Cassation Court dismisses most appeals but allows one regarding internal res judicata violation in public service remuneration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by several doctors and their heirs inadmissible, while accepting the first ground of appeal raised by Ms. Petrelli. Petrelli argued that the first-instance court violated internal res judicata by failing to explicitly address the administration's prescription defense regarding her remuneration rights. Consequently, the Court quashed the contested judgment on this specific point and remanded the case to the Court of Appeal of Rome for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 346 c.p.c.: A violation of internal res judicata occurs when a court fails to explicitly address a defense of prescription raised by the opposing party, thereby implicitly disregarding the finality of the prior decision on that issue.
Parole chiave
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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi riuniti iscritt i al n. 18494/2021 e 19657/2021 R.G. rispettivamente proposti da: PETRELLI ROSA ADRIANA NIVES, elettivamente domiciliata in Roma,via Giuseppe Ferrari, 4, presso lo studio dell’avvocato Marco Frazzini (FRZMRC72P30H501R) che l a rappresenta e difende -ricorrente- e PONTI FRANCESCO, domiciliato ex lege in Roma, p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Carmena ti (CRMDNL79T16D451R) -ricorrente- e LEX MATTEO, elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo De Carolis 34 - B, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Cecconi (CCCMRZ49L09H501Q) rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Pianti (PNTFBA67E10D612O) e Chiara Alterisio (LTRCHR68E52D612D) -ricorrente- e LA VIOLA GUIDO, CAPONE GIUSEPPA, MAUTONE GABRIELLA, MAUTONE GIANLUIGI, LANDI FLAVIANA, LAURETI MAURO, LAURO GENNARO, LEVO RITA MARIA CARLA, LIMONGELLI ANTONIO, LOMBARDI CLAUDIO, LONGO ALBERTO, LUCARIELLO GIULIA MARIA ANTONIETTA, LUCCHETTI MARIA CHIARA, MACCULI VERA, MAGLIULO VINCENZO, MAGNANELLI GIOVANNI, MAGRINI LORENZO, MALTEMPI PATRIZIA, MALTONI GIANCARLO, MANDOLFINO TOMMASO, MANTIA EUGENIO, MANTOVANI MASSIMO, MANTOVANI LAURA, MARBELLI ANNA, MARONGIU RAFFAELE, MASSARO RAIMONDO SALVATORE, MASSOCCHI PAOLA, MAURI LUISA MARIA, MAZZETTI SERGIO, MELE FRANCESCO, MICHELI ADRIANA, MICHELOTTI ANDREA, MIGNANO MICHELE, MINICHINI ANDREA, MINIERI MAURO, MISIANI VINCENZO, MITIDIERI FRANCESCA, MONGA DANIELA, MONTAZZOLI MARIA FLAVIA, MONTELLA RENATO, MOSCA STEFANO, MOSCATO LAURA, NALDONI PAOLA, NARDI RITA, NARDINI GIORGIO, NASELLI ANGELO, NISTICO' FRANCA MARIA, NOBILE VALTER GIUSEPPE, NOTARO MADDALENA, OLIVIERI VITTORIO, OPPES MARIO COSTANTE, OTTAVIANI CARLO, PACE ALFONSO CARMELO JUAN, PAGNI SANDRA, PALLA MARINA, PALMAS BRUNO, PANARISI SALVATORE, PAOLI' PASQUALE, PAONE CRISTINA, PASINATO ANGELA, PASINI EMILIO, PASTENA FABRIZIO, PAVON