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Ordinanza — n. 20236/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to unclear argumentation and misapplication of burden of proof rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20236/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Centro Futura SRL against the Asl Napoli 1 Centro inadmissible. The appellant argued that the lower court incorrectly assigned the burden of proof regarding payment limits, but the court found the appeal's legal grounds were unclear and conflated distinct issues. The decision rests on the principle that vague arguments violate procedural clarity requirements and that errors in evaluating evidence, rather than misassigning the burden of proof, fall outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 4 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: An appeal is inadmissible if the grounds lack clear and concise exposition, and a violation of burden of proof rules does not apply when the error concerns the evaluation of evidence rather than the allocation of the onus probandi.

Parole chiave

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inadmissible appeal clear exposition requirement burden of proof error evidence evaluation cassation review scope ospedalizzazione e cure mediche decisioni in materia medica impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 8 ter and 8 quater of D.Lgs. 502/1992
Art. 9 of the contract
Art. 360 nn. 3 and 5 c.p.c.
― L’unico mezzo denuncia violazione dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 8 ter e 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, dell’articolo 9 del contratto sottoscritto tra le parti in relazione all'art. 360 nn.
Art. 366 n. 4 c.p.c.
D.P.R. n. 115/2002, Art. 13
articolo 2697 c.c
― L’unico mezzo denuncia violazione dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 8 ter e 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, dell’articolo 9 del contratto sottoscritto tra le parti in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297
Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297) prima del suo recepimento normativo ad opera della disposizione citata.
Cass. 17 giugno 2013, n. 15107
(Cass. 17 giugno 2013, n. 15107;
Cass. 5 settembre 2006, n. 19064
Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass.
Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155
19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass.2 dicembre 1993, n.
Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17996/2020 R.G. proposto da : IL CENTRO FUTURA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato RIZZO PIERLUIGI (null) rappresentato e difeso dall'avvocato TESTA ARTURO (TSTRTR76T24F839I) -ricorrente- contro ASL NAPOLI 1 CENTRO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TRAPANI ALESSANDRO (TRPLSN71R21F839Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1384/2019 depositata il12/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Centro Futura S.r.l. ricorre per un mezzo, nei confronti della Asl Napoli 1 Centro, contro la sentenza del 12 marzo 2019, con cui la Corte d’appello di Napoli, pronunciando sull’appello dell’odierna controricorrente, lo ha accolto e, in riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo numero 3052 del 2008 emesso dal Tribunale di Napoli il 2 aprile 2008, regolando le spese di lite. 2. ― La Asl Napoli 1 Centro resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE 3. ― L’unico mezzo denuncia violazione dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 8 ter e 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, dell’articolo 9 del contratto sottoscritto tra le parti in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. La Corte di merito, secondo la ricorrente, avrebbe errato laddove, nell'accogliere il secondo motivo di gravame, ha ritenuto assolto da parte dell'A.s.l. l'onere probatorio sulla stessa incombente delle ragioni impeditive del pagamento. La decisione, si dice, si pone in violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c, in quanto la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado senza correttamente valutare la circostanza che la pretesa azionata dalla ricorrente in via monitoria ha a oggetto il pagamento di un acconto che, per previsione contrattuale, l'Azienda era tenuta a liquidare entro trenta giorni dalla consegna del riepilogo per la fatturazione.

Pertanto, per paralizzare la pretesa, la resistente, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, avrebbe dovuto fornire prova, non dell'esecuzione da parte del Centro di prestazioni oltre il limite della c.o.m. annuale assegnata (prova che, in ogni caso, non è stata raggiunta), ma di avere già liquidato un numero di prestazioni rese in misura pari alla c.o.m. assegnata, dal momento che per gli acconti, a differenza che per i conguagli trimestrali, il pagamento avviene senza una previa verifica delle quote da cui possano eventualmente accertarsi superamenti della c.o.m.

