Civil appeal dismissed; judgment extinguished by plaintiff's withdrawal; costs awarded to defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe plaintiff withdrew their appeal, causing the judgment to be declared extinguished. The court noted that while the plaintiff had justifiable reasons for the withdrawal to offset litigation costs, the conditions for double contribution were not met. Consequently, the proceedings ended without a substantive ruling on the underlying claim regarding agricultural subsidies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When a plaintiff withdraws their appeal, the judgment is extinguished, and costs are awarded to the defendant unless specific conditions for double contribution are satisfied.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
018 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25306/2018 R.G. proposto da : UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA GIA' COMUNITA' MONTANA VALTIBERINA TOSCANA, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentata e difes a dagli avvocati MACCARI LORIANO (MCCLRN55T25A541R), PECCHIOLI PAOLO (PCCPLA40T21D612A) -ricorrente- contro SANTINI GIULIANI MATTEO, LUNGARINI MADDALENA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difes i dall'avvocato MELINI GIULIANO (MLNGLN57S13A740E) -controricorrenti- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'APPEL LO FIRENZE n. 1130/2018depositata il 21/05/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione Santini Sanzio Romano adiva il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, chiedendo la condanna della Comunità Montana Valtiberina Toscana al risarcimento dei danni subiti per il mancato riconoscimento delle provvidenze di cui al Regolamento CEE n. 2080/1992 relative alla posa in opera di impianto di arboricoltura sui propri terreni seminativi ubicati in Setino che la comunità aveva inizialmente riconosciuto, poi però revocandole in ragione del prezzo per ettaro indicato dal Santini in maniera non corretta.
La Comunità montana si costituiva in giudizio eccependo fra l’altro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con sentenza non definitiva il Tribunale di Arezzo respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione e successivamente, con sentenza n. 82/2010, accoglieva parzialmente la domanda del Santini, condannando la Comunità Montana Valtiberina a corrispondere, a decorrere dall’agosto 1997 all’agosto 2017, la somma di € 183.768,30 relativa ad una superficie di ettari 16,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle annualità scadute e non ancora corrisposte nonché sulla somma di € 33.464,46 indebitamente trattenuta dall’amministrazione convenuta, secondo lo schema elaborato dalla disposta CTU.
La Comunità MontanaValtiberina impugnava la sentenza definitiva innanzi alla Corte di Appello di Firenze . Nelle more del giudizio decedeva il Santini ed il giudizio interrotto veniva riassunto dalla Comunità Montana nei confronti degli eredi Santini Matteo e Lungarini Maddalena. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1130/2018indicata in epigrafe rigettava l’impugnazione . L’Unione montana dei comuni della Valtiberina Toscana, già Comunità Montana Valtiberina, ha proposto ricorso per cassazione contro Lungarini Maddalena e Santini Matteo, avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe.
Lungarini Maddalena e Santini Matteo si sono costituiti con controricorso. Successivamente la Comunità Montana Valtiberina ha depositato, in data 16 marzo 2023, rinuncia al ricorso notificata a Lungarini Maddalena e Santini Matteo, da questi ultimi accettata con nota del 20.03.2023. Va per l’effetto dichiarata l’estinzione del giudizio. Ricorrono giusti motivi, in relazione all’esito del procedimento, per compensare le spese del giudizio, non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento del doppio contributo in ragione dell’esito della lite.
PQM Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso il