Court holds insurance costs must be included in usury rate calculations under Art. 644 c.p. despite Bank of Italy guidelines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court overturned the Milan Court of Appeal's dismissal of Giovanni Minotti's claim against Unicredit and InPS regarding usurious loan terms. Minotti argued that insurance premiums should be included in the effective interest rate calculation to prove usury, while the lower court rejected this by comparing the gross rate against a threshold excluding those costs. The Court ruled that Article 644 of the Penal Code requires all costs linked to credit granting, including insurance, to be considered for usury assessment, rendering the lower court's exclusion of these expenses legally incorrect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 644 comma 4 c.p.; The determination of interest rates for usury purposes must include insurance expenses paid by the debtor to obtain the credit, provided they are linked to the granting of the loan.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27759/2019 R.G. proposto da : MINOTTI GIOVANNI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BRENNA ROBERTO (BRNRRT66H15I625P) -ricorrente- contro SIGLA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato PROIETTI FABRIZIO (PRTFRZ63T30H501Y) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARRIGO STEFANO (RRGSFN61B02L736V) -controricorrente- nonché contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.TEVERE A.
DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI ANDREA (FRTNDR60S17H501Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato BOTTURA DARIO (BTTDRA55D15F205C) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANZIANO DANIELA (NZNDNL65T44H703V) -resistente- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2737/2019depositata il 20/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA Il signor Minotti Giovanni conveniva in giudizio la Sigla Srl, in qualità di mandataria della Fineco Prestiti Spa (poi incorporata in Unicredit), l’Unicredit Spa e l’Inps, esponendo di avere stipulato con la prima un contratto di mutuo con il quale gli era stata erogata la somma di € 12621,77, rimborsabile tramite la cessione del quinto della pensione, cui accedeva una polizza assicurativa a copertura del rischio morte del mutuatario; chiedeva di dichiarare la usurarietà degli interessi pattuiti, di condannare le convenute alle restituzioni e, in via subordinata, di accertare la loro responsabilità extracontrattuale e condannarle al risarcimento dei danni patrimoniali e morali.
Il Tribunale, istruita la causa mediante una consulenza tecnica contabile, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Sigla Srl e nel merito ha rigettato le domande nei confronti di Unicredit. Il gravame del Minotti è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 20 giugno 2019, la quale - per quanto ancora interessa - non ha condiviso la tesi attorea che deduceva l’usurarietà del tasso comparando il TAEG pattuito (14,79%) e il tasso soglia poiché questo “al momento [17 aprile 2009] della conclusione del contratto (13,45%) era computato al netto delle spese di assicurazione, [sicché sarebbe] evidente come lo stesso non possa, ai fini della verifica dell’usura, essere confrontato con il TAEG pattuito (14,79%) che invece comprendeva tali costi.
Diversamente opinando si metterebbero a confronto due grandezze disomogenee in quanto basate su metodi di calcolo differenti”. Sempre ad avviso della Corte, le spese di assicurazione non rientravano nel calcolo dei tassi medi e del tasso soglia del secondo semestre 2009 nelle istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo medio, ai sensi della legge sull’usura (v. circolare in G.U. 29 marzo 2006), essendovi ricomprese solo nelle istruzioni applicate a partire dal primo trimestre 2010. Di conseguenza, il TEG soglia (tasso effettivo globale) nel periodo (13,45%) doveva essere confrontato con il TEG pattuito dalle parti (non comprendente le spese di assicurazione) che era pari a € 11,97%.
La Corte ha inoltre ritenuto insussistente la cd. usura soggettiva, non essendo provato che la Banca fosse a conoscenza delle sue difficili condizioni economiche, né potendosi l’approfittamento desumersi dalla mera applicazione di tassi di interesse superiori ai tassi medi del periodo e, di conseguenza, ha escluso ogni responsabilità della banca. Avverso questa sentenza il Minotti ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, resistito da Unicredit, Sigla e Inpscon distinti controricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, comma 1, c.c. e 2 della legge n. 108 del 1996, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto, ai fini della valutazione dell’usura oggettiva, di non considerare l’incidenza dei costi della polizza assicurativa sulla vita legati al contratto di finanziamento, in considerazione del fatto (valorizzato dalla Corte) che le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi medi vigenti al momento della stipula non imponevano agli operatori di trasmettere i dati riguardanti i costi delle polizze assicurative.
In particolare, egli imputa alla sentenza gravata di avere ritenuto insussistente il superamento della soglia usuraria confrontando con il TEGM (aumentato della metà) non il TAEG del finanziamento concesso (14,79%) inclusivo dei costi polizza ma il TEG (11,97%) che non li includeva. In altri termini, il giudice di secondo grado avrebbe ritenuto erroneamente vincolanti, ai fini della verifica dell’usurarietà del rapporto, le istruzioni della Banca d’Italia, non considerando che, dato il carattere omnicomprensivo del dettato dell’art. 644 cod. pen., l’assicurazione rappresenta pur sempre un costo inerente alla concessione del credito.
Il motivo è fondato. Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio).
Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644, comma4, cod. pen. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi.
Questa Corte a Sezioni Unite (n. 16303/2018) ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall’art. 644, comma 4, cod. pen., dovrebbe esservi inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare (si trattava in quel caso delle commissioni di massimo scoperto, ma si veda anche la sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020 in tema di interessi moratori).
In conclusione, la soluzione data dalla Corte territoriale, che ha fittiziamente scorporato una voce di costo per il mutuatario al solo scopo di consentire la comparazione tra dati astrattamente assunti come omogenei, non è solo poco ragionevole, ma anche difforme dall’indirizzo –cui si deve dare continuità – secondo cui, ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (in tal senso anche Cass. n. 3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio). In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame e per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli altri, cassa l