Ne consegue che la sentenza in esame sconta un errore di diritto, secondo la parte ricorrente, laddove non ha applicato correttamente i principi in tema di riparto dell'onere della prova, per i quali grava sulla parte che invochi la compensazione l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito quale fatto estintivo del debito. RITENUTO CHE 4. ― Il motivo è inammissibile per almeno due ragioni. 4.1. ― Esso è difatti congegnato come motivo inestricabilmente combinato e contenente simultanee denunce di violazione di legge e di omessa considerazione di fatti decisivi e controversi, in violazione del principio secondo cui:

«In tema di ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.» (la sanzione d’inammissibilità dei motivi contenenti mescolanza e sovrapposizione di censure eterogenee è contenuta, guardando soltanto alle decisioni negli ultimi mesi, poiché, se si volesse tenere in considerazione la complessiva produzione della Corte di cassazione, si tratterebbe di affrontare l’oneroso compito di elencare ben oltre 500 pronunce, senza pretesa di completezza, nelle decisioni che seguono, provenienti da tutte le sezioni della Corte: n. 7345 del 2023; n. 7344 del 2023; n. 7343 del 2023; n. 7341 del 2023; n. 7340 del 2023; n. 6951 del 2023; n. 6935 del 2023; n. 6916 del 2023; n. 6912 del 2023; n. 6909 del 2023; n. 6904 del 2023; n. 6823 del 2023; n. 5291 del 2023; n. 5004 del 2023; n. 5003 del 2023; n. 4652 del 2023; n. 4651 del 2023; n. 4631 del 2023; n. 4015 del 2023; n. 3650 del 2023; n. 3650 del 2023; n. 3603 del 2023; n. 3154 del 2023; n. 3122 del 2023; n. 2804 del 2023; n. 2760 del 2023; n. 2395 del 2023; n. 1305 del 2023; n. 1093 del 2023; n. 37257 del 2022; . 36966 del 2022; n. 36244 del 2022; n. 35354 del 2022; n. 34324 del 2022; n. 33652 del 2022; n. 32946 del 2022).

A fondamento dell’indirizzo, con particolare riguardo all’interferenza tra la censura di violazione di legge e la censura di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, sta la considerazione che esclude «la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione».

E cioè, se la violazione di legge è mediata dalla denuncia di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso si versa nella diversa ipotesi della denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge: il discrimine tra l'una e l'altra — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dall’addebito di erronea ricostruzione della vicenda fattuale (v.

Cass. S.U., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016). Merita aggiungere che l’inammissibilità di simili motivi compositi discende altresì da una considerazione di fondo, che attiene alla stessa struttura del ricorso per cassazione come strumento di impugnazione a critica vincolata. Difatti, come è già stato osservato: «Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria».

Ed è del tutto ovvio che l’indirizzo presenti una sua precipua attualità, tenuto conto delle dimensioni dell’adesione giurisprudenziale sopra rammentata, senz’altro rafforzata dall’esigenza di chiarezza posta quale requisito di ammissibilità dei motivi del ricorso per cassazione secondo la nuova formulazione dell’articolo 366, numero 4, c.p.c., che oggi richiede «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano», per l’ovvia considerazione che un motivo che affastelli, come si diceva inestricabilmente, censure riconducibili alle ipotesi contemplate dai numeri 3, 4 e 5 dell’articolo 360, è palesemente contrario al principio di chiarezza, già operante nel sistema (v. p es.

Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297) prima del suo recepimento normativo ad opera della disposizione citata. 4.2. ― In ogni caso, la censura ha ad oggetto anzitutto ed essenzialmente la violazione dell’articolo 2697 c.c. Orbene è cosa nota che detta violazione si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questocaso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107;

Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass.2 dicembre 1993, n. 11949). Viceversa, nel caso in esame, ciò che si addebita alla Corte territoriale non è il menzionato ribaltamento del riparto degli oneri probatori, bensì l’errato apprezzamento del materiale istruttorio, il quale si colloca indubitabilmente al di fuori dell’ambito del sindacato di legittimità spettante alla Corte di cassazione. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui 200,00 € per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorr