Court quashes appeal ruling on double payment risk regarding third-party debt assignment in construction contracts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision which failed to deduct a third-party debt payment from the construction contract judgment. The appellant argued that money paid to a third-party creditor should reduce the amount owed to the contractor's association. The court ruled that while an association is not a single entity, the specific debt assigned to the third party must be deducted from the contractor's specific share to prevent double payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 553 cod. proc. civ.; Art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002: When a third party is assigned a debt owed to a member of a temporary enterprise association, the amount paid to that third party must be deducted from the specific quota of the member to whom the debt was assigned to avoid double payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
e difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Santo Spadafora e dall’avvocato Carmelo Bozzo ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Emilio dei Cavalieri, n. 11, presso lo studio dell’avvocato Alfredo Morrone. RICORRENTE contro FILICE GEOM. GIANFRANCO s.r.l., in persona del procuratore geometra Gianfranco Filice (già in qualità di capogruppo mandataria de ll’Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla “FILICE GEOM. GIANFRANCO” s.r.l. e dalla ditta individuale “VELLA SALVATORE LUIGI”).
INTIMATA e VELLA SALVATORE – c.f. VLLSVT46B04D123E / p.i.v.a. 00425660784 – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Rende (CS), alla via Don Minzoni, n. 79/b, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Russo che lo rappresenta e difendein virtù di procura speciale in calce al controricorso. INTERVENTORE avverso la sentenza n. 1612/2016 della Corte d’Appello di Catanzaro, udita la relazione nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE 1.Con decreto n. 35/1998 il Tribunale di Cosenza ingiungeva al Comune di Rende di pagare alla “Filice Geom.
Gianfranco” s.r.l., in qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita dalla medesima “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l. e dalla ditta individuale “Vella Salvatore Luigi”, la complessiva somma di lire 447.403.841 –di cui lire 303.900.085 per capitale e lire 143.503.756 per interessi legali e di mora al 31.10.1997 –oltre ulteriori interessi moratori, spese e competenze di ingiunzione, quale corrispettivo dei lavori di costruzione del raddoppio delle condotte idriche dell’acquedotto “Valle Crati” a servizio della conurbazione “Cosenza –Rende” (cfr. ricorso, pag. 2) . 2.Il Comune di Rende proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 23.4.1998(cfr. ricorso, pag. 2).
Deduceva, tra l’altro, che dall’importo ingiunto occorreva scomputare la somma di lire 125.367.278, versata, in veste di debitor debitoris, a Domenico Panucci, creditore della “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l., a seguito dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. pron unciata dal Pretore di Cosenza nell’ambito dell’espropriazione presso terzi dal Panucci intrapresa in danno della “Filice Geom. Gianfranco”(cfr. ricorso, pag. 2). Instava per la revoca dell’ingiunzionee per l’accertamento del minor dovuto. 3.Resisteva la “Filice Geom.
Gianfranco” s.r.l. nella qualità anzidetta.4.Con sentenza n. 2562 dei 9 / 11.11. 2009 il Tribunale di Cosenza revocava l’ingiunzione e, in dipendenza degli acconti versati in corso di causa, riscontrati dalla creditrice opposta, condannava il Comune a pagare la complessiva minor somma di euro 181.327,12 (euro 108.979,76 per capitale ed euro 72.529,36 per interessi), oltre interessi legali(cfr. ricorso, pag. 3). 5.Il Comune di Rende proponeva appello (cfr. ricorso, pag. 3 ) . Lamentava, peraltro, l’omessa deduzione della somma di lire 125.367.278, versata a Domenico Panucci a seguito e per effetto dell’ordinanza di assegnazione pronunciata dal Pretore di Cosenza(cfr. ricorso, pag. 3).
Esponevain particolare che l’impugnato dictum si poneva in contrasto con l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., siccome il Pretore di Cosenza aveva con tale ordinanza espressamente dato atto che “l’impresa Filice, debitrice del Panucci (…) era uno dei soggetti costituenti l’A.T.I. di cui (…) il Comune di Rende era debitore” (così sentenza d’appello, pag. 4). La“Filice Geom. Gianfranco” s.r.l., quale capogruppo mandataria dell’a.t.i., non si costituiva(cfr. sente nza d’appello, pag. 4) . 6.Con sentenza n. 1612/2016 la Corte di Catanzaro accoglieva in parte il gravame e , per l’effetto, revocava “il capo 2 del dispositivo dell’impugnata sentenza condannando il Comune di Rende al pagamento in favore di ATI Filice geom.
