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Ordinanza — n. 20213/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties waived all claims and costs via transaction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20213/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the parties executed a settlement agreement waiving all litigation acts. The appellant sought recognition of contract-related sums, but the Ministry of Infrastructure and Transport opposed the claim. The court ruled that the settlement rendered the proceedings moot and exempted the appellant from the standard unified contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 306, 390, 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: A settlement agreement between parties extinguishes the ongoing proceedings, thereby precluding the application of the unified contribution fee for cassation appeals.

Parole chiave

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cassation appeal extinguishment settlement agreement effect unified contribution fee waiver litigation costs compensation procedural termination mancata attuazione degli accordi illeciti ritiro a seguito di transazione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c..
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13636 del 2015
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26096/2017 R.G. proposto da : IMPRESA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Roma Largo Sarti 4, presso lo studio dell’avv . CAPPONI BRUNO che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. DI FALCO DOMENICO -ricorrente- Contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANO n. 3388/2017depositata i l 19/07/2017 ;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023dal Cons. RITA E . A . RUSSO . RILEVATO CHE La società indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi , avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 19 luglio 2017 con la quale è stato respinto il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che ha negato il riconoscimento di importi asseritamente maturati in esecuzione del contratto di appalto intervenuto tra le parti. Si è costituito resistendo il Ministero. In data 10 marzo 2023 è stato depositato atto firmato da legale rappresentante dell'Impresa ricorrente, nonché dall' A vvocat o dello Stato, con il quale , premesso che tra le par ti è intervenuta una transazione il 17 luglio 2020 (allegata agli atti) entrambe le parti dichiarano di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite.

In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.. L e spese sono compensate come da richiesta delle parti e non vi è luogo a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, in quanto, in tema di impugnazioni, la ratio dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose,e non trova applicazione i n caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 13636 del 2015).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spe