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Ordinanza — n. 19810/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to cite specific legal grounds for interest calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19810/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giuseppe Ferlaino's cassation appeal inadmissible against a lower court ruling ordering the municipality to pay interest on a construction contract sum. Ferlaino argued the interest period should start from 1981, the project completion date, rather than 1985, the date of official approval. The court rejected this claim because the appellant failed to properly cite the specific legal provisions required to challenge the lower court's reasoning on the necessity of approval.

Regesto Legislator

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Art. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962; Art. 394 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not point out the specific legal violation or fail to reference the necessary statutory provisions for the alleged error.

Parole chiave

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inadmissible appeal interest calculation construction contract legal grounds citation municipal liability cassation procedure statutory provisions risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962
Art. 394 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulte

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25524/2015
Cass. n. 6470/1998
Cass. n. 9395/2006
da parte della Corte territoriale in merito alla decisiva rilevanza della autorizzazione nel caso in esame (Cass. n. 9395/2006).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24443/2017 R.G. proposto da : FERLAINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato PAGNOTTA NICOLA rappresentato e difeso dall'avvocato CARRATELLI BENEDETTO, come da procura speciale a margine del ricorso. -ricorrente- contro COMUNE DI SIMERI CRICHI, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato MIRIGLIANI RAFFAELE che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 1148/2017depositata il 17/06/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023dal Consigliere LAURA TRICOMI. RITENUTO CHE: 1.- Giuseppe Ferlaino ha proposto ricorso con due mezzi chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro, depositata il 17/6/2017, con la quale, decidendo a seguito di cassazione con rinvio disposto con la sentenza a Sezioni Uniten.14556/2015, in contenzioso con il Comune di Simeri Crichi, la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell’appello principale svolto dal Ferlaino avverso la sentenza non definitiva n.980/2003 e la sentenza definitiva n.729/2006, entrambe emesse dal Tribunale di Catanzaro, ha condannato il Comune al pagamento in favore di Giuseppe Ferlaino della somma di euro 49.642,90=, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla data della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Il ricorso si colloca nell’ambito di un annoso contenzioso riguardante il contratto di appalto in data 25/7/1980, registrato in Catanzaro il 5/8/1980 al n.3270, intercorso tra le parti per lavori di variante ed ammodernamento della strada Crichi- Salipetto dell’importo di lire 184.791.047=, in relazione al quale Ferlaino, con atto di citazione notificato il 21/7/1983, aveva avanzato richiesta di pagamento di lire 112.524.197=, quale parte del corrispettivo dovuto, oltre interessi per ritardato pagamento ed ulteriore somma per revisione prezzi, nonché domanda risarcitoria per danni subiti ammontanti a lire 200.000.000= a causa del ritardo nel pagamento del corrispettivo.

Il Comune di Simeri Crichi ha replicato con controricorso, corroborato da memoria. CONSIDERATO CHE: 2.1.-Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. 2.2.-Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n.1063/1962. 2.3.- Le due censure, trattate congiunta mente dal ricorrente, concernono la tipologia degli interessi da applicare e la decorrenza degli stessi in relazione alla somma di euro 11.282,00= vantata e già riconosciuta al ricorrente a titolo di quarto SAL, riferito al contratto di appalto di cui sopra.

Il ricorrente censura la statuizione di merito, laddove la Corte territoriale ha fatto discendere la decorrenza degli interessi di mora ex art.35 e 36 del d.P.R. cit. dalla ravvisata necessità dell’approvazione dei lavori da parte del Comune di Simeri Crichi. A parere del ricorrente i lavori, come da CTU in atti, sarebbero stati realizzati puntualmente ed il ritardo nella corresponsione degli importi da parte del Comune sarebbe stato del tutto ingiustificato. Sostiene il ricorrente che i lavori non necessitavano di autorizzazione, non comportando un aumento di spesa, e che non occorreva alcuna riserva, essendo stati già trascritti i lavori nel registro di contabilità e ne deduce che erroneamente la Corte territoriale ha fatto decorrere gli interessi di mo ra sulla somma riconosciuta dal 1985 (epoca dell’approvazionedei lavori) e non dal 1981 (data di ultimazione dei lavori). 2.4.- I motivi sono inammissibili, perché non colgono la ratio decidendie non la censurano pertinentemente. 2.5. -Per quanto interessa il presente giudizio, va osservato che la Corte di merito, in relazione alla somma di circa euro 11.282,00=, vantata da Ferlaino a titolo di quarto SALe già riconosciutagli in via definitiva, ha accertato, sulla scorta della documentazione reperita nel corso del giudizio, che i relativi lavori - oggetto di perizia di variante- erano stati approvati dal Comune con delibera di G.M. del 27/8/1985, con effetto sanante, ed ha richiamato, all’uopo, Cass.n.25524/2015 e Cass. n.6470/1998; ha, pertanto, affermato che ciò valeva a fondare la richiesta del relativo importo, risultando superate tutte le questioni relative alla mancata apposizione di riserve ed al loro inserimento nel conto finale.

Ha, pertanto, disatteso la diversa tesi propugnata dall’appellante in riassunzione Ferlaino, secondo il quale detti lavori non necessitavano della già menzionata approvazione perché non avevano comportato un aumento di spesa e rientravano nei poteri discrezionali del Direttore dei lavori stesso. A sostegno, la Corte di appello ha indicato tre ragioni: la prima logicamente dedotta dalla sentenza della Corte di legittimità che, avendo disposto il rinvio al fine di verificare se vi fosse effettiva mancanza di autorizzazione per i lavori aggiuntivi, era inconciliabile con la non necessarietà della autorizzazione; la seconda e la terza fondate sul rilievo che non era stata provato il mancato aumento di spesa, risultando anzi il costo dell’appalto superiore all’importo stabilito nel contratto, e ciò anche senza considerare la misura degli importi derivanti dalla revisione prezzi. 2.6.-Risulta pertanto evidente che la statuizione in esame non risultata puntualmente censurata, non avendo il ricorrente denunciato la violazione del dictum rescindente ex art.394 cod.proc.civ. da parte della Corte territoriale in merito alla decisiva rilevanza della autorizzazione nel caso in esame (Cass. n. 9395/2006). 2.7.- U gualmente inammissibile risulta la denuncia di omesso esame, atteso che contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte di appello ha esaminato i fatti dedotti ed ha motivatamente escluso che i lavori non avesse comportato un aumento di spesa, con statuizione che non risulta pertinentemente censurata, di guisa che la conseguente statuizione in ordine alla decorrenza degli interessi non risulta inficiata. 3.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

-Dichiara inammissibile il ricorso; -Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 3.400,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulte