Italian Court dismisses appeal against judicial commissioner fee liquidation in preventive bankruptcy proceedings. The court rejects claims regarding lack of report, contradiction, and asset realization. The decision upholds the tribunal's fee calculation based on vigilance duties. The ruling clarifies that commissioners are not bound by accountant report requirements. It also distinguishes between the commissioner's fee and auxiliary expert fees. The court emphasizes the specific powers of the judicial commissioner under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by Eurofortuna Immobiliare s.r.l. against the liquidation of the judicial commissioner's fees in a preventive bankruptcy proceeding. The company argued that the tribunal violated procedural rules by issuing the decree without a commissioner's report, failing to hold a contradictory hearing, and misapplying asset realization criteria. The court rejected these claims, ruling that the commissioner is not required to submit a financial report for fee liquidation and that the tribunal's reasoning adequately addressed the commissioner's vigilance duties. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 165 l.f.; Art. 39 l.f.; Art. 111 c.6 Cost.; Art. 116 l.f.; Art. 5 DM 32/2012: The liquidation of a judicial commissioner's fees in preventive bankruptcy does not require the submission of a financial report, nor does it mandate a contradictory hearing with the debtor, as the commissioner's specific powers differ from those of an accountant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iquidazione del compenso al commissario giudiziale MAGDA CRISTIANO Presidente ROSARIO CAIAZZO Consigliere - R el . ALBERTO PAZZI Consigliere Ud. 14/03/2023 CC Cron. R.G.N.379/2020 PAOLA VELLA Consigliere ANDREA FIDANZIA Consigliere ORDINANZA sul ricorso 379/2020proposto da: EUROFORTUNA IMMOBILIARE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Ambrosino,per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- -contro- AMENDOLA FABIO, elettivamente domiciliato in Roma , via Portuense 104, presso l o studio dell ’avv.
Fabio Trinca, rappres entato e difeso dall’avv. Luigi Amendola, per procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Salernopubblicato il 19.6.2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Con decreto del 19.6.19, il Tribunale di Salerno liquidò il compenso al dott. Fabio Amendola, commissario giudiziale della procedura d i concordato preventivodella Eurofortuna Immobiliare s.r.l., interrottasi prima dell’omologazioneper rinuncia della società, nella somma di euro 30.000,00, comprensiva del 5% dell’attivo, considerando vari parametri (l’opera prestata, l’importanza della procedura, la sollecitudine con cui erano state condotte le relative operazioni,l’entità dell’attivo, la vigilanza espletata).
Eurofortuna Immobiliare s.r.l. ricorre per la cassazione del decreto con quattro motivi, illustrati da memoria. Fabio Amendola resiste con controricorso. RITENUTO CHE Il primomotivo denunzia violazione dell’art. 165 l.f., in relazione all’art. 39 l.f., poiché il decreto impugnato è stato emesso d’ufficio, in mancanza dell’istanza del commissario, senza esaminare la relazione del giudice delegato e il rendiconto dello stesso commissario. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 111, c.6, Cost., per aver il t ribunale adottato una motivazione apparente , fondata su argomentazioni sostitutive e non valutative dell’istanza del commissario, non presentata.
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 116 l.f., in quanto il decreto impugnato è stato emesso in violazione del principio del contraddittorio. Il quarto motivo deduce violazione dell’art. 39 l.f., e del decreto ministeriale n. 30/12, per non aver il tribunalecorrettamente applicato i criteri previsti dal suddetto dec reto nel liquidare il compenso , in quanto il commissario hasvolto l’incarico per otto mesi, limitandosi a poche attività di rito, senza liquidare attivo e/o incassare somme e si è inutilmente avvalso di un consulente per la stima degli immobili (già oggetto di stima in una precedente procedura esecutiva) sicché dal suo compenso avrebbe dovuto essere detratto quello liquidato in favore del ctu.
Il primo motivo è inammissibile. Premesso che dagli atti emerge la regolare presentazione dell’istanza di liquidazione da parte del commissario giudiziale, il tribunale ha affermato di “aver visti gli atti del concordato” tra i quali deve ricomprendersi anche l’istanza di liquidazione. Né rileva, al riguardo, la mancata presentazione del rendiconto, in quanto il commissario giudiziale, organo cui la legge fallimentare attribuisce funzioni composite di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso finalizzate al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori, non è soggetto all’obbligo di presentazione del rendiconto, sicchénon trova applicazione l’art. 39 l.fall. che subordina la liquidazione del suo compenso all’approvazione delrendiconto stesso, atteso che, se pure ai sensi dell’art. 165 l.fall., al commissario giudiziale si applicano gli artt. 36, 37, 38 e 39 l.fall.,il rinvio alle citate disposizioni deve ritenersi effettuato nei limiti in cui esse sono compatibili con le specifiche prerogative dell’organo(Cass. n. 25330/17).
Il secondo motivo è in fondato perché il decreto impugnato è adeguatamente motivato laddove , non limita ndosi a un generico riferimento all’opera prestata dal commissario e all’importanza della procedura,rileva espressamente che il C.G. ha sostanzialmente svolto tutta l’attività di vigilanza, pur in presenza di un esito di non omologa, e che la società si è risanata grazie alle attività via via autorizzate dal tribunale su parere dello stesso C.G. .Il terzo motivo è infondato, in quanto la liquidazionedel compenso non richiede l’instaurazione del contraddittorio con la società ammessa alla procedura.
Il quarto motivo si compone di due censure: la prima riguarda la mancata sottrazione dal compenso liquidato al commissario giudiziale di quello liquidato allostimatore dei beni; la seconda pone la questione della mancanza di realizzazione dell’attivo. La prima doglianza è infondata,in quanto il compenso al commissario è distinto da quello spettante ai suoi ausiliari, qual è lo stimatore dei beni che lo coadiuva (Cass., n. 3804/83). La seconda è inammissibile, posto che la ricorrente, in ossequio al principio di specificità del ricorso, avrebbe dovuto chiarire se il concordato prevedesse o meno la liquidazione dei beni, in modo da consentire a questa Corte di verificare se, ai sensi dell’art. 5 DM n 32/2012,il compenso dovesse essere determinato tenendo conto (oltre che del passivo) dell’attivo “realizzato” anziché di quello meramente inventariato.
Tanto esime il collegio dall’affrontare la questione della possibile disapplicazione dell’art. 5 cit - che rinvia irragionevolmente a questi due distinti parametri a seconda che il concordato sia o meno fra quelli che comportano la liquidazione dibeni - in quanto non confo rme all’art. 3 della Cost.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, che liquida in € 3000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e cpa come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,