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Ordinanza — n. 19700/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to late filing and client's withdrawal, ordering costs against appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19700/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal extinguished because the appellant withdrew the lawsuit without the consent of the other parties. Although the appellant argued procedural violations regarding bankruptcy and capital increases, the court found the appeal inadmissible due to a late filing exceeding the 30-day deadline. Consequently, the judgment was dismissed and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 161, 162, 163 l.f.; Art. 2342, 2343 c.c.; Art. 2426, 2442 c.c.; Art. 2506 c.c.: An appeal is extinguished if the appellant withdraws it without consent, and if the appeal is also time-barred, the withdrawing party bears the litigation costs.

Parole chiave

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appeal extinguishment withdrawal of appeal late filing deadline bankruptcy proceedings litigation costs allocation domanda di fallimento controprogetto concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Art. 161, 162, 163 l.f.
Art. 2342, 2343 c.c.
Art. 2343ter c.c.
Art. 2426, c.1 c.c.
Art. 2442, c.1 c.c.
Art. 2506 c.c.
Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2506 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver la Corte territoriale ritenuto illegittima la scissione asimmetrica, con attribuzione non proporzionale delle partecipazioni prospettate dalla ricorrente, poiché priva di causa.
art. 2506 c.c
Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2506 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver la Corte territoriale ritenuto illegittima la scissione asimmetrica, con attribuzione non proporzionale delle partecipazioni prospettate dalla ricorrente, poiché priva di causa.
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Testo completo

Consigliere h ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6420/2016proposto da: OLEIFICIO MEDIO PIAVEs.p.a., in liquidazione, in persona del legale rappres., elett.te domic. presso l’avv. Massimo Ranieri,che la rappres. e difende unitamente all’avv. Giuliano Pavan, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- -contro- FALLIMENTO DELLA OLEIFICIO MEDIO PIAVE s.p.a, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. Antonio Grieco, dal quale è rappres. e difeso unitamente all’avv. Mario Battistella, con procura speciale in calce al controricorso, giusta autorizzazione el giudice delegato del 14.3.16;

ENEL ENERGIA s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. Pierfilippo Coletto, rappres. e difesa dall’avv. Giuseppe Di Mauro, con procura speciale in calce al ricorso;-controricorrenti- avverso la sentenza n. 126/2016 della Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 21.1.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023dal Cons. rel., dott. CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Con decreto del 28.7.15, il Tribunale di Venezia dichiarò l’inammissibilità di una seconda proposta di concordato preventivo della Oleificio Medio Piave s.p.a. e, contestualmente, ne dichiarò con sentenza il fallimento.

La suddetta società propose reclamo avverso tale sentenza che la Corte territoriale, con sentenza depositata il 21.1.16, respinse, osservando che la proposta concordataria non era giuridicamente fattibile in ordine ad una complessa operazione di assegnazione alla OMP del 100% di quote di una newco da costituirsi all’esito di una scissione asimmetrica della Medio Piave Marghera s.p.a., da ritenere fittizie. La Oleificio Medio Piave s.p.a. ricorre in cassazione con cinque motivi; il fallimento della stessa ricorrente ed Enel Energia s.p.a. resistono con controricorso, illustrati damemoria.

RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazionedegli artt. 161, 162, 163, l.f., per aver la Corte d’appello ritenuto che la proposta concordataria non fosse giuridicamente fattibile, con argomentazioni esorbitanti dal perimetro di controllo rimesso dalla legge al Tribunale. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2342, 2343, 2343ter, c.c., per aver la Corte territoriale, nel valutare la proposta di concordato, ritenuto che l’aumento di capitale della Medio Piave Marghera s.p.a. fosse stata illegittima, per la mancata applicazione delle norme in tema di conferimento di opere o beni, nonché omesso di esame difatti decisivi al riguardo.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2426, c.1, 2442, c.1, c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto illegittimo l’aumento di capitale gratuito della Medio Piave Marghera s.p.a. in quanto la società aveva portato riservea capitale. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2506 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver la Corte territoriale ritenuto illegittima la scissione asimmetrica, con attribuzione non proporzionale delle partecipazioni prospettate dalla ricorrente, poiché priva di causa.

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 162,163, l.f., nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver la Corte d’appello ritenuta l’incompletezza delle informazioni che corredavano la proposta di concordato. Preliminarmente, va osservato che la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. I l fallimento controricorrente ha depositato memoria, chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, mentre Enel Energia s.p.a. non ha accettato la rinuncia. Inoltre, nella suddetta memoria, il fallimento, per la prima volta, ha eccepito la tardività del ricorso perché presentato oltre il termine di 30 gg. decorrente dalla comunicazione integrale della sentenza impugnata.

Tale eccezione risulta fondata in quanto il ricorso fu notificato il 29.2.16, oltre il termine di 30 gg. decorso dal 21.1.2016 data della comunicazione integrale della sentenza impugnata, come desumibile dai documenti allegati alla memoria. Per quanto esposto, il giudizio va dichiarato estinto a norma dell’art.391 c.p.c.; poiché la rinuncia non è stata accettata dalle parti controricorrenti, e considerato che il ricorso sarebbe comunque inammissibile perchétardivo, le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6200,00 oltre alla maggiorazione del 15% quale rimbo