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Ordinanza — n. 20036/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of defense lawyer due to electronic submission of power of attorney before telematic rules applied.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20036/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the appellant's cassation appeal challenging a judicial order confirming a detention extension. The appellant argued the order was null because his new defense lawyer was nominated via email before electronic filing rules for peace courts were in force. The court held that the lawyer's power of attorney was not legally effective for the proceeding as it was submitted through a channel not yet authorized for such acts at that time.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 4 d.lgs. 286/98; Art. 16-bis comma 6 d.l. 179/2012: A special power of attorney submitted electronically to a peace court does not constitute valid notice of a defense lawyer if the specific legislative and ministerial provisions permitting electronic filing for such acts had not yet entered into force.

Parole chiave

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immigration detention peace court procedure electronic filing rules defense lawyer notice power of attorney validity COVID-19 emergency laws cassation appeal dismissal nomina del difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 14 comma 4 d.lgs. 286/98
4 in relazione all’art. 14 comma 4 d.lgs.
Art. 16-bis comma 6 d.l. 179/2012
Al tempo dello svolgimento del procedimento di convalida di decreto emesso il 16 aprile 2020, definito con il decreto impugnato, la disciplina generale relativa al deposito degli atti in materia civile, nel processo avanti ilgiudice di pace, per espressa disposizione dell'art. 16-bis, comma 6,del d.l.
Art. 83 d.l. 18/2020
Inoltre, sempre a quel tempo,nessuna disposizione contenuta fra quelle recate da i commi da 1 a 22dell’art. 83 del d.l.
Art. 360 cpc n. 4
Il ricorrente deduce che il decreto impugnato è nullo “in relazione a ll’art. 360 cpc n. 4 in relazione all’art.
art. 14 comma 4 d.lgs. 286/98
4 in relazione all’art. 14 comma 4 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20575 del 2020
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Testo completo

iale estesa in calceal ricorso ricorrente contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro temporee Questura di Gorizia, in persona del Questore pro tempore intimati avverso il decreto n. 887/2020del Giudice di Pace d i Gorizia emesso all’udienza del 12 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal Consigliere Marco Vannucci FATTI DI CAUSA 1. Con il decreto in epigrafe indicatoil Giudice di Pace di Gorizia convalidò il decreto emesso dal Questore di Gorizia il 16 aprile 2020 con cui venne disposta la proroga , per sessanta giorni,del trattenimento di Hicham Bousrick (di nazionalità marocchina) presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca D’Isonzo; e ciò,dopo avere osservato, in replica a dichiarazione resa da Bousrick(che affermò di avere revocato l’incarico difensivo a suo tempo dato all’avvocato Massimiliano D’Alessio e nominato in sua sostituzione l’avvocato Roberta Finotti), che “non vi è prova della trasmissione della nuova nomina fiduciaria alla cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace e risulta rituale la nomina al precedente difensore fiduciario” e che era “garantita la difesa tecnica con la presenza del difensore d’ufficio”.2.

Bousrick chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente un motivo di impugnazione.

3. Gli intimati Ministero dell’Interno e Questore di Gorizia non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente deduce che il decreto impugnato è nullo “in relazione a ll’art. 360 cpc n. 4 in relazione all’art. 14 comma 4 d.lgs. 286/98”, in quanto:il decreto venne emesso “senza la presenza del difensore di fiducia regolarmente nominato”;l’8 giugno 2020 esso ricorrente conferì, conatto inviato mediante indirizzo di posta elettronica del “CPR di Gradisca D’Isonzo ” , “nomina fiduciaria” all’avvocato Roberta Finotti, “revocando il precedente difensore di fiducia”; l’avvocato Finotti sottoscrisse “digitalmente la nomina secondo le disposizioni previste dal D.L. 17 Marzo 2020 n. 18”; tale procura speciale venne inviata, mediante posta elettronica certificata, alla cancelleria del Giudice di Pace di Gorizia, “regolarmente accompagnata da documento identificativo del Signor Hicham, e cioè patente di guida in corso di validità”; nonostante la regolarità del deposito di tale atto l’avvocato Finotti non venne “avvisato dell’udienza di proroga del trattenimento”.

