Cassation court dismisses appeal due to withdrawal; contract dispute over construction progress certificates and payment obligations resolved by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the withdrawal of the lawsuit and acceptance of the counterclaim by the parties. The underlying dispute involved a contractor claiming payment based on a third progress certificate issued after work suspension due to the Etna eruption, while the employer argued the document lacked necessary formalities and payment certification. The court ruled that since the parties voluntarily withdrew their litigation positions, the procedural outcome was a dismissal of the appeal without addressing the substantive legal arguments regarding the validity of the progress certificate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 2699, 2700 c.c.: When a party withdraws their appeal and accepts the counterclaim, the appeal is extinguished regardless of the merits of the substantive legal arguments regarding the validity of progress certificates or payment obligations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21270/2017 R.G. proposto da : ACOSET s.p.a. - AZIENDA CONSORTILE SERVIZI ETNEI , elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio legale dell'avv. Bruno in Via V. Veneto 7 e rappresentata e difesa dall’avv. Alfio D'Urso (DRS LFA51P23C351W) -ricorrente- contro INDUSTRIA E COSTRUZIONI s.p.a., (già IMPRESA SCUTO MICHELE s.p.a. ), elettivamente domiciliata in Roma via dei Gracchi 187 presso lo studio dell'avvocato Marcello Magnano di San Lio (MGNMCL65S29C351L) e rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’avvocato Nicolò D'Alessandro (DISNCL55T06F892O) e dall’ avvocato Monica Giunta (GNIMNC68C71C351V) -controricorrente- nonché contro MICALE GIOVANNI -intimato- avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 891/2017 depositata il 15.5.2017 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.5.2023 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.
FATTI DI CAUSA 1. La Scuto Michele s.p.a. (oggi Industria e Costruzioni s.p.a.) ha ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Catania che intimante alla Acoset – Azienda Consortile Servizi Etnei s.p.a il pagamento della somma di € 159.281,71 quale sorte capitale relativa al terzo stato di avanzamento lavori ( breviter: SAL) , nonché interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto, con la decorrenza e nella misura indicate nell’art.35 del capitolato generale di cui al d.p.r. 1063/1962 e sino all’effettivo pagamento e le spese del procedimento monitorio, per i lavori di sostituzione della condotta adduttrice dalla sorgente Val Calanna ai serbatoi di Nicolosi e di Pedara.
La Acoset ha proposto opposizione e ha chiama to in giudizio il direttore dei lavori, ing. Giovanni Micali, assumendone la colpevole condotta, al fine di essere dallo stesso manlevata in caso di condanna. L'opponente ha assunto l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto basata esclusivamente sul terzo SAL, emesso successivamente alla sospensione dei lavori appaltati (avvenuta in data 27.6.1991) e non corredato dal relativo certificato di pagamento (prodotto dalla controparte solo in sede di giudizio di opposizione); l’opponente ha altresì evidenzia t o che il precedente secondo SAL (regolarmente pagato) riguardava tutti i lavori eseguiti sino al 25.6.1991, mentre appena due giorni dopo era intervenuta la sospensione dei lavori, sicché non si comprendeva come l'impresa Scuto avesse potuto effettuare ulteriori lavori durante la sospensione stessa, imposta da eventi naturali (eruzione dell’Etna) che avevano reso irrealizzabile il progetto iniziale.
Il Tribunale con sentenza 10.3.2011 ha accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e reputando non assolto l’onere probatorio della Scuto Michele in merito all’effettivo espletamento dei lavori posti a sostegno del credito vantato. Il Tribunale ha tenuto conto delle contestazioni sollevate dalla stazione appaltante rispetto al contenuto del terzo SAL e dell'intervenuta sospensione dei lavori nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione del secondo SAL, al quale aveva fatto seguito la regolare emissione del certificato di pagamento e le cui somme erano state pacificamente corrisposte; il Tribunale ha quindi ritenuto che il terzo SAL non potesse reputarsi credibile e non fosse comprovato da ulteriori elementi di valutazione circa l'espletamento di ulteriori opere.
Sono state inoltre dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali della società Scuto Michele.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la Industria e Costruzioni s.p.a. (già Scuto Michele s.p.a.) . La Corte di appello di Catania con sentenza 15.5.2017 hariformato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità della chiamata in causa dell’ing. Giovanni Micale; ha respinto l’opposizione , dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo; ha condannato la Acoset s.p.a. alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La Corte di appello ha preliminarmente osservato che l’opponente al decreto ingiuntivo aveva citato direttamente il terzo per la prima udienza senza aver preventivamente chiesto al giudice (nell’atto di opposizione) di essere a ciò autorizzata, determinando così la nullità della chiamata in giudizio.
La Corte, inoltre, accogliendo il secondo motivo di gravame formulato dall’appellante Industria e Costruzioni, ha ritenuto che, poiché gli stati di avanzamento dei lavori costituivano atti pubblici «i lavori indicati e contabilizzati in seno ai siffatti documenti devono ritenersi effettivamente eseguiti, in assenza di quereladi falso.» 3. Avverso la predetta sentenza del 15.5.2017, con atto notificato il 22.9.2017, ha proposto ricorso per cassazione la Acoset nei confronti di Industria e Costruzioni e di Giovanni Micale, svolgendo tre motivi. 3.1.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 2699e 2700 c.c. Secondo la ricorrent e, il SAL redatto dal direttore dei lavori non costituiva un atto pubblico p erché , dopo l’esaurimento della fase pubblicistica volta a individuare il miglior offerente, il rapporto intercorso tra Acoset e la Industria e Costruzioni aveva natura privatistica. Lo stato di avanzamento dei lavori inoltre non presentava la vidimazione dell’ing. Capo R. Grecuzzo e non aveva la chiarezza espositiva richiesta per gli atti pubblici.
La ricorrent e infine afferma che il SAL, anche qualora fosse considerato un atto pubblico, avrebbe fatto piena prova solo per gli aspetti estrinseci,ma non per quelli intrinseci. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrent e denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1324 c.c. La ricorrente sostiene che dal terzo SAL non deriv ava no obblighi di pagamento perché, guardando all’intenzione delle parti (in questo caso dell’ingegnere che aveva redatto l’atto unilaterale) quell’atto poteva essere considerato solo un documento tecnico e non un documento che potesse produrre un’obbligazione di pagamento a carico della stazione appaltante.
A sostegno di tale tesi laricorrente sottolinea che il documento non era firmato dall’ing egnere capo della stazione appaltante ed era privo del relativo certificato di pagamento. 3.3. Con i l terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 cod.proc.civ., la ricorrent e denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2699,2700 cod.civ. ; del d.p.r. 16 .7. 1962, n. 1063 e s.m., art. 33 e 34;del r.d. 25 .5. 1895 n. 350 e s. m. art. 58 e 63 ; dell’art. 16 del capitolato speciale d'appalto. Acoset sostiene che il direttore dei lavori, trattandosi di lavori interrotti a titolo definitivo, non avrebbe dovuto emettere un SAL ma un certificato di conto finale. 3.4.
Con atto notificato il 31.10.2017 ha proposto controricorso Industria e Costruzioni s.p.a, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione. Giovanni Micale non si è costituito nel giudizio di legittimità. 3.5. In data 9.5.2023 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso e contestuale accettazione sottoscritto dai difensori delle parti costituite, muniti dei relativi poteri. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, a spese compensate, in conseguenza della rituale rinuncia al ricorso e controricorso, debitamente accettata.
P.Q.M.
La Corte dich