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Ordinanza — n. 19805/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to settlement agreement extinguishing the interest in the decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19805/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had withdrawn the request following a private settlement agreement. Although the appellant formally renounced the appeal, the court noted that the settlement agreement produced in evidence demonstrated the loss of interest in the decision, justifying the declaration of inadmissibility. Consequently, the court ruled that the procedural withdrawal was insufficient to extinguish the process and that the appeal was inadmissible due to the subsequent settlement.

Regesto Legislator

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Art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.; Art. 35, comma sesto, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: A cassation appeal is inadmissible if the appellant's interest in the decision is extinguished by a subsequent settlement agreement, rendering the formal withdrawal ineffective for process extinction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement effect loss of interest decision withdrawal of appeal process extinction rules validità della clausola arbitrale nullità delle intese disposizioni transitorie in materia marittima

Disposizioni normative citate

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Art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.
Art. 3, comma ventottesimo, lett. m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
civ., come sostituito dall'art. 3, comma ventottesimo, lett. m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applica- bile al giudizio in esame, ai sensi dell'art.
Art. 35, comma sesto, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
149, applica- bile al giudizio in esame, ai sensi dell'art. 35, comma sesto, del medesimo decreto, a sua volta sostituito dall'art.
Art. 1, comma trecentottantesimo, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197
m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 22/05/2019, n. 13923
Cass., Sez. I, 22/05/2019, n. 13923; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 7/06/2018, n. 14782
13923; Cass., Sez. VI, 7/06/2018, n. 14782; Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 21/06/2016, n. 12743
Cass., Sez. III, 20/07/2021, n. 20697
Cass., Sez. III, 20/07/2021, n. 20697;10/02/2017, n.
Cass., Sez. III, 10/02/2017, n. 3542
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4790/2021 R.G. proposto da REALE CLAUDIO, rappresentatoe difeso dall ' Avv. Catia Pedron , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MARINA DI NETTUNO CIRCOLO NAUTICO S.P.A., in persona del legale rap- presentante p.t. Ugo Nuzzi, rappresentata e difes a da gli Avv. Paolo Perin, Francesco Bruschini e Adrea Perin, con domicilio eletto in Roma, viaR. Romei, n.19, presso lo studio dell'Avv. Adolfo Riitano; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 51/21 , depositata il 7 gennaio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere Guido Mercolino.Ritenuto che, con lodo deliberato il 14 aprile 2015, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta nell'esecuzione di un contratto di ormeggio e servizi portuali stipulato il 3 dicembre 2008 da Enrico Maiozzi e dalla Marina di Nettuno Circolo Nautico S.p.a. e ceduto dal Maiozzi aClaudio Reale con scrittura privata del 22 marzo 2013 dichiarò l'inefficacia delle clausole nn. 2, 11 e 13 del contratto, in quanto ritenute vessatorie, rigettando le altre domande proposte dal Reale; che l'impugnazione proposta da quest'ultimo è stata rigettata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 7 gennaio 2021; che avverso la predetta sentenza il Reale ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria; che la Marina di Nettuno ha resistito con controricorso.

Considerato che con atto sottoscritto anche dal difensore il 2 maggio 2023 e depositato in Cancelleria in pari data, il ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione, dichiarando che la controversia è stata definita in via tran- sattiva con scrittura privata del 24 aprile 2023, prodotta unitamente alla ri- nuncia; che, non essendosi provveduto alla comunicazione alla controricorrente, ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 3, comma ventottesimo, lett. m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applica- bile al giudizio in esame, ai sensi dell'art. 35, comma sesto, del medesimo decreto, a sua volta sostituito dall'art. 1, comma trecentottantesimo, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, essendo stata l'adunanza fissata in data successiva al 1° gennaio 2023, la predetta rinuncia deve ritenersi inido- nea a determinare l'estinzione del processo; che la produzione in giudizio della scrittura privata recante l'accordo tran- sattivo intervenuto tra le parti per la definizione della controversia, eviden- ziando il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione dell'impugna- zione, giustifica peraltro la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso (cfr.

Cass., Sez. I, 22/05/2019, n. 13923; Cass., Sez. VI, 7/06/2018, n. 14782; Cass., Sez. III, 21/06/2016, n. 12743); che il venir meno dell'interesse alla decisione, in conseguenza dell'ac- cordo transattivo, giustifica inoltre l'integrale compensazione delle spese pro- cessuali; che, in quanto determinata dalla sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, comportando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizioe non passate in cosa giudicata, e risultando a tal fineirrilevante la valutazione della virtuale fondatezza o meno del ricorso, la quale assume rilievo soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali (cfr.

Cass., Sez. III, 20/07/2021, n. 20697;10/02/2017, n. 3542).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.