Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation and lacking specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ma.Ca. S.r.l. against the Court of Appeal's decision inadmissible on two grounds. The appellant argued that the appellate court erred in assessing evidence regarding the contractor's non-performance and failed to examine specific evidentiary requests, but the court rejected these claims. The court ruled that the first ground sought a prohibited re-evaluation of factual findings, while the second lacked the required specificity under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342, 346, 360, 366 c.p.c.; Appeals cannot request a re-evaluation of factual findings or lack specific grounds detailing omitted evidence and its admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16499/2020 R.G. proposto da : MACA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI, 44, presso lo studio dell’avvocato MARSILI MASSIMILIANO (MRSMSM77E07H501X) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro INRCA ISTITUTO RICOVERO CURA A CARATTERE SCIENTIFICO, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N. 290, presso lo studio dell’avvocato CASELLATO ADRIANO (CSLDRN52H07H501Q) rappresentata e difes a dall'avvoca to BERTINELLI TERZI MARCO (BRTMRC53A22G337G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1433/2019 depositata il02/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Ancona, decidendo l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della società Ma.Ca. s.r.l. per il pagamento di una fattura relativa ad un appalto di servizi concluso con l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – d’ora in avanti, breviter , I.N.R.C.A- revocava il decreto ingiuntivo con sentenza impugnata da INCRA innanzi alla Corte di appello di Ancona. Quest’ultima, con sentenza n.1433/2019, pubblicata il 2.10.2019, rigettava l’appello proposto dalla Ma.Ca ritenendo corretta la decisione di primo grado che aveva ritenuto comprovata l’eccezione di inadempimento proposta da INCRA in quanto fondata su ampia documentazione dalla quale era risultato l’inadempimento della società appaltatrice rispetto agli obblighi nascenti dall’appalto del servizio di pulizia ed igienico sanitario della struttura, nonché la non conformità del servizio fornito alle previsioni del contratto.
La Corte di appello, inoltre, riteneva inammissibile la censura esposta dall’appellante in ordine alla richiesta di ammissione delle prove richieste in prime cure e non ammesse ma non riprodotte nell’atto di appello, tenuto conto dei principi espressi da questa Corte con la sentenza n.5812/2016. La Ma.Ca. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro INRCA, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona indicata in epigrafe. La INRCA si è costituita con controricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 22 maggio 2023.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.1460 e 2697 c.c. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere assolto l’onere della prova, da parte di INRCA, circa l’inadempimento della ricorrente, risultando evidente dalla documentazione prodotta l’assenza di elementi idonei a giustificare l’accoglimento dell’opposizione proposta in primo grado, risultando la maggior parte dei documenti prodotti irrilevante rispetto all’oggetto del contendere, mentre quelli rilevanti avrebbero al più potuto comprovare l’obbligo di una penale di euro 256,78 stante la marginalità delle contestazioni.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.342 c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nel non esaminare le prove dedotte e richiamate nell’atto di appello rinviando a quanto esposto nel giudizio di primo grado, alla luce di quanto affermato da Cass.n.11197/2019. Il primo motivo è inammissibile. La censura, pur in apparenza prospettando la violazione in diritto da parte della Corte di appello tende, in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio analiticamente esaminato dal giudice di appello che ne ha tratto la fondatezza dell’eccezione di inadempimento proposta da INRCA nei confronti della società Ma.Ca. s.r.l. che è all’evidenza impedita a questa Corte, investendo valutazioni meritali che si sottraggono, per consolidata giurisprudenza-cfr., ex plurimis, Cass. n. 13918 del 03/05/2022 - al controllo di legittimità, se non con limitato riguardo alle ipotesi di cui al n.5 dell’art.360 c.1 c.p.c.
Il secondo motivo è inammissibile. Avendo il giudice di appello applicato i sedimentati principi espressi da questa Corte, a tenore dei quali la parte appellante, per assolvere l'onere di specificità imposto dal combinato disposto degli artt. 342 e 346 c.p.c., è tenuta a riprodurre, nel primo atto difensivo in secondo grado, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado che intende riproporre. Va dunque ritenuta inammissibile la riproposizione delle predette istanze mediante semplice rinvio agli atti del procedimento di primo grado, anche ove detto rinvio faccia riferimento ad un atto determinato"- cfr.Cass.n.35245/2021, Cass., n. 5812/2016, Cass. n. 14135/2000, Cass. n. 16573/2002, Cass. n. 5308/2003,Cass. n. 17904/2003- indirizzo che il ricorso non offreragioni per rimeditare.
Né costituisce eccezione rilevante a tale consolidato orientamento il precedente evocato nel ricorso - Cass.n.11197/2019 – riferentesi ad una fattispecie del tutto peculiare. Va, comunque, altresì rilevato un difetto di specificità della stessa censura formulata nella presente sede (in violazione quindi dell'art.366 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 6), in quanto fa del tutto difetto una adeguata illustrazione del contenuto dei mezzi istruttori disattesi in primo grado e delle ragioni della loro pretesa ammissibilità e rilevanza -cfr.Cass.n.22790/2022-.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso principale, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.
13. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in euro 7.200,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale, ove dovuto, a