva della produzione della ciniglia di una nuova compagnia, denominata B-Ciniglia srl, che aggiunge passaggi ulteriori nel processo produttivo con conseguente assottigliamento dei margini di profitto già esigui. 2.7 Per quanto concerne il profilo patrimoniale si legge nella motivazione della sentenza (pagg. 22 e 23) : il Collegio non ha potuto che prendere atto della completa inidoneità della predetta documentazione a fornire un quadro patrimoniale di Logim serio, puntuale e affidabile atteso che :

a) le perizie sono antecedenti , rispettivamente di tre o quattro anni rispetto al deposito del piano e della proposta ;

b) i redattori del piano al 31/12/2017 non hanno ritenuto di fare riferimento a tali perizie neppure nella nota integrativa;

c) l’attestatore non fa alcun riferimento a tali perizie né , in generale , alla situazione patrimoniale di Logim 2.8 La ricorrente non ha contestato in maniera specifica né le criticità presenti in cruciali passaggi del complesso meccanismo concordatario né la loro inadeguata rappresentazione al ceto creditorio che risulta quindi pregiudicato nella libera e consapevole espressione di voto. 2.9 L’impugnata sentenza si è, dunque, correttamente attenuta al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui « in tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda il tribunale, se non può controllare direttamente la regolarità e attendibilità delle scritture contabili del proponente», ben può, invece, «svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione dell'aspetto designato ai sensi della L.

Fall., art. 161,comma 2, in termini di completezza dei dati aziendali e comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nelle verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori". Il giudice del merito ben può, in altri termini, effettuare una "penetrante verifica dell'adeguatezza dell'informazione che viene fornita ai creditori": così perseguendo, in particolare, lo scopo di consentire a questi ultimi una decisione realmente consapevole sulla proposta formulata dal debitore» (cfr.Cass. 21555/2021, 5653/2019,7579/2017 1101472013). 2.8 Nel caso di specie trattandosi di concordato non solo proposto nella forma della continuità aziendale indiretta dell’affitto e della cessione dell’azienda ma anche sorretto dall’apporto di fondamentali risorse da parte di soggetti diversi dall’affittuario cessionario, non vi è dubbio che un fondamentale compit o dell’attestatore è proprio quello di verificare ed informare i creditori circa la solvibilità del cessionario e degli altri soggetti coinvolti poiché dal loro puntuale adempimento dello stesso discende il requisito del soddisfacimento dei creditori. 3 Il primo e secondo motivo sono inammissibili. 3.1 In essi vengono articolate doglianze che investono l’ulteriore e distinta ratio decidendi dell’impugnata sentenza concernente la corretta individuazione della disciplina da applicare alla proposta concordataria di Antica Rocca da qualificarsi secondo la prospettazione della ricorrente, in difformità con quanto affermato dalla Corte fiorentina, come concordato in continuità e non liquidatorio. 3.2 Orbene si è già visto, disattendendosi il terzo e il quarto motivo, che la seconda ragione fondante il menzionato convincimento della corte territoriale è rimasta vanamente impugnata.

Pertanto, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa o infruttuosa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione inutilmente impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4738 del 2022;

Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017). 4 Il ricorso è, quindi,inammissibile 5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, dichiara inammissibileil ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano € 10.000 per compensi, oltre 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da