Gianfranco s.r.l. e Vella Salvatore Luigi dell’importo di € 108.979,76 a titolo di capitale residuo oltre interessi calcolati come in parte motiva ai sensi degli artt. 38 e 39 del Capitolato Generale Cassa approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20 gennaio 1965” (così sentenza d’appello, pag. 7). Evidenziavache creditore nel presente giudizio era l’associazione temporanea di imprese costituita dalla “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l. e dalla ditta individuale “Vella Salvatore Luigi”; che viceversa creditore del Comune di Rende, al contempo debitore di Domenico Panucci, nella espropriazione presso terzi definitacon l’ordinanza di assegnazione ( in virtù del la quale il Comune aveva pagato la somma di lire 125.367.278) era la “Filice Geom.
Gianfranco” s.r.l., ossia un soggetto diverso(cfr. sente nza d’appello, pa g g. 5 - 6 ) . Evidenziava che, “essendo quindi quel debito del Comune stato pagato in favore della sola Impresa Filice esso non può venir scomputato nel presente giudizio in cui il soggetto qui creditore è ATI” (così sentenza d’appello, pag. 6).
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Rende; ne ha chiesto in base a due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. La “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l., in persona del procuratore geometra Gianfranco Filice, in qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l. e dalla ditta individuale “Vella Salvatore Luigi”,non ha svolto difese.
8. Con controricorso datato 18.4.2023 ha spiegato intervento in asserita veste di litisconsorte necessario pretermesso Salvatore Vella. Ha esposto che il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 23 del 15.7.2009 ha dichiarato il fallimento della “Filice” s.r.l., capogruppo e mandataria dell’A.T.I. suindicata, con conseguente scioglimento del rapporto di mandato ai sensi dell’art. 78 l.fall.(cfr. controricorso Vella, pagg. 2 - 3 ) . Ha esposto conseguentemente che sono nulle sia la notifica dell’atto di appello sia la notifica del ricorso per cassazione alla “Filice Geom.
Gianfranco” s.r.l., in persona del procuratore geometra Gianfranco Filice, in qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I.(cfr. controricorso Vella, pag. 3). Ha prospettato poi la violazione del litisconsorzio necessario sia in primo grado che in grado d’appello(cfr. controricorso Vella, pag. 4).Ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza n. 1612/2016 della Corte d’Appello di Catanzaro con rinvio alla stessa corte ai fini della integrazione del contraddittorio(cfr. controricorso Vella, pag. 5). 9.Salvatore Vella ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE 10.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 553 cod. proc. civ., dell’art. 37, 17° co., del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 48, 16° co., del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 95, 7° co., del d.P.R. n. 554/1999. Deduce chela circostanza per cui la “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l. ha, nella specie, esperito l’azione monitoria in qualità di capogruppo e mandataria dell’a.t.i. costituita con l’impresa individuale “Vella Salvatore Luigi”, non esclude la coincidenzasoggettiva con il creditore - “Filice Geom.
Gianfranco” s.r.l. - del Comune di Rende, al contempo (la s.r.l.) debitore di Domenico Panucci, nell a espropriazione presso terzi conclusasi con l’ordinanza exart. 553 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 8). Deduce segnatamente che la Corte di Catanzaro non ha tenuto conto che l’associazione temporanea di imprese non ha una soggettività autonoma e distinta rispetto alle imprese che la costituiscono (cfr. ricorso, pag. 8), non costituisce un autonomo centro di imputazione di atti e rapporti giuridici e si risolve in un accordo negoziale in virtù del quale le imprese associate conferiscono un mandato collettivo ed irrevocabile all’impresa prescelta come capogruppo (cfr. ricorso, pag. 9).
Deduce quindi che ha erratola corte d’appello a non scomputare dal credito preteso dall’a.t.i. ed oggetto dell’ingiunzione per cui è controversia, l’importo di lire 125.367.278 -corrisposto in sede di espropriazione presso terzi al creditore –Domenico Panucci – del proprio creditore, “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l. (cfr. ricorso, pag. 11). 11.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio. Deduce che, pur a prescindere dall’identità soggettiva tra la “Filice Geom.
Gianfranco” s.r.l. e l’a.t.i. costituita dalla “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l. e dalla ditta individuale “Vella Salvatore Luigi”, è indubitabile che alla “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l. spetta il 50% delle somme di cui esso Comune è debitore nei confronti dell’a.t.i. (cfr. ricorso, pag. 13). Deduce quindi che il pagamento dell’importo di lire 125.367.278 eseguito in favore del creditore –Domenico Panucci - della “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l. va senz’altro scomputato dal 50% delle somme che, in dipendenza dell’appalto per cui è controversia, ha da corrispondere specificamente alla “Filice Geom.
