Italian court dismisses immigration appeal as inadmissible due to lack of factual findings in the lower court's order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Haroun Cherif inadmissible against a deportation order issued by the Trapani Peace Judge. Cherif argued that the lower court failed to verify the translation of the expulsion decree into Arabic and lacked necessary factual findings regarding the document's validity and signature. The court rejected these claims because the appeal, filed under the provision for reviewing only the expulsion aspect, could not address coercive measures or require new factual assessments beyond the existing order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 8, t.u. immigrazione n. 286/1998; Art. 13, comma 7, t.u. immigrazione n. 286/1998: An appeal limited to the expulsion provision is inadmissible if it relies on factual findings not contained in the contested order or seeks to review coercive measures belonging to a distinct jurisdictional procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ntato e difeso dall’avvocato Loredana Ragoper procura speciale redatta in calceal ricorso ricorrente contro Questura di Trapani, in persona del Questore pro tempore intimata avverso il decreton. 38/2020 del Giudice di Pace d i Trapani depositato il 2 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal Consigliere Marco Vannucci OSSERVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con ricorso depositato il 22 gennaio 2020 ai sensi dell’art. 13, comma 8, del t.u. immigrazione n. 286 del 1998,Haroun Cherif (di nazionalità tunisina) propose avanti il Giudice di Pace di Trapani opposizione contro il decreto con cui, il 5 gennaio 2020, il Q uestore di Trapani dispose il suo respingimento dal territorio dello Stato e il suo accompagnamento alla frontiera (art. 10, comma 2, del t.u. immigrazione n. 286 del 1998); che con decreto emesso il 2 marzo 2020 il Giudice di Pace di Trapani rigettò tale impugnazione per le ragioni nell’atto indicate (in conseguenza di errore materiale di trascrizione, nell’epigrafedel decreto il nome del ricorrente è indicato come “Charfi Yessin”); che Cherif chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione; che l’intimato Questore di Trapani non ha svolto difese;che con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 19 t.u.imm. si contesta la legittimità della convalida del provvedimento del questore; che con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 13, comma 7, t.u.imm., si censura il rigetto dell’eccezione di difetto di traduzione del decreto del questore nella lingua – l’arabo –conosciuta dal ricorrente, osservando che soltanto la sintesi, contenuta nella notifica del decreto in questione, è tradotta in arabo, ma non anche il decreto stesso, il quale non contiene neppure alcuna giustificazione di tale omissione; che con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 13, comma 2, t.u.imm., e dell’art. 21 octies l. 241/1990, si eccepisce l’inesistenza del decreto questorile per difetto di sottoscrizione del questore; che con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si eccepisce l’inesistenza o illegittimità del medesimodecreto “per mancanza di certificato di conformità all’originale”; che il primo motivo è inammissibile perché riferito alla convalida del provvedimento del questore, la quale afferisce aiprofili coercitivi del provvedimento stesso (accompagnamento alla frontiera e/o trattenimento), oggetto di procedimento giurisdizionale diverso e distinto da quello di impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 8, t.u.imm., del medesimo provvedimento nel suo contenutoespulsivo (ossia in quanto provvedimento di respingimento) , che qui viene invece in considerazione; che i restanti motivi di ricorso sono del pari inammissibili in quanto presuppongono accertamentidi fatto, non contenuti nell’ordinan za del Giudice d i pace impugnata, che non possono essere effettuati in sede di legittimità; che il ricorso è dunque inammissibile; che non vi è obbligo di pronunciasulle spese del presente giudizio perché la parte vittoriosa non ha svolto difese; che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 aprile 2021. Il Presidente Carlo De Chiara