IDA, PERDONO' GIOVANNI, PETITTO GIUSEPPE, PETRELLI GIUSEPPINA, PETRIOLI ANTONELLA, PEZZOTTI ALICE, PIANCATELLI CESARE, PICANO EUGENIO, PIERI ALESSANDRO, PIETRELLA ALESSIO, PINI ROBERTA EVA, PIZZORNI MARIO, POLITANO LUISA, POSTACCHINI DEMETRIO, POZZA CLAUDIO, POZZI SIMONETTA, QUAINO VANIA, RAINALDI MARIA PIA ANTONIETTA, RAMONDA ROBERTA, RECCARDINI PAOLO, REGONDI EMILIO ALBERTO, RICCI MARIA, RICCITIELLO FRANCECO, ROCCI PAOLA, RONCARATI MARIA PAOLA, ROSATO MANOLA, ROSSATO LUIGI, ROSSI SANDRO, RUGGIERO GIUSEPPE, RUSPA MARINA, RUSSO VINCENZO, SALVATORE ROBERTO, SALZANO FRANCECO ANTONIO, SAMPAOLO SIMONE, SAPORITA ANTONINO, SAVALLA ROCCO, SBORGIA MAURIZIO, SCABINI MILENA, SCAGLIONE FABIO, SCANU MARCELLA MARIA AUSILIATRICE, SCAPERROTTA RAIMONDO, SCARDUELLI CLEANTE, SCHIANO DI COLA GIUSEPPE, SCOLLO PAOLO, SCOTTI ERMETE VALTER, SCOVERO GIANLUCA, SENESE GIULIANA, SIRAGUSA VINCENZO, SOBRINO ROBERTO, SORDINI PAOLO, SORELLA ATTILIO, SORRENTINO GIOVANNA, SPERLI' DOMENICO, SPITALERI SALVATORE, STIGLIANO MARIA ALBA, TAMBARO PAOLO, TARANTINO CARLO, TARTARO DANIELE, TERRANOVA ALVATORE, TIEDEMANN MEIKE, TORRESAN FRANCESCO, TRAMBUSTI FEDERICA, UTIZI SIMONETTA, VALGIUSTI IOLIDA, VARRICCHIO NICOLA, VELARDI MARIA, VENTRICE GIUSEPPINA, VITTORIA ANTONIO, VULLO MARIA GRAZIA, ZANOLLI LUCIANA, ZAPPALA' SERGIO, ZOCCALI ROCCO, ZUCCONI ENRICO, elettivamente domiciliati in Roma, via Domenico Chelini 5, presso lo studio dell’avvocato Marco Tortorella (TRTMRC68P23H501S) che li rappresent a e difende -ricorrenti- e LA MONACA CARLO, LAGANARA ROBERTO, LAPIS FERNANDA, LEONARDIS FRANCESCA, LORA LILIANA, LUCCHESI SONIA, LUCCI LUCA, MAINENTE MARINA, MARTELLUCCI LOREDANA, MATTOZZI GIUSEPPE, MICELI MARIA GABRIELLA, MULAS GIUSEPPINA, MUSCAT CHRISTOPHER, NARDIELLO VINCENZO, NICOLANTI GIORGIO, NICOLAOU STYLIANOS, PALADINO CARLO, PALLADINI ANNA MARIA MORENA, PARRAVICINI DARIO ANGELO, PEZZOLI FABRIZIO, PICCINI ANTONELLA, PIETROBONO DARIO, PONTANI LUANA, PONTECORVI ANTONIO, QUERCIA OLIVIERO, RAIMONDI GIUSEPPE, RANZOLIN FLAVIO, REIFF LUIGI, RINALDI CRISTINA, RUFFINO SALVATORE, RUSSO PAOLA ROSALBA, SALVIATI ALESSANDRO, SANTINI MARCO, SANTOPADRE GIOVANNI, SELVETELLA LUCIO, STEFANI LAURA, TANCREDI GIANCARLO, TARUSCHIO PAOLO, TERZI ANDREA, TOLU FORTUNATO, TOZZI ELISABETTA, TRIGGIANO NICOLA VITO, USELLI CATERINA, VECCHIATTI MANUELA, VENTURELLI DONATELLA, VISCONTI STEFANO, VOLTAN GIANPAOLO, VULLO CALOGERO, elettivamente domiciliati in Roma , v ia Teulada 55, presso lo studio dell’avvocato Carlo Amoruso (MRSCRL71L31H501J) che li rappresenta e difende -ricorrenti- nonché da LAURENZANO ALDO, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita D'amore (DMRRTI56E50A509E) -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex lege -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 65/2021 depositata il8.1.2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.6.2023dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.
FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza dell’8.1.2021 n.65 la Corte di appello di Roma, giudicando in vari procedimenti di appello riuniti (r.g. 5633/2016; 775/2017; 967/2017; 1084/2017; 1096/2017) ha dichiarato inammissibili gli appelli di sedici appellanti e ha rigettato gli altri, accogliendo l’eccezione di prescrizione proposta dalle parti convenute, con decorsoa far data dal 31.10.1999. L’azione era stata proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca, dell’Economia e Finanze, della Salute, da numerosi medici specializzandi che non avevano percepito alcuna remunerazione per i corsi frequentati e il Tribunale di Roma, con la sentenza di primo grado,aveva rigettato le loro domande.
I medici attori avevano agito per conseguire l’indennizzo per inadempimento degli obblighi comunitari sotto il profilo dell’omesso o tardivo recepimento delle direttive e delle sentenze comunitarie in tema di parità di trattamento e adeguata retribuzione durante la frequenza del corso di specializzazione.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Roma 65/2021 sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione.
3. Il primo è stato proposto dal dott. Matteo Lex, con il patrocinio dell’avv.Fabio Pianti, in data 7.7.2021 con il supporto di due motivi. 3.1. Il ricorrente denuncia con il primo motivo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2946 cod. civ. e delle direttive della Comunità Europea n. 75/362 e 75/363, modificate dalla direttiva comunitaria n. 82/76, in relazione all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., anche con riferimento ai principi comunitari di prevedibilità, effettività ed equivalenza di un correlativo rimedio giurisdizionale ex art. 47 C.D.F.U.E., con riferimento all’art. 1 Prot.
Add. n. 1 alla CEDU, all’art. 6 CEDU, 13 CEDU e all’art. 14 CEDU, norme di diritto internazionale il cui strumento è ratificato con legge n. 848/1955. 3.2. Il ricorrente denuncia con il secondo motivo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2946 cod. civ. e delle direttive della Comunità Europea n. 75/362 e 75/363, modificate dalla direttiva comunitaria n. 82/76, nonché della direttiva della Comunità Europea 2005/36; il tutto, in relazione all’art. 360 n. 3, cod.proc.civ., anche con riferimento ai principi comunitari di prevedibilità, effettività ed equivalenza di un correlativo rimedio giurisdizionale ex art. 47 C.D.F.U.E., e con riferimento all’art. 1 Prot.
Add. n. 1 alla CEDU, all’art. 6 CEDU, 13 CEDU e all’art. 14 CEDU, norme di diritto internazionale il cui strumento è ratificato con Legge n. 848/1955. 3.3. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.
4. Il secondo ricorso è stato proposto dal dott. Carlo La Monaca e da altri 47 ricorrenti, con il patrocinio dell’avv.Carlo Amoruso, con atto notificato il 7.7.2021 con il supporto di cinque motivi. 4.1.Con il primo motivo, relativo alle posizioni dei dottori Giancarlo Tancredi, Carlo La Monaca, Fernanda Lapis, Giuseppe Mattozzi, Antonella Piccini, Marco Santini, Fortunato Tolo, Stefano Visconti e Giampaolo Voltan, i ricorrenti deducono violazione e/ io falsa applicazionedegli artt.132 e 34, i ricorrenti deducono violazione e/ o falsa applicazione degli artt.132 e 342 c.p.c. e lamentano il difetto di motivazionein ordine alla dichiarazione di inammissibilità del loro atto di appello. 4.2.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art.2935 cod.civ. con riferimento all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione. 4.3.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt.13 e 16 della Direttiva 82/76, nonché degli artt.5 e 7 della Direttiva 362/76, dell’art.3 Cost. e degli artt.6 e 8 del d.lgs.257/1991 e dell’art.220 TCE. 4.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art.101, comma 2, Cost. 4.5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 e 132 cod.proc.civ. quanto al motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del punteggio per assorbimento di ogni altra domanda e al motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del diritto degli iscritti a far data o in epoca successiva all’a.a. 1991-1992, in particolare quanto al dott.Luca Lucci. 4.6.Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art.92, comma 2, cod.proc.civ. 4.7.
Si sono costituite con controricorso le Amministrazioni convenute, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la formazione del giudicato quanto ai dottori Giancarlo Tancredi Caterina Useli e Dario Angelo Parravicini.
5. Il terzo ricorso è stato proposto dagli eredi dott. Angelo Mautone e da altri 132 ricorrenti, con il patrocinio dell’avv.Marco Tortorella, con atto notificato l’8.7.2021 con il supporto di due motivi. 5.1. Con il primo motivo, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt.5 e 189 del Trattato CEE, dell’art.10 Cost., dell’art.19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea, dell’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, delle Direttive 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25.2.1999 (proc.
C-131-97) e del 3.10.2020, nonché violazione e falsa applicazione dell’art.1 del Protocollo n.1 CEDU, degli artt.1,10,11 e 12 Preleggi, degli artt.2934,2935, 2948 c.c., dell’art.6 del d.lgs. 257/1991 e dell’art.11 della legge 370/1999. 5.2.Con il secondo motivo i ricorrenti denu nciano violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt.5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25.2.1999 (proc.
C-131-97) e del 3.10.2020, degli artt.2,3,10 e 97 Cost., dell’art.6 del d.lgs. 257/1991 e dell’art.11 della legge 370/1999, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e omessoesame di fatto decisivo. Il motivo riguarda solo una parte dei ricorrenti, iscrittisi alla scuola di specializzazione prima del 1983, che avevano contestato la sentenza del Tribunale con il sesto motivo di gravame non esaminato. 5.3. Si sono costituite co n controricorso le Amministrazioni convenute, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Il quarto ricorso è stato proposto dal dott. Francesco Ponti, con il patrocinio dell’avv. Daniele Carmenati, con atto notificato il 7.7.2021 con unico motivo. 6.1. Con il mo tivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.2935 cod.civ. e dell’art.4, comma 43 della legge 183 del 2011 e dei principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria e sostiene l’omessa decorrenza del termine prescrizionale decennale e la perduranza dell’inadempimento dello Stato italiano in relazione al recepimento delle direttive comunitarie con specifico riferimento ai medici iscritti ai corsi di formazione dal 1983 al 1991. 6.2. Le Amministrazioni convenute non si sono costituite.
7. Il quinto ricorso è stato proposto dalla dott.ssa Rosa Adriana Nives Petrelli, con il patrocinio dell’avv. Marco Frazzini, con atto notificato l’8.7.2021 con cinque motivi. 7.1. Con il primo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ. la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art.112 cod.proc.civ. sulla censura proposta con il quinto motivo di gravame in tema di motivazione della reiezione della domanda di pagamento delle somme dovute agli specializzandi in forzadel d.lgs. 257/1991. 7.2.
Con il secondo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ. la ricorrente denuncia, in subordine rispetto al primo motivo, il rigetto implicito del quinto motivo e sostiene che, quale appartenente al gruppo degli specializzandi iscritti successivamente al 1991 (e cioè dal 1996 al 2000) doveva applicarsi a suo favore la normativa di cui al d.lgs.257 del 1991. 7.3. Con il terzo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ. la ricorrente denuncia la violazione del giudicato interno per la dichiarazione di prescrizione del suo diritto a percepire la remunerazione poiché la sentenza di primo grado aveva implicitamente disatteso l’eccezione di prescrizione proposta dall’Amministrazione. 7.4.
Con il quarto motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ. la ricorrente in subordine violazione di legge ed error in procedendo in difetto di riproposizione dell’eccezione da parte dell’Amministrazione ex art.346 cod.proc.civ. 7.5. Con il quinto motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ. la ricorrente chiede la revisione della decisione in punto spese di lite. 7.6. Si sono costituite con controricorso le Amministrazioni convenute, chiedendo il rigetto del ricorso. 8.Il sesto ricorso è stato proposto dal dott.Aldo Laurenzano, con il patrocinio dell’avv.
Rita D’Amore con atto notificato il 7.7.2021 con unico motivo. Tale ricorso è stato iscritto a ruolo al diverso n. 19657r.g. 2021. 8.1.Con unico motivo il ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione in relazione agli artt.2934, 2935, 2946 c.c., nonché dell’art. 11 della L. n. 370/1999. 8.2. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite. 8.3. Il dott. Ponti e il dott.Laurenzano hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 9. In via preliminare occorre disporre la riunione ai vari ricorsi rubricati al numero di r.g. 18494/2021 di quello iscritto al n.19657/21, ai sensi dell’art.335 cod.proc.civ., trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.
10. Possono poi essere esaminati congiuntamente tutti i motivi di ricorso dedicati dai vari ricorrenti al tema della decorrenza della prescrizione decennale. Si tratta dei motivi 1 e 2 del ricorso del dott.Lex, dei motivi 2 e 3 del ricorso del dott.La Monaca e altri, del motivo 1 del ricorso degli eredi del dott, Mautone e altri, del motivo 1 del ricorso del dott.Ponti e dell’unico motivo del dott.Laurenzano.
11. Tutti questi motivi appaiono inammissibili ai sensi dell’art.360 bis cod.proc.civ., poiché la Corte di appello ha deciso in conformità alla giurisprudenza consolidata di questa Corte che le censure proposte non offrono ragione di rimeditare. L’orientamentodella giurisprudenza di legittimità sul punto è ormai monolitico e individua il giorno inziale di decorrenza della prescrizione decennale per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nella data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Sez.3, 1589/2020; 13758/2018; 23199/2016; 16104/2013; 1917/2012; 17868/2011;
Sez. 6-3, 16452/2019; 6606/2014; 17066/2013; 1156/2013). Da ultimo e assolutamente in termini sono i ntervenute sul punto anche le Sezioni Unite di questa Corte, sia pur investite per altra ragione, e hanno ribadito con l’autorevolezza della massima istanza nomofilattica il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità decisioni n. 8096 del2022, n. 39421 del 2021, n. 1589 del 2020, n. 18961 del 2020, n. 14112 del 2020, n. 16452 del 2019, S.U. n. 30649 del 2018,n. 13758 del 2018, n. 10813, 10814,10815, 10816 e 17688 del 2011, n. 20/03/2014, n. 6606, 15/11/2016, n. 23199) secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato í necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990 - 1991.
La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».
Inoltre, in tema di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall'entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (Sez.3, 39421/2021; 13343/2022).
12. Le Amministrazioni convenute con il ricorso La Monaca ed altri hanno eccepito in via preliminare la formazione del giudicato quanto ai dottori Giancarlo Tancredi, Caterina Useli e Dario Angelo Parravicini, in quanto asseritamente destinatari di una sentenza favorevolepassata in giudicato, del Tribunale di Roma n.17039 del 2005, i primi due e del Tribunale di Roma n. 1955 del 2019, l’ultimo. L’eccezione non si accompagna alla prova di quanto affermato e non può che essere disattesa.
13. Con il primo motivo del ricorso del dott. Lamonaca, relativo alle posizioni dei dottori Giancarlo Tancredi, Carlo La Monaca, Fernanda Lapis, Giuseppe Mattozzi, Antonella Piccini, Marco Santini, Fortunato Tolo, Stefano Visconti e Giampaolo Voltan, i ricorrenti deducono violazione e/ o falsa applicazione degli artt.132 e 342 c.p.c. e lamentano il difetto di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità del loro atto di appello.
14. Secondo i ricorrenti la sentenza sarebbe priva di motivazione, in violazione dell’art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. ma tale assunto non può certamente essere condiviso. La Corte capitolina ha indicato chiaramente la ragione che l’ha indotta a tale statuizione, affermando che benché l’atto di gravame contenesse una critica alle premesse argomentative della sentenza appellata, non era stato fornito alcun chiarimento un merito alla riferibilità delle censure mosse in riferimento alle loro specifiche posizioni soggettive.
15. Inoltre, perché l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.
Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 5, n. 22880 del 29.9.2017; Sez. L, n. 11738 del 8.6.2016; Sez. L, n. 23420 del 10.11.2011;
Sez. 1, n. 20405 del 20.9.2006; Sez. U, n. 28332 del 5.11.2019; Sez. U, n. 156 del 9.1.2020). Il ricorrente, quindi,che in sede di legittimità impugna la decisione del giudice di appello che ha dichiarato inammissibile un motivo di gravame da lui proposto per difetto di specificità deve necessariamente trascrivere, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado impugnato, quanto il contenuto del motivo di appello proposto avverso tale provvedimento, per mettere così in condizione la Corte di Cassazione di rivalutare la correttezza della decisione in rito assunta dal giudice di appello.
Infatti la Corte di Cassazione, qualora venga dedotto un error in procedendo , è giudice anche del fatto processuale e può esercitare il potere- dovere di esame diretto degli atti ma solo se la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo alla loro verifica (Sez. L, n. 20924 del 5.8.2019). E ciò ben si spiega perché, quando la parte censura la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Sez. 5, n. 27368 del 1.12.2020).
Nulla di ciò hanno fatto i ricorrenti che sostengono chel’indicazione della loro data di immatricolazione avrebbe soddisfatto il requisito, senza rendersi conto cheai fini della dimostrazione a questa Corte di aver adeguatamente ottemperato al l’esigenza di personalizzazione ravvisata dalla Corte di appello e giudicata insoddisfatta, sarebbe stata necessaria la riproduzione sintetica dell’atto di appello per evidenziare che , differentemente da quanto statuito, le censure da loro mosse erano riferibili in modo puntuale e preciso ai singoli appellanti.
16. Il motivo pertanto deve essere complessivamente rigettato.
17. Con il quarto motivo del ricorso La Monaca i ricorrenti denunciano violazionee/o falsa applicazione dell’art.101, comma 2, Cost. I ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione dell’art.101, comma 2, Cost. secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, essendosi la Corte di appello riferita solo a una interpretazione, neppure pacifica, seguita dalla Cassazione. Il motivo è affetto da inammissibile genericità e soprattutto ignora il fatto che la Corte di appello, riferendosi alla giurisprudenza di questa Corte ha motivato per relationem rifer imenti alla normativa di legge, italiana ed europea, come indubbiamente le era consentito.
18. Con il quinto motivo i ricorrenti La Monaca ed altri denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 e 132 cod.proc.civ. quanto al motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del punteggio per assorbimento di ogni altra domanda e al motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del diritto degli iscritti a far data o in epoca successiva all’a.a. 1991 -1992, in particolare quanto al dott.Luca Lucci. 19.Il rigetto della domanda subordinata, al cui riguardo i ricorrenti lamentano omessa pronuncia, è adeguatamente sorretto dalla stessa motivazione che ha ispirato il rigetto della domanda principale, ossia il decorso della prescrizione che non può che valereper tutti i diritti scaturenti dallo stesso fatto costitutivo.
20. Per il dott. Luca Lucci, iscrittosi nell’anno accademico 1991 - 1992 non varrebbero le ragioni esposte in sentenza perché egli avrebbe avuto diritto alla remunerazione introdotta con il d.lgs.251/1991. Il motivo in parte qua è inammissibile; mentre dalla sentenza risulta che gli attori avevano agito per il risarcimento del danno conseguito all’inadempimento da parte dello Stato italiano all’obbligo scaturente dall’ordinamento comunitario di adeguata remunerazione dei medici specializzandi non risulta affatto che il dott. Lucci abbia agito inveceper sentirsi riconoscere il trattamento spettantegliex lege. Né il ricorrente illustra la domanda originaria e il motivo di appello in tal senso proposto per dimostrare che la sua domanda era differente da quella esaminata dai giudici del merito. Non senza rilevare che la prescrizione decennale opererebbe anche nel suo caso.