2. L’art. 14, comma 4, del t.u. immigrazione recato dal d.lgs. n. 286 del 1998 prescrive che: l’udienza di convalida dei provvedimenti di trattenimento dello straniero destinato a essere espulso dal territorio dello Stato si svolge«con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito»; lo straniero «è ammesso al l 'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale». Dal decreto impugnato e dal verbale di udienza del 12 giugno 2020 risulta che : Bousrick nominò l’avvocato Massimiliano D’Alessio come suo difensore con procura nel procedimento di convalida; l’avviso di fissazione dell’udienza di convalida svolt a si il 12 giugno 2020 venne comunicato all’avvocato D’Alessio(tale essendo, logicamente, il senso dell’affermazione che si legge nell’atto, secondo cui “ risulta rituale la nomina al precedente difensore fiduciario”) ; l’avvocato D’Alessio non presenziò all’udienza di convalida (in tale udienza il ricorrente venne assistito da difensore d’ufficio).

Il ricorrente sostiene che l’avviso di convocazione per tale udienza avrebbe dovuto essere fatto all’avvocato Roberta Finotti, nominata difensore con procural’8 giugno 2020. Alla luce del contenuto del doc. 4 allegato al ricorso (nell’atto erroneamente denominato “E mail pec inviata dall’Avv. Roberta Finotti al GDPdi Milano”), in questa sede da esaminare alla luce del denunciato vizio, di natura processuale, risulta che: il 8 giugno 2020, l’avvocato Roberta Finotti trasmiseper via telematica all’ufficio del giudice di pace di Gorizia (indirizzo di posta elettronica certificata “gdp.gorizia@giustiziacert.it”)testo contenente procura alle liti c on sottoscrizione di Hicham Bousnick autenticata da tale professionista in applicazione dell’art. 83, comma 20-ter, del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni con legge n. 27 del 2020 (al tempo in vigore), con cui il conferente, in riferimento al procedimento di convalida al tempo pendente: revocò la nominadell’avvocato Massimiliano D’Alessio quale suo difensore di fiducia nel procedimento; nominò in sua sostituzione l’avvocato Roberta Finotti; tale atto risulta ricevuto dal destinatario.

Il ricorrente dà per scontato che la legge processuale al tempo vigente consentisse il deposito di tale atto per via telematica. Al tempo dello svolgimento del procedimento di convalida di decreto emesso il 16 aprile 2020, definito con il decreto impugnato, la disciplina generale relativa al deposito degli atti in materia civile, nel processo avanti ilgiudice di pace, per espressa disposizione dell'art. 16-bis, comma 6,del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 221 del 2012 , non ammettevail deposito degli atti per via telematica.

Infatti, secondo tale comma : «Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali ledisposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dalquindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicaz i one. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale delloStato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degliavvocati interessati».

A quel tempo, infatti, non era intervenuta, quanto all’ufficio del giudice di pace, la normativa ministeriale, da emettere solo previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione (in questo senso cfr. Cass. n. 20575del 2020) . Inoltre, sempre a quel tempo,nessuna disposizione contenuta fra quelle recate da i commi da 1 a 22dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni con legge n. 27 del 2020 (recante« Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare»), consentiva il deposito con modalità telematiche degli atti di parte neiprocedimenti civili avanti il giudice di pace.

La nuova procura speciale alla lite contenente la nomina dell’avvocato Finotti, in ragione della modalità extra ordinemdella relativa trasmissione per via telematica, non poteva dunque legittimamente considerarsi acquisita agli atti del procedimento con i l decreto impugnato definito. Il motivo è dunque infondato.

4. Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del presente giudizioin quanto la parte vittoriosa non ha svoltodifese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 aprile 2021. Il Presidente Carlo De Chiara