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Ordinanza — n. 20251/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest after ASL withdrew the lawsuit without opposing party consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20251/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the ASL Napoli 2 Nord's appeal inadmissible due to a subsequent lack of legal interest. The ASL had withdrawn its lawsuit in the illustrative memorandum without obtaining the opposing party's consent, rendering the appeal moot. Consequently, the court dismissed the proceedings and ordered the ASL to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006; An appeal is inadmissible if the appellant withdraws the lawsuit without the opposing party's consent, resulting in a lack of interest.

Parole chiave

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lack of interest withdrawal of lawsuit opposing party consent inadmissible appeal litigation costs lite in materia di tariffa scala decrescente dei contributi calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006
Per quanto ancora di interesse, la questione relativa allo sconto è stata respinta perché la Corte di merito ha ritenuto inapplicabile l'art. 1, comma 796, lett.
Art. 1, comma 170 della legge n. 311/2004
Per quanto ancora di interesse, la questione relativa allo sconto è stata respinta perché la Corte di merito ha ritenuto inapplicabile l'art. 1, comma 796, lett.
Art. 8 sexies del d.lgs. n. 502/1992
311/2004, dell'art. 8 sexies del d.lgs. n. 502/1992 e della DGRC n.
DGRC n. 1269/2009
502/1992 e della DGRC n. 1269/2009, normativa statale ritenuta erroneamente inapplicabile in quanto superata dal tariffario regionale, per avere la Corte territoriale attribuito una valenza temporanea alla norma sullo sconto tariffario.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115
PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese, dando atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21 giugno 2016, n. 12743
― Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente rinunciato al ricorso in memoria illustrativa, senza che sia intervenuta, peraltro, accettazione della controparte (Cass. 21 giugno 2016, n. 12743; Cass.
Cass. 22 maggio 2019, n. 13923
12743; Cass. 22 maggio 2019, n. 13923).
ord. 18790/2021
ord. 18790/2021), pur manifestatosi con una prima pronuncia in epoca antecedente alla proposizione del ricorso, si è poi consolidato soltanto successivamente ad essa.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17334/2020 R.G. proposto da : ASL NAPOLI NORD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato BUONAVOGLIA GIOVANNA BATTISTA (BNVGNN57H64H307P) rappresentato e difeso dagli avvocati CHIOSI AUGUSTO (CHSGST53L21F839B), CARRARA AMALIA (CRRMLA66L64D789F), ARA GUGLIELMO (RAAGLL67E12F839L) -ricorrente- contro MEBIOS SRL MEDICAL BIOLOGICAL STRUCTURE LABORATORIO ANALISI CLINICHE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA dellaCORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTALLINO MARIA (CRSMRA69C54G964J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4928/2019 depositata il10/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RITENUTO CHE 1. ― Il Tribunale di Napoli, su ricorso di Mebios S.r.l. Medical Biological Structure Laboratorio di Analisi Cliniche, intimò all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord il pagamento della somma di euro 32.800,34, oltre interessi, per le prestazioni specialistiche erogate nell’ottobre 2011. 2. ― L'opposizione proposta dall'ASL, fondata sulla non debenza delle somme ingiunte, è stata respinta sia in primo che in secondo grado. 3.

― In particolare, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza del 10 ottobre 2019, dopo avere osservato che la ASL aveva contestato la mancata decurtazione dell'importo indicato come relativo alla regressione tariffaria e di quello indicato come sconto, ha respinto i relativi motivi di gravame. Per quanto ancora di interesse, la questione relativa allo sconto è stata respinta perché la Corte di merito ha ritenuto inapplicabile l'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, in quanto recante una disciplina temporanea destinata ad operare per il triennio 2007-2009, ed ha escluso che l'obbligo di praticare lo sconto potesse trovare fondamento nel contratto, perché questo richiamava la predetta disposizione al solo scopo di determinare l'ammontare massimo delle prestazioni erogabili. 4.

― ASL Napoli 2 Nord ricorre per cassazione con due mezzi. 5. ― Mebios S. r.l. Medical Biological Structure Laboratorio di Analisi Cliniche resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 6. ― Con il primo motivo la ASL ricorrente denuncia: error in procedendo ed error in iudicando per vio lazione e mancata applicazione dell'art. 1, comma 796, lett.

o) della legge n. 296/2006, dell'art.1, comma 170, della legge n. 311/2004, dell'art. 8 sexies del d.lgs. n. 502/1992 e della DGRC n. 1269/2009, normativa statale ritenuta erroneamente inapplicabile in quanto superata dal tariffario regionale, per avere la Corte territoriale attribuito una valenza temporanea alla norma sullo sconto tariffario. Con il secondo motivo la ASL denuncia: error in procedendo ed error in iudicando in merito alla pronunci a di inammissibilità ed infondatezza della censura di violazione e mancata applicazione dell'art.1, comma 796, lett.

o) della legge n. 296/2006, dell'art. 1, comma 170, della legge n. 311/2004, dell'art. 8 sexies del d.lgs. n.502/1992 e del DGRC n. 1269/2009, normativa convenzionale ritenuta erroneamente inapplicabile in quanto superata dal tariffario regionale. RITENUTO CHE 7. ― Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente rinunciato al ricorso in memoria illustrativa, senza che sia intervenuta, peraltro, accettazione della controparte (Cass. 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. 22 maggio 2019, n. 13923). 8.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese meritano di essere compensate tenuto conto che l’indirizzo giurisprudenziale, che ha lealmente indotto il ricorrente alla rinuncia (da ult. ord. 18790/2021), pur manifestatosi con una prima pronuncia in epoca antecedente alla proposizione del ricorso, si è poi consolidato soltanto successivamente ad essa. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese, dando atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il r