21. Le stesse considerazioni valgono per gli altri specializzandi – neppure nominati - immatricolatisi dal 1991 in avanti, impersonalmente citati a pag.38 del ricorso, a cui si aggiunge l’assoluta genericità della censura che non identifica neppure i pretesi soggetti a cui si vorrebbe far riferimento.
22. Con il sesto motivo i ricorrenti La Monaca ed altri denunciano violazionee/o falsa applicazione dell’art.92, comma 2, cod.proc.civ. e lamentano la mancata compensazione delle spese processuali. La Corte di appello ha ineccepibilmente applicato il principio di soccombenza, non ravvisando i presupposti per l’esercizio del potere discrezionale, seppure eccezionale e motivato, per la compensazione delle spese processuali. Né vi erano ragioni in tal senso , a fronte di una giurisprudenza del tutto granitica di questa Corte.
23. Con il secondo motivo i ricorrenti eredi Mautone ed altri denunciano violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt.5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25.2.1999 (proc. C- 131-97) e del 3.10.2020, degli artt.2,3,10 e 97 Cost., dell’art.6 del d.lgs. 257/1991 e dell’art.11 della legge 370/1999, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e omesso esame di fatto decisivo. Il motivo riguarda solo una parte dei ricorrenti, iscrittisi alla scuola di specializzazione prima del 1983, che avevano contestato la sentenza del Tribunale con il sesto motivo di gravame non esaminato.
24. Il motivo è eviden temente inammissibile perché afferente a questione assorbita dal rigetto, confermato in appello, della domanda per intervenuta prescrizione.
25. I due primi motivi di ricorso della dott.ssa Petrelli ruotano intorno alla medesima questione. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ. della denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art.112 cod.proc.civ. sulla censura proposta con il quinto motivo di gravame in tema di motivazione della reiezione della domanda di pagamento delle somme dovute agli specializzandi in forzadel d.lgs. 257/1991. Con il secondo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ. la ricorrente denuncia, in subordine rispetto al primo motivo,il rigetto implicito del quinto motivo e sostiene che nei suoi confronti quale appartenente al gruppo degli specializzandi iscritti successivamente al 1991 (e cioè nel suo caso dal 1996 al 2000) doveva applicarsi a suo favore la normativa di cui al d.lgs.257 del 1991.
In altre parole, la dott.ssa Petrelli ha sostenuto la spettanza delle somme richieste in forza del servizio prestato come specializzanda dal 1996 al 2000 in piena vigenza del d.lgs. 257 del 1991 e ha ribadito che tali somme non le erano state corrisposte.
26. La ri corrente cioè sostiene che la sua domanda aveva altro contenuto e di aver chiesto semplicemente di essere retribuita per la sua attività durante la scuola di specializzazione frequentata dal 1996 al 2000, quando era ormai in vigore la normativa interna introdotta nel 1991 cheprevedeva il pagamento. La sentenza di primo grado (sentenza n.13933/2016, pag.18, secondo capoverso, doc.4 del fascicolo della ricorrente) ha preso in considerazione tale domanda della dott.ssa Petrelli, e ha risposto che non poteva essere accolta perché non vi era alcuna responsabilità dello Stato italiano per inadempimento all’obbligo di dare attuazione alle direttive comunitarie nei confronti di coloro che avevano iniziato a frequentare i corsi di specializzazione successivamente all’attuazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEEe 82/76/CEE con il d.lgs. 257 del 1991.
Tale statuizione, che restringeva la cognizione alle domande risarcitorie per mancata attuazione delle direttive della Comunità europea, era stata censurata con il quinto motivo di appello nel procedimento di appello n.10967/2017, con cui era stato fatto rilevare il fondamento della domanda anche sul diritto interno e si era insistito sull’accertamento del diritto all’adeguata remunerazione e al pagamento dell’importo di € 11.103,82 previsto dal d.lgs.257/1991.