Gianfranco” s.r.l. Deduce quindi che “l’effetto parzialmente estintivo di quel pagamento non avrebbe dovuto essere posto in discussione” (così ricorso, pag. 13). Deduce che diversamente esso ricorrente –che comunque ha inteso imputare il pagamento eseguito in ottemperanza all’ordinanza exart. 553 cod. proc. civ. al quinto certificato di pagamento (cfr. ricorso, pag. 15)– sarebbe costretto ad un duplice pagamento (cfr. ricorso, pag. 15)con corrispondente arricchimento senza causa della “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l. (cfr. ricorso, pag. 14). 12.Va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento di Salvatore Vella. 13.Riveste valenza l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale n el giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione(cfr.
Cass. 1.3.2022, n. 6774; Cass. sez. lav. 18.4.2005, n. 7930, secondo cui è inammissibile nel giudizio di Cassazione l’intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi di merito). 14.In pari tempo viene in rilievo l’insegnamento di questa Corte s econdo cui , in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria dell’altra, ai sensi dell’art. 23, 8° co., del d.lgs. n. 406 del 1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell’art. 78 l.fall., sicché l’impresa mandante –nella specie Salvatore Vella, titolare dell’omonima ditta individuale -è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente – nella specie nei confronti del Comune di Rende - per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall’appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall’amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all’accordo diassociazione temporanea, era di sua spettanza (cfr.
Cass. 17.1.2017, n. 973; Cass.22.10.2013, n. 23894). 15.In questi termini si reputa quanto segue. In primo luogo, pur a voler – a tutto concedere – rico noscere a Salvatore Vella la veste di successore a titolo particolare nel diritto controverso, nel giudizio di primo grado, quanto meno, vi è stata costituzione del dante causae tale costituzione hariguardato il diritto oggetto di cessione. In secondo luogo, è certo da disconoscere la veste di litisconsorte necessario di Salvatore Vella.16.Alla stregua quindi dell’inammissibilità del suo intervento è da escludere che Salvatore Vella sia legittimato ad eccepire l’invalidità della notifica dell’atto di appello e del ricorso per cassazione alla “Filice Geom.
Gianfranco” s.r.l. 17.I motivi di ricorso sono evidentemente connessi; se ne giustifica perciò la disamina contestuale; ambedue i motivi sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono. 18.Nonostante lo scioglimento ex art. 78 l.fall. del rapporto di mandato la “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l. deve reputarsi correttamente evocata in questa sede - o ssia non ha precipua valenza che nella relata sia stata indicata come capogruppo dell’a.t.i. (cfr. Cass. 19.3.2014, n. 6352, secondo cui l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un’irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e la consegna dell’atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria)- ed alla medesima s.r.l. il ricorso per cassazione deve reputarsi correttamente notificato.
Più esattamente, l’ente comunale ricorrente ha dato corso in data 3 aprile 2017, all’indirizzo di Cosenza, via Timpone degli Ulivi, n. 3, del geometra Gianfranco Filice, procuratore della “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l., alla notifica del ricorso, appunto, all a – non costituita in grado d’appello - “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l. (cfr. Cass. 18.12.2003, n. 194 37 , secondo cui a lla parte rimasta contumace nel giudizio “a quo”, la notificazione dell’impugnazione, salvo che non debba avvenire nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto all’atto della notificazione della sentenza ai sensi del 1° co.dell'art. 330 cod. proc. civ. -ove il contumace abbia provveduto in tal senso - va effettuata personalmente a norma degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ.;
Cass. 15.9.2009, n. 11315; Cass.(ord.) 6.7.2021, n. 19092). In particolare, l’ufficiale giudiziario, impossibilitato ad eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario e di persone abilitate alla ricezione, ha, in ossequio al disposto dell’art. 140 cod. proc. civ., depositato copia dell’atto da notificare nella Casa comunale di Cosenza, ha affisso avviso del deposito alla porta dell’abitazione e ha dato notizia al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in data 3.4.2017. In data 14.11.2019, entro dunque l’adunanza camerale , il ricorrente ha allegatol’avviso di ricevimento della raccomandata n. 76761253782-7 inoltrata al geometra Gianfranco Filice, nella qualità summenzionata, non recapitata e con attestazione, in data 21.4.2017, che l’atto, restituito al mittente, non è stato ritirato nel periodo prescritto.
19. La dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Cosenza con sentenza n. 23 del 15.7.2009 della “Filice” s.r.l. è sopraggiunta allorché il medesimo tribunale in composizione monocratica, all’udienza del 2.7.2009, aveva trattenuto in decisione la causa de qua ed aveva fatto luogo all’assegnazione dei termini per il deposito delle difese conclusionali (cfr. sentenza di primo grado, pag. 3).20. Evidentemente la dichiarazione di fallimento ha determina to l’interruzione automatica del processo ai sensi dell’art. 43, 3° co., l.fall.(cfr.
Cass. sez. un. 7.5.2021, n. 12154. Cfr. altresì Cass. 7.4.2017, n. 9124, ove in motivazione si precisa che“l’art. 43 della l.fall., come modificato dall’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, [è]operante, ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. citato, anche nei giudizi anteriormente pendenti, a partire dal 16 luglio 2006, con consequenziale automaticità dell’interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento, purché quest’ultima sia intervenuta successivamente a tale data (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27165 del 28/12/2016;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 5650 del 07/03/2013)). 21.Nondimeno, questo Collegio non può che ribadire la radicata elaborazione di questa Corte a tenor della quale l a perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al curatore - è consentito eccepirla, con la conseguenza che, se il curatore rimane inerte e il fallito agisce per proprio conto, la controparte non è legittimata a proporre l’eccezione, néil giudice può rilevare d’ufficio il difetto di capacità, e il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale,salva la facoltà del curatore di profittare dell’eventuale risultato utile del giudizio in forza del sistema di cui agli artt. 42 e 44 l.fall.(cfr.
Cass. 4.3.2011, n. 5226. Cfr. altresì Cass. 2.7.2010, n. 15713;Cass. 15.1.2016, n. 614; Cass.13.2.2020, n. 3558). 22.La costituzione di una associazione temporanea di imprese non dà luogo ad una entità giuridica nuova, distinta dalleimprese che la compongono (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 9.12.2015, n. 24883; Cass. 23.11.2018, n. 30354, secondo cuil’associazione temporanea di imprese non costituisce un’impresa unitaria; Cass. 17.5.2001, n. 6757, secondo cui l’associazione temporanea di imprese contemplata dalla legge n. 584 del 1997 non costituisceuna persona giuridica distinta dalle imprese riunite che conservano la propria autonomia). 23.Certo, l’associazione temporanea di imprese è c onnotata da l rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito collettivamente all’impresa “capogruppo”,che è legittimata a compiere, con l’amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall’affare comune (di solito, appaltodi opere pubbliche), produttiva di effetti direttamente nei confronti delle imprese mandanti(cfr.
Cass. 17.5.2001, n. 6757) . E, senza dubbio, al mandatario di un ’ associazione temporanea d ’ impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasinatura dipendenti dall ’ appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto,sicché l'appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l’offerta delleimprese riunite in associazione (cfr.
Cass.(ord.) 16.5.2018, n. 11949). Tuttavia, tal ultimi rilievi, nel quadro appunto del condivisibile principio per cui l’a.t.i. non dà vita ad un’impresa unitaria, non escludono che si scorga e si individui senz’altro ed immediatamente con riferimento a ciascuna impresa associata la quota di corrispettivo di rispettiva spettanza correlata all’affare comune. 24.In quest’ottica si rimarca che è fuor di contestazione nella specie che il Pretore di Cosenza, in veste di giudice dell’esecuzione ebbe ad assegnare ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. a Domenico Panucci, creditore della “Filice Geom.
Gianfranco” s.r.l., il credito da tal ultima società vantato nei confronti del Comune di Rende (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Cosicchédevesi opinare nel senso che, a fronte della doglianza veicolata, a censura del primo dictum, dal secondo motivo d’appello,ben avrebbe dovuto la Corte di Catanzaro -riscontrata, ben vero, l’effettività del pagamento eseguito dal Comune di Rende in esecuzione dell’ordinanza exart. 553 cod. proc. civ. - scomputare dal quantumdovuto in virtù dell’ingiunzione n. 35/1998 dal Comune di Rende all’associazione temporanea di imprese costituita dalla medesima “Filice Geom.
Gianfranco” s.r.l. e dalla ditta individuale “Vella Salvatore Luigi”, rectius – viepiù atteso il sopravvenuto fallimento - dal quantum dovuto all’associata “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l. a titolo di sua quota di corrispettivo, l’importo eventualmente dallo stesso Comune già corrisposto in esecuzione dell’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. al creditore, Domenico Panucci, della medesima “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l. Tanto, evidentemente, onde scongiurare il paventato e giustificato rischio di un seppur parziale secondo pagamento. 25.Dunque, in accoglimento, nei termini suindicati, dei motivi di ricorso, la sentenza n. 1612/2016 della Corte d’Appello di Catanzaro va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione.
26. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimitàlimitatamente al rapporto tra il Comune di Rende e la “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l. Si giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto tra il Comune di Rende eSalvatore Vella. 27.Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente , Comune di Rende, sia tenut o a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie i motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione il ricorso; cassa la sentenza n. 1612/2016 della Corte d’Appello di Catanzaro e rinvia alla stessa corte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto tra il Comune di Rende e la “Filice Geom. Gianfranco” s.r.l.; dichiara inammissibile l’intervento di Salvatore Vella; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto tra il Comune di Rend