27. La Corte romana non ha esaminato questo motivo e ha accomunato la posizione della dott.ssa Rosa Anna Nives Petrelli a quella degli altri medici specializzandi che avevano frequentato i corsi prima dell’attuazione delle direttive CEE. Solo con riferimento al tema della decorrenza iniziale del periodo prescrizionale (pag.25, capoverso), la Corte di appello ha trattato la posizione della dott.ssa Petrelli insieme ad una moltitudine di altre posizioni per affermare che la prescrizione era decennale e decorreva dal 27.10.1999, sicché la domanda giudiziale del 23.7.2012 era stata proposta tardivamente.
28. L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale exart. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell'assunta omissione, consegue l'inammissibilità del motivo. (Sez.
L, n. 29952 del 13.10.2022; Sez. 3, n. 25359 del 20.9.2021;Sez. 1, n. 32023 del 9.12.2019;Sez. 5, n. 11459 del 30.4.2019; Sez. 2, n. 1539 del 22.1.2018). È pur vero poi che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Sez. 6- 1, n. 15255 del 4.6.2019).
In questo caso, però, la Corte non si è posta minimamente il problema giuridico innescato dal motivo, ha omologato la posizione della dott.ssa Petrelli a quella degli altri specializzandi che avevano frequentato i corsi prima dell’anno accademico 1991 -1992 e ha motivato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione in modo del tutto incompatibile con le tesi e gli assunti della ricorrente e cioè con riferimento alla data di entrata in vigore della legge n.370 del 1999, che ha un senso solo nella logica dell’inadempimento statuale agli obblighi comunitari e con riferimento a una decorrenza addirittura in parte anteriore alla data di maturazione del diritto, visto che la dott.ssa Petrelli ha terminato il proprio corso solo nel 2000.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza(Sez. 3 , n. 12131 del 8.5.2023).
29. Deve quindi essere accolto il primo motivo, assorbito il secondo, al pari dei restanti. Con il terzo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ. la dott.ssa Petrelli denunciala violazio ne del giudicato interno per la dichiarazione di prescrizione del suo diritto a percepire la remunerazione poiché la sentenza di primo grado aveva implicitamente disatteso l’eccezione di prescrizione proposta dall’Amministrazione. Con il quarto motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ. la ricorrente in subordinedenuncia violazione di legge ederror in procedendo in difetto di riproposizione dell’eccezione da parte dell’Amministrazione ex art.346 cod.proc.civ. Con il quinto motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ. la ricorrente chiede la revisione della decisione in punto spese di lite.
31. Per i motivi esposti, la Corte deve dichiarare inammissibile il ricorsodel dott.Lex, il ricorso del dott. Lamonaca ed altri, il ricorso degli eredi del dott. Mautone ed altri, il ricorso del dott.Ponti e il ricorsodel dott. Laurenzano. I ricorrenti del ricors o del dott. Lamonaca e altri e del ricorso degli eredi del dott.Mautone e altri vanno condannati , in solido per ciascun gruppo, a rifondere le spese processuali del grado alle Amministrazioni controricorrenti, costituitesi specificamente con controricorso nei loro confronti,liquidate come in dispositivo.
Non così i ricorrenti dottori Lex, Ponti e Laurenzano poiché in relazione ai loro ricorsi le Amministrazioni non si sono costituite in giudizio. Occorre invece accogliere il primo motivo di ricorso della dott.ssa Petrelli, assorbiti gli altri, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare la causa allaCorte di appello di Roma, in diversa composizione, anche perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dott.
Lex , dott.Lamonaca ed altri, eredi del dott. Mautone ed altri, dott.Ponti e dott. Laurenzano, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi del dott. Lex , del dott. Lamonaca ed altri, degli eredi del dott. Mautone ed altri, del dott.Ponti e del dott. Laurenzano; accoglie il primo motivo di ricorso della dott.ssa Rosa Anna Nives Petrelli, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; condanna i ricorrenti delricorso del dott. Lamonaca e altri, in solido fra loro, a rifondere le spese processuali del grado alle Amministrazioni controricorrenti, liquidate nella somma di € 12.000,00, oltre le spese prenotate a debito come per legge. condanna i ricorrenti delricorso degli eredi del dott. Mautone e altri, in solido fra loro,